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Numero d'incarto:
16.1995.10
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00010
Lugano
4 giugno 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1995 presentato da
(patr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 31 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di __________ nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 18 gennaio 1995
nei confronti di
(patr.
dall’avv. __________)
con
la quale l’istante ha rivendicato la proprietà su 2,64 mq di terreno
indebitamente sottratti alla sua particella n. __________RFP _________ ed
erroneamente attribuiti alla confinante particella n. __________proprietà dei
convenuti, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 18
gennaio 1995 , proprietaria della particella n. nel Comune
di __________ ha promosso nei confronti di __________, _________ e __________,
proprietari della confinante particella n. __________, un’azione di
rivendicazione di proprietà e conseguente rettifica confini, avente per oggetto
uno scorporo di mq 2.64 di terreno costituito dalla metà di una scala esterna
che divide i due fondi.
Secondo l’istante trattasi
di una superficie di terreno erronea-mente conglobata nel corso della procedura
di impianto della nuova mappa fotogrammetrica nella particella no. __________
dei convenuti, i quali ne risultano così indebitamente proprietari.
A comprova della
fondatezza dell’azione di rivendicazione l’istante si fonda sulla divergenza
esistente tra la superficie del suo fondo risultante dall’estratto censuario
(58 mq) e l’effettiva superficie del medesimo (55.36 mq come attesta la perizia
12 giugno 1994 dell’ing. __________).
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria osservando come l’istante non abbia a tempo debito,
ossia entro il termine perentorio di cui all'art. 88 LGRF, contestato la
misurazione fotogrammetrica che deve quindi ritenersi definitiva. Sottolineano
inoltre di aver sempre utilizzato la scala controversa ritenendosi legittimi
proprietari della stessa.
-
Con il querelato
giudizio il giudice di pace - che già si era occupato della di posa dei termini
tra i fondi di proprietà delle parti - dopo aver accertato e confermato il
carattere definitivo della terminazione dei confini tra queste due particelle,
ha concluso alla reiezione dell'istanza. L'istanza è stata respinta anche per
il fatto che dalle risultanze istruttorie non è emersa la prova secondo la
quale metà della scala censita nella particella n. __________ dei convenuti
sarebbe di proprietà dell'istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC e il conseguente rinvio per nuovo giudizio.
Dal punto di vista procedurale la ricorrente lamenta innanzi tutto il mancato
allestimento della perizia giudiziaria da lei richiesta nell’istanza. Nel
merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali si
evince una discrepanza a suo sfavore tra i dati contenuti nell'estratto
censuario e quelli risultanti dalla mappa, nonchè l’errore commesso dal
geometra ing. _________ nella misurazione della sua particella essendosi questi
riferito a un documento privo di qualsiasi valore giuridico, quale il rilievo
del catasto stradale.
Con osservazioni 22 maggio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito,
una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una
parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
Il diritto di essere
sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima
che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti
per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro
proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid.
b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte
tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF
106 Ia 162 segg.).
Nel caso concreto la
censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe contravvenuto a
questa norma fondamentale di procedura per non aver fatto allestire la perizia
richiesta nell’istanza, è palesemente infondata avendovi la ricorrente stessa
rinunciato. Dal verbale dell’unica udienza di contraddittorio, avvenuta l’ 8 marzo
1995, si legge che la ricorrente ha fondato la propria istanza esplicitamente
sulla sola documentazione prodotta, ritenendo “superflua” un’ulteriore
misurazione dei terreni. In chiusura di discussione ha poi confermato di non
avere ulteriori mezzi di prova da notificare, ritenendo così conclusa
l’istruttoria e rimettendosi al giudizio del Giudice di pace. Nulla giova a
questo proposito il riferimento alla facoltà concessa al giudice di assumere
d’ufficio le prove che ritiene utili ai fini del suo convincimento. Simile
facoltà, alla quale il giudice può decidere di far capo se lo ritiene
necessario, non costituisce una deroga al principio attitatorio e non può
essere invocata per supplire a negligenze delle parti nella conduzione
dell’istruttoria (Rep 1988 367 ). Incombe alle parti l'obbligo di
addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione
delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove; al giudice
spetta di apprezzare le prove e giudicare i fatti (Cocchi/ Trezzini,
CPC, ad art. 88, n.1).
Nel caso concreto
l’istante non può quindi prevalersi in questa sede della mancata assunzione di
una prova (perizia giudiziaria) alla quale ella stessa ha rinunciato, e
neppure può dolersi del mancato compimento di ulteriori atti istruttori ad
opera del giudice di pace non incombendo a quest’ultimo nessun obbligo in tal
senso.
- Secondo l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella concreta
fattispecie è incontestato che in occasione dell'esposizione della mappa
censuaria aggiornata del Comune di _________ avvenuta nel 1980, l'istante non
ha inoltrato nessun reclamo contro i dati contenuti nella nuova mappa (art. 87
cpv. 3 della Legge generale sul registro fondiario - LGRF).
Poichè il termine di
reclamo assegnato dall'autorità municipale è un termine perentorio (art. 88
LGRF), il suo mancato ossequio comporta la decadenza del diritto della parte di
contestare in un secondo tempo i dati contenuti nella mappa e nei suoi allegati
(cpv. 1). Ciò significa che l'istante non può rimettere in discussione davanti
al giudice civile le misurazioni, in particolare la delimitazione tra confini,
contenute in una mappa censuaria
approvata nel 1983 (doc.
P), salvo la prova di errori di calcolo o di altro tipo di errori nei documenti
catastali (art. 88 cpv. 2 e 3 LGRF; Rep 1984 351; I CCA 29
febbraio 1996 in re S./D.T).
L’improponibilità, al di
fuori della procedura di adozione della nuova mappa, di una contestazione
dell’esattezza delle misurazioni effettuate dal geometra preposto, non
pregiudica comunque il diritto delle parti di promuovere - per altri motivi -
un’azione giudiziaria di rivendicazione di proprietà.
A questo proposito,
l'allegazione di parte istante secondo la quale l'errore di misurazione
commesso dal geometra assuntore nell'ambito dell'allestimento della mappa
aggiornata nel Comune di __________, risulterebbe dal raffronto tra i doc. AA e
EE, è manifestamente infondata. Nel suo scritto 30 marzo 1994 (doc. AA) l'ing.
_________ si limita infatti a spiegare come e su quali basi ha proceduto al
rilievo fotogrammetrico. Il solo fatto di essersi riferito per quest'operazione
al rilievo del catasto stradale (doc. EE) non prova ancora l'esistenza di un
errore di misurazione come preteso dall'istante.
- Scopo dell'azione di
rivendicazione è quello di permettere a chi si ritiene proprietario di una cosa
senza averne il possesso, di chiedere al possessore la restituzione della
stessa e, trattandosi di beni immobiliari, la rettifica dei confini (Meier-Hayoz,
Das Eigentum in Berner Kommentar, 4. Auflage, 1966, N. 39 segg. ad art. 641 CC;
Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I, 1995,
pag. 383 segg.).
L’onere della prova
incombe al richiedente che deve provare di avere un diritto di proprietà sulla
cosa rivendicata (Meier-Hayoz, op.cit. N. 45; Simonius/Sutter, op.cit.,
pag. 384, N. 7).
Nel caso di specie
spettava quindi all'istante provare di avere un diritto di proprietà su metà
della scala esterna che separa il suo fondo da quello dei convenuti, prova che
però non ha fornito.
L'istante basa la sua
azione sulle perizie di cui ai doc. Q e U. Trattandosi di perizie di parte
queste devono essere considerate alla stregua di semplici allegazioni soggette
al libero apprezza-mento del giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art.
90, n.11).
Pertanto, il fatto per il
primo giudice di non aver dedotto nessuna conclusione utile da queste due
perizie non può essere censurato, anche perchè questi due documenti non
forniscono dati univoci in merito alla superficie dei fondi delle parti e
tantomeno permettono di concludere all’esistenza di un diritto di proprietà
dell’istante sulla scala controversa.
Neppure giovano
all’istante le dichiarazioni __________ e __________ _________ (doc. S eT), che
attestano semplicemente l’utilizzo da parte sua e dei convenuti della scala
controversa senza che dal solo uso si possa dedurre un diritto di proprietà
degli uni piuttosto che degli altri.
Anche i rogiti prodotti
con l’istanza (doc. H-N), e ai quali l’istante medesima si riferisce unicamente
a comprova della sua qualità di proprietaria della particella no. __________RFP
__________, non confortano la sua tesi poichè non si riferiscono alla scala
oggetto della presente controversia.
Alla luce di quanto sopra
esposto, non avendo l’istante fornito prove idonee a vanificare la forza
indiziante delle risultanze di mappa con riferimento al diritto di proprietà su
metà della scala conglobata nella particella no. __________dei convenuti, il giudizio
impugnato, nel quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione
invocati, deve essere confermato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione di __________ è respinto.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 200.-
b) spese
fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili
di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di __________
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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