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Numero d'incarto:
16.1995.104
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00104
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 27 marzo 1995
__________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal
padre __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr.
6’600.-, importo corrispondente al contributo alimentare arretrato per i mesi
da dicembre 1994 a marzo 1995, e fr. 300.- quale indennità legale. A valere
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc.
B) dal quale risulta l’impegno assunto dal padre di versarle l’importo di fr.
1’650.- mensili a titolo di contributo alimentare.
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo
alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da
intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia
sino al 5 agosto 1994.
- Con il querelato giudizio
il segretario assessore, dopo aver qualificato il titolo prodotto dall’istante
a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione quale transazione
giudiziale anzichè decreto cautelare come ventilato dall’istante, lo ha
interpretato nel senso di un impegno del padre di corrispondere alla figlia un
contributo alimentare sino all’ultimazione della sua formazione scolastica.
Egli ha conseguentemente accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr.
6’600.- pari al contributo alimentare per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995.
Per l’ulteriore pretesa di pagamento di un’indennità legale di
fr. 300.-, il primo
giudice ha invece respinto l’istanza non sussistendo alcun titolo di rigetto
dell’opposizione.
- Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento.
Il ricorrente rimprovera
al giudice di aver erroneamente dedotto dall’accordo giudiziale sottoscritto
dalle parti (doc. B) l’esistenza di un titolo esecutivo che legittimasse
l’istante a procedere all’ incasso dell’importo posto in esecuzione.
Con osservazioni 19 giugno
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Preliminarmente, la
documentazione allegata alle osservazioni 19 giugno 1995 deve essere estromessa
dall’incarto in applica-zione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle
parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di
causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili
perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame
tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la
documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 LEF.
Per l’art. 80 cpv. 2 LEF
le transazioni e le ricongnizioni giudiziali sono parificate a sentenze
esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.
Nella concreta
fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione
l’istante ha prodotto l’accordo
sottoscritto dai genitori
il 18 novembre 1993 nell’ambito della procedura di divorzio tra di loro
pendente dinnanzi al Pretore di Mendrisio-Sud e formalizzato nel verbale
d’udienza del 18 novembre 1993 (doc. B). Dalla clausola no. 4 di questo accordo
si evince l’impegno assunto dal convenuto di versare un contributo alimentare
di fr. 1’650.- mensili per il mantenimento della figlia qui istante.
Simile accordo può
formalmente costituire titolo di rigetto definitivo dell’ opposizione (JdT
1968 II 117) ossia, nel caso concreto, in favore dell’istante, nel frattempo
divenuta maggio-renne.
- Controversa nel caso
concreto è la determinazione della durata dell’obbligo alimentare del padre nei
confronti della figlia, in particolare di sapere se egli si sia assunto
l’impegno di provvedere al mantenimento della figlia solo sino al
raggiungimento della maggiore età oppure sino all’ultimazione dei suoi studi.
L’interpretazione della
volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si
sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il
compimento del ventesimo anno, non è arbitraria.
Infatti, sottoscrivendo la
clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a
versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far
tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento
della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se
l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da
intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi
sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una
deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma
indiscutibile.
-
Per quanto attiene alla
censura ricorsuale secondo la quale l’impegno di pagamento del convenuto era
subordinato ad una condizione che l’istante non ha provato essersi realizzata,
ossia la frequentazione di un istituto scolastico, questa non merita di essere
approfondita poichè proposta per la prima volta in questa sede.
-
Alla luce di quanto sopra
esposto la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile il titolo di
cassazione invocato dall’ insorgente, deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
26 maggio 1995 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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