AIUTO
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Numero d'incarto:
16.1995.114
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00114
Lugano
11 luglio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
giugno 1995 presentato da
membri della Comunione ereditaria fu __________
(patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 24 maggio 1995 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria
inappellabile promossa con istanza 31 marzo 1994 da
(patr. dall’avv. __________)
con la
quale gli istanti hanno chiesto l’iscrizione di una servitù di passo veicolare
a favore della loro particella no. __________ RFD __________ e a carico della
particella no. __________ di proprietà dei convenuti, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
__________ e __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno della particella no. __________ in zona __________ a __________ sulla
quale è edificata la loro casa di abitazione. Questo fondo non ha un accesso
diretto alla strada pubblica e vi è collegato da un sentiero in terra battuta
largo 1,5 metri, intavolato a registro fondiario con il n. __________Il sentiero
confina per una lunghezza di 25 metri con la particella n. __________ di
proprietà della comunione ereditaria qui convenuta. Dal 1986, anno di
costruzione della loro casa, i signori __________ accedono alla strada pubblica
passando su parte della particella n. __________dei convenuti, passaggio che è
loro stato inizialmente concesso previo pagamento di un’indennità annua di fr.
200.- e, dal 1988, ossia da quando __________ è stato colpito da una sclerosi
multipla, a titolo gratuito.
A
causa delle divergenze sorte tra le parti a dipendenza della richiesta dei
signori __________ di procedere all’asfaltatura del sentiero in questione, essi
hanno convenuto in giudizio i membri della comunione ereditaria fu __________
chiedendo che venisse iscritta a favore del loro fondo, e a carico di quello di
quest’ultimi, una servitù di passo carrabile con diritto di asfaltatura, lungo
la striscia di terreno confinante con il sentiero comunale per una lunghezza di
25 metri e larghezza di 1 metro, estesa in sede di conclusioni a 1,5 metri. A
titolo di controprestazione propongono il versamento di un’indennità di fr. 2’000.-.
I
convenuti si sono opposti alla richiesta di iscrizione di una servitù prediale
ritenendo sufficiente la costituzione a favore dell’istante __________ di un
diritto di passo personale su una larghezza di metri 0.50 del loro fondo. A
sostegno della loro opposizione osservano che gli istanti medesimi fondano la
presente domanda sulla grave malattia che ha colpito l’istante, motivazione
questa che evidenzia il carattere personale della richiesta. Da ultimo i
convenuti si oppongono alla richiesta di asfaltatura del passaggio, proponendo
una pavimentazione con lastre di cemento a spese degli istanti. Quale
controprestazione a carico degli istanti postulano il pagamento di un canone
annuo di fr. 300.- oltre a fr. 1’000.- a titolo di arretrati.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali è emersa l’effettiva e oggettiva difficoltà di
collegamento tra la strada pubblica e l’abitazione dei signori __________, ha
accolto l’istanza. Il pretore ha quindi ordinato l’iscrizione a registro
fondiario di una servitù di passo veicolare, con facoltà per gli istanti di
asfaltare a loro spese la relativa superficie da gravare, a favore della loro
particella n. __________ e a carico della particella n. __________dei convenuti,
il tutto per una lunghezza di 25 metri e una larghezza di 1,5 metri. A titolo
di controprestazione il primo giudice ha posto a carico degli istanti il
pagamento di un’indennità unica di fr. 3’000.-, pari al valore del fondo
gravato.
-
Con
il presente tempestivo gravame i membri della comunione ereditaria fu
__________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Essi
rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, in particolare per aver ordinato l’iscrizione di una servitù di
passo prediale anziché personale, soluzione quest’ultima alla quale si sarebbe
dovuti giungere in considerazione della motivazione addotta dagli istanti
medesimi a sostegno della loro domanda, ossia la malattia del signor
__________. I ricorrenti rimproverano inoltre al pretore di essersi basato su
una perizia errata là dove il perito non ha tenuto conto delle necessità di
passo concrete e limitate degli istanti. Contestano inoltre l’ammontare
dell’indennità loro riconosciuta, la concessione del diritto all’asfaltatura
nonché la ripartizione delle spese di giustizia. Dal punto di vista formale
rimproverano al primo giudice di aver accolto la richiesta di estensione del
diritto di passo formulata in sede di conclusioni dagli istanti, trattandosi di
mutazione della domanda principale e non di semplice estensione della stessa.
Con
osservazioni 31 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Per
l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal
suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il
passaggio necessario dietro piena indennità. La concessione del passo
necessario presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di
necessità: ossia se l’accesso manca o è gravemente intralciato dal
congiungimento con la strada pubblica, necessario secondo i bisogni economici
del fondo. Tenuto conto dell’intervento sulla proprietà privata, il diritto di
passo necessario va concesso restrittivamente, per cui non si può concedere per
il semplice miglioramento di condizioni di transito imperfette (Rep 1989
142; DTF 117 II 36 consid. 2).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’accesso ad una casa di abitazione,
quantomeno per gli immobili posti nell’ambito di una località, è sufficiente soltanto
se permette il passaggio di veicoli a motore, fosse anche solo come servizio di
collegamento (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 50 ad art. 694; Steinauer,
Les droits réels, Vol. II, 1994, n. 1863 e 1863a; DTF 93 II 167; 107 II
323 segg.; Rep 1989 142 e riferimenti ivi citati). Questa necessità
dell’accesso veicolare, deve estendersi non solo all’automobile del
proprietario, ma anche ai veicoli dei fornitori o dei visitatori (taxi,
ambulanze, servizi pubblici, ecc). Tale giurisprudenza (cfr. in senso conforme Liver
in ZBJV 105, pag. 3-4), esclude quindi che l’accesso veicolare ad una casa
costituisca oggi una semplice comodità, non sufficiente a fondare il diritto
sancito dall’art. 694 CC.
Nella
fattispecie, la conclusione pretorile secondo la quale al fondo degli istanti
difetterebbe un accesso sufficiente alla strada pubblica, trova il giusto
riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare nella perizia
giudiziaria e nella documentazione fotografica che evidenziano la necessità per
gli istanti di avere un accesso più ampio che non quello offerto dal solo uso
del sentiero comunale. Trattasi infatti di un sentiero in terra battuta largo
1,5 metri, quindi insufficiente ai sensi dei citati principi dottrinali e giurisprudenziali
a garantire l’accesso veicolare.
Che
l’accesso alla particella no. __________ sia insufficiente è peraltro
comprovato dal fatto stesso che i convenuti, pur opponendosi alla costituzione
di una servitù prediale, propongono un diritto di passo personale.
La
necessità oggettiva per gli istanti di poter accedere alla loro abitazione
utilizzando il fondo dei convenuti, evidenzia la natura reale del diritto di
passo rivendicato (Caroni-Rudolf, Der Notweg, 1969, p. 78 segg.; Meier-Hayoz,
op. cit., N. 8 ad art. 694 CC; Steinauer, op.cit., n. 1866), senza che
possa trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo la quale sarebbe stata
sufficiente la costituzione di una servitù personale; ciò a maggior ragione se
si considera che i convenuti hanno concesso il diritto di passo già nel 1986
(cfr. scritto 9 aprile 1994 __________), anno di costruzione della casa degli
istanti, precedente all’insorgere della malattia del signor __________ che qui
invocano a sostegno della loro tesi difensiva.
- Accertata
la necessità oggettiva per gli istanti di poter utilizzare parte del fondo dei
convenuti per accedere con un veicolo alla loro proprietà, rimane da verificare
l’estensione del diritto di passo che deve essere sufficiente a garantire le
esigenze del fondo dominante (Caroni-Rudolf, op.cit., p. 98 e 99; Meier-Hayoz,
op. cit., N. 13 ad art. 694 CC).
Anche
su questo punto la decisione pretorile che ha quantificato in complessivi tre
metri il passo necessario, di cui 1,5 metri a carico del fondo della parte
convenuta, non può essere censurata poichè é corroborata dalle risultanze
istruttorie, in particolare da quelle peritali e dalle emergenze del
sopralluogo che evidenziano come già oggi la larghezza della carreggiata che
conduce alla casa degli istanti misuri tre metri (verbale 24.11.1994).
A
questo proposito va rilevato che a sostegno della loro censura i ricorrenti non
allegano che l'estensione del diritto di passo riconosciuta dal pretore sarebbe
eccessiva poichè pregiudizievole al loro fondo, ma si limitano a sostenere che
la stessa non risponde alle esigenze prettamente personali della famiglia
__________, censura infondata trattandosi come visto di una servitù prediale.
Alla
luce degli accertamenti peritali, dai quali il giudice non aveva motivo di discostarsi
come correttamente evidenziato in sentenza, risultano ininfluenti le ulteriori
censure ricorsuali circa lo spazio e gli ostacoli esistenti ai lati della
strada.
Anche
la censura di natura formale secondo la quale gli istanti avrebbero mutato
l'azione proponendo in sede di conclusioni l'iscrizione di una servitù di passo
di 1,5 metri e non più di 1 metro come chiesto con l’istanza, è infondata. Non
si tratta infatti di mutazione dell’azione, bensì di estensione della domanda
principale, basata sullo stesso complesso di fatti e sullo stesso rapporto giuridico
(art. 75 lett. b CPC), la qual cosa è permessa senza ulteriori formalità (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 5, 9 e 11, art. 75).
- In
applicazione del principio secondo il quale l’utilizzo del passo necessario
deve essere garantito durante tutto l’anno (DTF 101 II 317 consid. 3 e
-
- ciò che presuppone un’adeguata manutenzione dello stesso - il pretore ha
concesso agli istanti la facoltà di asfaltare il sentiero a loro spese,
soluzione questa che secondo le risultanze processuali (perizia, doc. C) appare
adeguata.
Il
ricorso, che su questo punto solleva delle problematiche attinenti alla mancata
concessione da parte dell’autorità di un’autorizzazione ad asfaltare il
sentiero comunale mai proposte dinanzi al primo giudice, deve essere respinto
in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
L’indennità riconosciuta al proprietario del fondo gravato, che deve
essere idonea a conciliare equamente gli interessi del fondo dominante con il
danno patrimoniale patito dal fondo serviente (Steinauer, op.cit., n.
1868d), può essere giuridicamente considerata un risarcimento legale fondato
sul principio dell’accomodamento e compensazione (Rep 1981 338; Caroni-Rudolf,
op.cit., p. 131 e 132). L’entità del risarcimento si valuta sulla differenza
tra il valore del fondo se non fosse stato gravato del passo necessario e
quello del fondo gravato, secondo le modalità dell’indennità di espropriazione
che garantisce all’espropriato la stessa situazione economica in cui si troverebbe
se l’espropriazione non avesse avuto luogo (Caroni-Rudolf, op.cit., p.
133).
Nella
fattispecie, per il calcolo dell'indennità di spettanza dei convenuti, il primo
giudice si è basato sulla proposta formulata dagli istanti di riconoscere un
importo pari al valore del fondo gravato, quantificato in fr. 80.- al mq.
Ora,
a parte il fatto che i convenuti hanno omesso di contestare in modo chiaro questo
valore unitario - non bastando a tal fine la contrapposizione di un diverso
calcolo dell’indennità - ciò che comporta l’ammissione del valore proposto
dagli istanti
(art.
170 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 1 e 2, art. 170), questa
proposta si basa su un criterio di calcolo dell’indennità più favorevole ai
convenuti rispetto a quello proposto da dottrina e giurisprudenza, ragione per
la quale non vi è spazio perchè questa Camera riveda la valutazione effettuata
dal pretore.
-
Tutto
quanto fin qui esposto per scrupolo di completezza, dice - nell’ottica del rimedio
in esame - che non v’è spazio per censure di arbitrio nei confronti del giudizio
impugnato; tanto meno possono essere accolte le censure dei ricorrenti che in
buona parte rivelano carattere appellatorio.
Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1),
ritenuto che in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire
parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2 ).
Per
contro, giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito
del riconoscimento di diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art.
694 CC) - occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai
principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti
avendo effetti paragonabili ad un’espropriazione (Meier-Hayoz, op.cit.,
n. 69 ad art. 694 CC; DTF 85 II 402 consid. 3; I CCA 22 giugno
1995 in re Comune C./G). Di principio, quindi, colui che postula il riconoscimento
del passo necessario deve sopportare gli oneri processuali, comprensivi di
spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte
convenuta anche in caso di accoglimento della sua azione. A questo principio
può essere derogato nei casi in cui la parte convenuta si oppone abusivamente
alla richiesta di concessione del passo, quando pretende indennità
sproporzionate oppure quando, in altro modo, fa uso in maniera temeraria e
abusiva della sua facoltà di far stabilire dal giudice i presupposti della
concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf , op.cit., p. 115 e
116).
Nel
caso di specie il pretore, valutando in modo corretto le circostanze del caso
concreto, in particolare l’ingiustificata opposizione dei convenuti non solo al
tipo di rivestimento del passo, come questi sembrano allegare nel loro ricorso,
bensì al principio medesimo dell’iscrizione di una servitù prediale - donde la
necessità della presente procedura - ha derogato alla sopra menzionata regola
giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali, ponendo la
metà delle stesse a carico dei convenuti.
Siffatta
ripartizione delle spese, debitamente motivata, non può essere censurata.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 16 giugno 1995 __________, __________,
__________, __________ e __________,
membri
della Comunione ereditaria fu __________, è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
250.-
già
anticipate dai ricorrenti , rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere
a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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