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Numero d'incarto:
16.1995.129
Data decisione, Autorità:
04.09.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00129
Lugano
4 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 presentato da
patr.
dall’avv__________
contro
la
sentenza 5 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1994 da
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
5’000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo
giudice limitatamente a fr. 4’400.- oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Il 6 agosto 1988 lo
__________ ha riservato il “Massenlager” del __________ per il periodo dal 5
all’11 febbraio 1989, poiché intenzionato ad organizzare in quella località un
corso di sci per 80 giovani (doc. A e C).
Il costo previsto per
l’occupazione dell’albergo era di fr. 6’000.- di cui fr. 1’000.- sono stati
versati a titolo di caparra.
Con scritto 24 gennaio
1989 le __________ comunicava la sua intenzione di annullare la prenotazione in
caso di insufficiente innevamento delle piste, annullamento che è stato
effettivamente confermato il 2 febbraio 1989.
Con istanza 2 maggio 1994
__________ - proprietario dell’albergo - contestata la legittimità della
disdetta, ha convenuto in giudizio lo __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 5’000.- a saldo di quanto pattuito per l’occupazione del suo
albergo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver
concluso un contratto condizionato alla presenza di un sufficiente innevamento
delle piste di sci della regione di __________, circostanza questa che doveva
essere nota all’istante e che di fatto non si è verificata, da qui
l’inefficacia del contratto.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, dopo aver qualificato il contratto concluso tra le parti
quale contratto innominato misto, ha ritenuto applicabili alla disdetta
controversa le norme sulla locazione, in particolare l’art. 266g CO. Non
intravedendo nell’insufficiente innevamento delle piste di sci un motivo grave
ai sensi di questo disposto - trattandosi piuttosto di un’aspettativa delusa -
il primo giudice ha ritenuto ingiustificata la disdetta. Egli ha nondimeno
ridotto la pretesa dell’istante a complessivi fr. 5’400.-, deducendo
dall’importo fatto valere quanto presumibilmente risparmiato per la mancata
occupazione dell’albergo. Da questa somma sono stati dedotti anche fr. 1’000.--,
pari alla caparra cui lo __________ ha rinunciato spontaneamente.
-
Con il presente
tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare
riferimento alle norme sulla locazione, e arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie per non aver considerato l’insufficiente e comprovato
innevamento delle piste di sci, condizione essenziale per il perfezionamento
del contratto.
Con osservazioni 8
settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Il contratto
d’albergo (“Gastaufnahmevertrag”) è un contratto innominato che dà diritto
all’ospite di occupare, dietro pagamento, per un tempo determinato, uno o più locali
ammobiliati, eventualmente godendo di determinati servizi (pulizia, ristorazione,
ecc.; Schluep W., Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea,
vol. I, p. 939). Esso non corrisponde a un rapporto di locazione puro e
semplice, a dipendenza della durata per lo più breve della permanenza
dell’ospite nei locali pattuiti (idem, n. 324). Obblighi dell’ospite sono
essenzialmente due: l’uso conforme dei locali occupati e il pagamento del
prezzo, fissato in modo diverso a seconda dei casi e degli usi locali (idem, n.
330).
A
dipendenza della componente che accomuna il contratto in esame alla locazione,
la dottrina prevede l’applicazione analogica dell’art. 266g CO per la
fattispecie della disdetta straordinaria del contratto: esistono motivi gravi
quali presupposti della norma, quando le circostanze sono talmente mutate da parte
di chi vuol disdire il contratto -senza sua colpa e imprevedibilmente- che la
continuazione del rapporto non appare più sostenibile secondo criteri di buona
fede (Schweizerisches Mietrecht, Comm. SVIT, art. 266g CO, n. 13).
L’esistenza di questo presupposto dev’essere oggettiva e non corrispondere a
supposizioni di insostenibilità soggettiva della parte (Higi P., Comm.
di Zurigo, 1995, art. 266g CO, n. 31). Atta a escludere l’applicabilità della
norma è la colpa propria della parte che la invoca, laddove un tipico caso di
tale atteggiamento consiste nel non aver tenuto conto di circostanze negative
prevedibili (Higi, op. cit., art. 266g, n. 37).
-
Le
censure ricorsuali evidenziano l’opinabilità della decisione impugnata. Essa
non può tuttavia essere cassata, né perché il giudice ha applicato
analogicamente l’art. 266g CO al contratto concluso tra le parti per
l’occupazione del “Massenlager” del__________, né per aver escluso l’esistenza
di motivi gravi tali da legittimare l’inadempimento del contratto.
Innanzitutto, in questa seconda valutazione è riconosciuta al giudice un’ampia
facoltà di apprezzamento (Higi, op. cit., ibidem, n. 30); inoltre, non
si può affermare che il primo giudice -in concreto- abbia fatto capo a indicazioni
dottrinali fuori luogo (cfr. Schluep, op. cit., n. 337 che si riferisce
a una fattispecie apparentemente identica).
-
In
questa sede, l’associazione ricorrente sostiene anche che la natura della prestazione
(occupazione di un accantonamento in vista dello svolgimento di un corso di
sci), nota all’albergatore, costituiva di per sé condizione essenziale per
l’adempimento del contratto, affermando che, in determinate circostanze una
riserva può esistere tacitamente, ossia se la pattuizione dev’essere
interpretata come finalizzata al raggiungimento di un certo scopo (“interessengerecht”;
cfr. Schluep, op. cit., n. 338). La dottrina fa riferimento a questa
fattispecie nell’ambito della riservazione di camere d’albergo, tuttavia un
giudizio come il presente non può essere cassato per la mancanza di questa
valutazione, tanto più considerato
che
l’eventualità dello scarso innevamento non era imprevedibile, in particolare a
dipendenza della quota relativamente bassa della stazione invernale e che
l’associazione sportiva convenuta non è stata in grado di provare
l’impossibilità di svolgere comunque il previsto corso di sci, ciò che avrebbe
rappresentato un elemento oggettivo importante nella valutazione prospettata. È
vero che la neve -nelle date previste- era scarsa (cfr. documentazione
fotografica) e che la situazione verosimilmente suggeriva per molti motivi (di
sicurezza in particolare) di non tenere il corso, ma è pur sempre vero -salvo
prova del contrario- che un impianto di risalita era in funzione (non risulta
di quanti impianti sia dotata la stazione di __________), che una scolaresca svizzero-tedesca
vi ha tenuto regolarmente un campo di sci durante la stessa settimana (doc. Q)
e che non può essere esclusa la possibilità di pernottare a __________, sciando
su altri campi di sci della zona, meglio innevati.
Inoltre
lo __________ non ha reso evidente la sussistenza di circostanze tali da dover
indurre l’istante a ritenere che la prenotazione non fosse effettiva e
vincolante già nel momento in cui la stessa è avvenuta poiché le parti si
sarebbero limitate a concludere un precontratto.
- Per
quanto attiene alla valutazione del danno subito dall’istante, che il pretore
ha quantificato in fr. 5’400.- tenendo conto di un risparmio del 10% sul prezzo
pattuito dalle parti, l’art. 42 cpv. 2 CO permette al giudice di stabilire
secondo il suo prudente criterio il danno che non può essere provato. La
particolarità del caso di specie permette l’applicazione di questo disposto
non potendosi ragionevolmente pretendere dall’istante l’assunzione delle prove
necessarie alla quantificazione delle spese effettivamente risparmiate a
seguito della mancata occupazione del suo albergo (II CCA 11 luglio 1995
in re F.SA/D.M.A.SA). Inoltre, date le caratteristiche del contratto, non si
può escludere la ragionevolezza del riscontro economico cui il primo giudice ha
fatto riferimento.
Alla
luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabili nelle argomentazioni e
nelle conclusioni del pretore elementi suscettibili di inverarne gli estremi
del rimedio della cassazione né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione
delle prove acquisite agli atti né -tantomeno- per quanto attiene a
un’arbitraria applicazione di norme di diritto materiale o formale, il ricorso
deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 300.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 260.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a :
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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