AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.134
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00134
Lugano
6 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del
giudice
Giani, astenuto)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 agosto 1995 presentato da
contro
la
sentenza 16 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 25 luglio 1995 da
rappr.
da __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio
1995 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 7’365.30 oltre accessori, importo al pagamento del quale il convenuto è
stato condannato con sentenza 2 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertata l’esistenza di un
valido titolo esecutivo nella sentenza 2 maggio 1995 regolarmente cresciuta in
giudicato e alla quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione avendo
rinunciato a presenziare all’udienza indetta per il contradditorio;
che con scritto 28 agosto
1995, indirizzato alla Pretura di Locarno-Campagna e trasmesso per competenza a
questa Camera, __________ chiede il riesame della sentenza di prime cure
osservando di non aver potuto partecipare al contraddittorio -rinviato dal 9 al
16 agosto- poichè assente durante le ferie dell'edilizia;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è
nullo;
che nella concreta
fattispecie lo scritto 28 agosto 1995 di __________, con il quale si limita a
chiedere il riesame della sentenza pretorile non avendo potuto far valere le
proprie ragioni all’udienza indetta per il contradditorio, non adempie ai
requisiti sopra menzionati;
che in ogni caso anche nel
merito il “ricorso” si rileva infondato là dove rimprovera al pretore di aver
rinviato l’udienza ad una data troppo vicina a quella inizialmente prevista;
che infatti, rinviando
l’udienza prevista dal 9 al 16 agosto 1995 il primo giudice non ha commesso
alcuna violazione di norme procedurali; al contrario, trattandosi di una
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, quindi di per sé rapida, l’art.
387 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la citazione delle parti a comparire
al contraddittorio deve avvenire entro un breve termine;
che va comunque rilevato
che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di
tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della
corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestiva-mente tutelare
i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che
pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui
implicitamente allude il ricorrente- non è stato violato;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anhe alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 28 agosto
1995 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster