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Numero d'incarto:
16.1995.195
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00195
Lugano
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 dicembre 1993
da
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’577.30 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 27 dicembre
1993 il __________ora in liquidazione, ha convenuto in giudizio la signora
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’577.30 a saldo delle
fatture no. __________ (doc. B), no. __________ (doc. C), no. __________ (doc.
D) e no. __________ (doc. E) emesse per lavori di riparazione e manu-tenzione
di due autovetture della convenuta.
La convenuta sostiene di
nulla dovere all’istante, avendo provveduto alla liquidazione delle fatture
sospese con il versamento a saldo dell'importo di fr. 1'792.05 effettuato il 6
maggio 1993. Osserva inoltre di non aver mai ricevuto, se non dopo il suo
scritto 9 novembre 1993, le fatture litigiose e di non aver mai sottoscritto le
relative cartelle di lavoro, alcune delle quali peraltro concernenti un veicolo
Range Rover di cui non è neppure proprietaria.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, considerando pretestuose le contestazioni sollevate dalla
convenuta, ha concluso all’acco-glimento dell’istanza ritenendo fondata la
pretesa dell’istante in quanto corroborata dalla documentazione agli atti e
dalla deposizione del __________ che ha confermato l’effettiva esecuzione dei
lavori oggetto delle fatture litigiose.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. La ricorrente ripropone le proprie argomentazioni contestando l'
attendibilità del __________, ex dipendente dell'istante.
Al ricorso la controparte
ha rinunciato a formulare osservazioni non avendolo neppure ritirato benchè
correttamente notificatole con invio raccomandato 11 dicembre 1995 (R 758).
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- La ricorrente rimprovera
essenzialmente al primo giudice di aver ritenuto comprovato il credito
dell'istante sulla base della deposizione di __________, teste a dire dell'insorgente
inattendibile avendo lavorato alle dipendenze dell'istante per diversi anni. La
censura non può essere accolta.
Per costante
giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testi-mone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un
interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiara-zioni
può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale al cospet-to degli elementi di fatto
desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto
di una testimoninaza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile
(Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).
In concreto non vi è
motivo di ritenere che la precedente occu-pazione del teste presso l'istante e
il preteso, peraltro non comprovato, rapporto di amicizia venutosi a creare tra
le parti possa aver indotto __________ a deporre il falso o comunque a
raccontare cose inveritiere.
D'altra parte, questa
deposizione testimoniale, che conferma l'effettiva esecuzione sui veicoli
dell'istante dei lavori indicati sulle cartelle di lavoro e oggetto delle
fatturazioni contestate, costituisce semplicemente un'ulteriore prova a
conforto di quelle documentali (fatture e relative cartelle di lavoro), prove
tutte che convergono a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'istante.
Del tutto pretestuose e ai
limiti della temerarietà sono le ulteriori censure ricorsuali, in particolare
quella attinente alla diversa marca del veicolo della convenuta, una Jeep Terrano
anzichè una Range Rover come erroneamente indicato sulle fatture litigiose,
trattandosi indubbiamente di errore addebitabile ad una svista visto che il
numero di targa è corretto e appartiene alla convenuta. Altrettanto infondata è
l'affermazione della convenuta di aver liquidato le sue pendenze con il
pagamento a saldo di fr. 1'792.05, pagamento che come risulta dal PE allegato
al doc. 1 si riferisce ad altre fatture dell'istante e non a quelle oggetto del
presente procedimento.
L’interpretazione delle
risultanze istruttorie fornita dal primo giudice, sia per quanto attiene alla
deposizione testimoniale che alle prove documentali, seppur succinta, non è
arbitraria.
- Tasse e spese seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla controparte non vengono assegnate
ripetibili di questa sede avendo rinunciato a formulare osservazioni al
gravame.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
30 novembre 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 150.-
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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