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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.22
Data decisione, Autorità:
23.08.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00022
Lugano
23 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 gennaio 1992 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’957.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nell’autunno 1990
__________, intenzionato ad effettuare unitamente alla moglie un soggiorno di
vacanza in Sud Africa, si è rivolto all’agenzia di viaggi __________ affinchè
quest’ultima provedesse all’organizzazione del viaggio.
Dopo aver accettato la
proposta di viaggio di cui al doc. A allestita dal corrispondente africano
della convenuta e che prevedeva un costo di circa fr. 3’000.- per persona
escluso il trasferimento aereo da Zurigo a __________, il signor _________ ha
provveduto al pagamento di fr. 6’000.- mentre un ulteriore versamento di fr.
6’950.- gli venne richiesto il 5 novembre 1990, per un totale quindi di fr.
12’950.-.
- Con istanza 13 gennaio 1992
__________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere la
rifusione di fr. 4’957.-, importo corrispondente alla differenza tra quanto
versato e il costo effettivo del viaggio, ritenuta quale base contrattuale
l’offerta di cui al doc. A, oltre ai ristorni percepiti dalla convenuta da
parte della __________ (suo corrispondente africano) a dipendenza dei
cambiamenti di programma nonchè la commissione trattenuta dalla __________.
In merito al versamento di
fr. 6’950.-, l’istante sostiene di averlo effettuato a titolo di deposito
ritenuto che al suo rientro dalle vacanze la convenuta, a dipendenza di
eventuali modifiche di programma, avrebbe allestito un conteggio finale. Quest’ultima,
dal canto suo, ha considerato questo versamento a saldo del costo complessivo
del viaggio il cui prezzo finale ha subito delle maggiorazioni a dipendenza
delle variazioni di programma richieste dai signori __________.
La convenuta si è quindi
opposta alla pretesa avversaria contestando di aver agito quale mandataria per
l’organizzazione del viaggio ma di aver funto semplicemente da intermediaria
con l’agenzia sudafricana che ha allestito il programma del viaggio fissandone
i relativi prezzi, percependo per il suo lavoro l’usuale provvigione del 10%.
Contesta inoltre una qualsiasi responsabilità per le pretese differenze di
costo tra quanto fornito all’istante e quanto pattuito ritenuto in ogni caso
che eventuali maggiorazioni di costo sono da addebitare ai cambiamenti di
programma richiesti dall’istante medesimo.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata la pretesa
fatta valere dall’istante, in particolare non avendo questi apportata la prova
che quanto fornitogli non corrispondeva, limitatamente al costo, a quanto
promesso dalla convenuta.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie
dalle quali, a suo dire, emergerebbe la prova che la convenuta si è
indebitamente arricchita ritenuto che l’importo da questa percepito per il
viaggio era superiore al costo effettivo delle prestazioni ricevute, il tutto
come si evincerebbe dai doc. I e L.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo l’art. 62 CO,
disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, vi è indebito
arricchimento quando una parte risulti arricchita a danno dell’altra parte
senza che esista una causa legittima.
L’art. 8 CC impone a chi
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza (II CCA 16 aprile 1991 in re CS/S. SA).
In conseguenza di questa
norma la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del
diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza
del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo
principio il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto
procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la
forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di
conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II
33; Rep 1989 pag. 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Chi intende far valere una
pretesa di indebito arricchimento deve quindi dimostrare l’inesistenza della
causa che si suppone essere a fondamento della prestazione di cui si chiede la
restituzione. Questo perchè la volontaria effettuazione di una prestazione crea
la presunzione dell’esistenza dell’obbligazione che si intendeva estinguere per
mezzo di tale prestazione. Non tocca perciò a chi intende trattenere la prestazione
ricevuta dimostrare l’esistenza della causa della stessa ma invece a chi la
rivendica dimostrare la sua inesistenza o l’errore in cui è incorso circa
l’esistenza della causa (DTF 106 II 31; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 1988, pag. 657 e 667; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 80 ad art. 62 CO).
- Alla luce dei principi
sopra enunciati competeva quindi all’istante provare il realizzarsi dei
presupposti dell’indebito arricchimento, prova che egli ha fornito
limitatamente all’importo di fr. 1’348.40 di cui si dirà in seguito.
Il motivo principale del
ricorso sta nel fatto che il pretore non avrebbe riconosciuto come provata la
circostanza per cui la convenuta ha incassato un importo superiore a quello del
costo effettivo delle prestazioni di cui il ricorrente ha beneficiato nel corso
del suo soggiorno in Sud Africa. Ora, dalle risultanze processuali emerge che
per la copertura dei costi relativi al viaggio intrapreso dall’istante la
convenuta ha versato al suo corrispondente africano, la società __________, ZAR
22’398 pari a fr. 11’758.95 (doc. 3), mentre l’istante ha versato alla
convenuta l’importo di complessivi fr. 12’950.-: la differenza di fr. 1’191.05
corrisponde quindi alla provvigione di spettanza della convenuta, provvigione
che l’istante ha riconosciuto di dovere (cfr. verbale 26 maggio 1992), per il
che è escluso si possa parlare di indebito arricchimento.
Per quanto attiene poi al
preteso diritto dell’istante alla rifusione di quanto versato in più alla
convenuta rispetto al costo effettivo delle prestazioni di cui ha beneficiato,
dai documenti I e H si evince unicamente il costo di certe prestazioni così
come fatturato direttamente da chi le erogava. In difetto di una fatturazione
dettagliata ad opera della convenuta, fatturazione che non risulta essere stata
richiesta dall’istante, non è possibile fare un confronto tra quanto
effettivamente pagato dall’agenzia __________ rispetto a quanto fatturato dagli
operatori turistici interessati in Sud Africa.
Di conseguenza, ritenuto
che come si evince dalla deposizione della teste __________, deposizione che
l’istante pur dissentendo dal contenuto non ha comunque contestato siccome inveritiera,
il versamento di fr. 6’950.- era da considerarsi a saldo del prezzo di
acquisto, bisogna giocoforza concludere che il ricorrente ha accettato la
proposta di viaggio per il prezzo globale di fr. 12’950.-.
A comprova di ciò basti
inoltre riferirsi anche al doc. A, al quale l’istante medesimo fa più volte
riferimento, che indica quale costo del viaggio, salvo eventuali modifiche del
programma come di fatto è avvenuto, ZAR 10’920, ossia un importo ben superiore
ai fr. 3’000.- per persona erroneamente indicati dal direttore della convenuta
su questo medesimo documento.
Se ne deve dedurre che la
sentenza pretorile (ancorchè al limite della carenza di motivazione) non offre
il fianco a censure laddove rimprovera all’istante di non aver fatto fronte al
suo onere probatorio sulla pretesa sproporzione tra prestazioni e prezzo
pagato.
- Per contro dev’essere
accolta la censura di cui al punto 3c) del ricorso. Il pretore infatti non si è
espresso sulla domanda di rifusione dell’importo di fr. 1’348.40 riversato alla
convenuta da parte del suo corrispondente africano, esclusa la provvigione
calcolata sullo stesso. Trattasi infatti di un importo che la convenuta di
ammette di aver ricevuto a titolo di ristorno in favore del cliente, trattenuto
a suo tempo al fine di ottenere “una ricevuta liberatoria a chiusura definitiva
della pratica” (cfr. risposta ad 8 di cui al verbale di interrogatorio formale
del direttore della convenuta signor __________, nonchè doc. 4) e che deve
quindi essere riversato all’istante, semplicemente sulla base delle allegazioni
e delle ammissioni della convenuta.
Su questo importo devono
essere conteggiati gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 28 novembre
1991, ossia dalla data del PE in difetto di una precedente messa in mora.
- Nonostante la maggiore
soccombenza della parte istante (5/7), alla controparte che non ha presentato
osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
6 settembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1 è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr.
1348.40 oltre interessi del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991.
-
L’opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 1’348.40 oltre interessi del 5 % dal 28
novembre 1991.
-
La
tassa di giustizia in fr. 300.- e le spese, da anticipare dall’istante,
rimangono a suo carico per 5/7 mentre 2/7 vengono poste a carico della
convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 200.- a titolo di ripetibili
parziali.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.
già anticipate dal ricorrente
rimangono a suo carico per fr. 200.- mentre fr. 50.- vanno posti a carico della
convenuta.
Non si assegnano
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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