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Numero d'incarto:
16.1995.63
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00063
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da
contro
la
sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994 da
rappr.
dall’ing. __________
con la
quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 24 novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.-
oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa
il 3 giugno 1993 per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del
Condominio __________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.
In
sede di contraddittorio il convenuto si è opposta alla pretesa avversaria contestando
il criterio utilizzato per la ripartizione della spesa. Osserva inoltre che in
data 17 maggio 1993 è stato revocato il mandato di rappresentanza conferito dai
compro-prietari dello stabile “__________ ” all’avv. __________ che avrebbe
disposto il mandato all’ing. __________per l’allestimento della verifica sul
cui esito e contenuto il convenuto non ha potuto esprimersi non essendogli mai
pervenuto alcun referto scritto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del
mandato da parte dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per
l’allestimento della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 250.- (invece di fr. 292.-), importo al quale
è giunto suddividendo la fattura 3 giugno 1993 per il numero di appartamenti
formanti il condominio “__________”, ossia 14.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art.
327 lett. e) e g) CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato tutte le
contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e suffragate dalla
documentazione prodotta in quella stessa sede. Rimprovera inoltre al primo
giudice di avere erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa avversaria
nonostante questa non sia stata comprovata se non con la produzione della sola
fattura.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e
CPC, ossia la violazione del diritto di essere sentito con partico-lare
riferimento alla mancata assunzione della documentazione che l’insorgente
sostiene di aver presentato al giudice in sede di contraddittorio, occorre
rilevare che dal verbale di udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente,
si evince unicamente che in quella sede egli ha prodotto uno scritto datato 17
maggio 1993 dell’avv. __________ mentre nulla risulta in merito alla produzione
di altra documentazione e dell’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli
atti. La doglianza del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di
essere sentito, in relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta
essere stato richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione
di cui all’art. 327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n.
7 e 11); la censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta
dall’incarto che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi
diritti processuali.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella
concreta fattispecie la pretesa litigiosa si riferisce ai costi di allestimento
di una verifica peritale per l’accertamento di alcuni difetti riscontrati nello
stabile “__________” effettuata dallo studio di ingegneria __________. A
sostegno della propria pretesa l’istante ha prodotto la fattura 3 giugno 1993,
nonché alcuni richiami di pagamento, oltre a un documento denominato
“situazione economica relativa ai costi di progettazione 1993”.
Il
giudizio di prima sede, basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il
conferimento di un mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante
dei condomini nella persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è
contestato dal convenuto il quale, in sede di contraddittorio, si è limitato ad
osservare come il mandato conferito all’avv. __________ sia stato revocato il
17 maggio 1993; tuttavia il conferimento del mandato all’istante era
sicuramente precedente, tant’è che in quella stessa data ha preso fine anche
l’attività della stessa ditta (doc. F). Quale rilevanza debba assumere tale
revoca del mandato all’avvocato nella fattispecie in esame non è deducibile dal
testo del ricorso.
La
censura ricorsuale circa l’estensione del mandato conferito all’istante, che a
dire dell’insorgente si è limitata all’esperimento di un sopralluogo e
all’allestimento di un rapporto in merito ai difetti comuni riscontrati negli
appartamenti dei vari comproprie-tari, non può essere considerata poichè
trattasi di una nuova allegazione, improponibile in seconda sede in virtù dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Accertato
e non contestato il conferimento del mandato all’ istante ad opera della
rappresentante dei comproprietari e trattandosi a non dubitarne di mandato a
titolo oneroso, la mercede, che il convenuto non ha contestato come eccessiva o
non corrispondente alle prestazioni dell’istante, è così dovuta, indipendentemente
dalla consegna di un referto scritto cui la fattura (doc. F) non fa cenno,
tenuto conto che l’ing. _________ ammette di non aver potuto portare a termine
che parte del mandato.
In
merito all’importo richiesto al convenuto, al quale il primo giudice è giunto
suddividendo la spesa complessiva - non contestata - per il numero di
appartamenti del condominio ossia 14, va rilevato che questa ripartizione è
stata richiesta dal convenuto medesimo (cfr. verbale d’udienza) che non può
quindi rimetterla in discussione.
-
Nell’esposto
ricorsuale si legge anche un rimprovero al giudice di pace per l’esito diverso
della analoga vertenza fra la ditta _________ e altri condomini. Tuttavia, la
diversa ripartizione della spesa tra i vari condomini, in particolare con il
signor _________ pure lui convenuto in giudizio al primo giudice, è improponibile
dinanzi a questa Camera ritenuto che in prima sede questi ha addotto
argomentazioni e contestazioni diverse rispetto a quelle dell’insorgente; perchè,
pur trattandosi della stessa fattispecie, il primo giudice ha ritenuto di
liquidare quella fattispecie equitativamente, ciò che può comportare soluzioni
diverse; ma soprattutto perchè ogni ricorrente può fare oggetto di censura
soltanto la sentenza che lo concerne, ciò che comporta la verifica di ogni
giudizio per sé stesso.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame, non
vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 15 marzo 1995 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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