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Numero d'incarto:
16.1995.87
Data decisione, Autorità:
25.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00087
Lugano
25 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 27 settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con
istanza 5 giugno 1992 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante chiede di essere autorizzato a far eseguire la riparazione
del camino da terzi a spese della convenuta e, nel caso la riparazione non
fosse possibile, di poter ricusare l’opera consegnata con la conseguente
restituzione delle reciproche prestazioni, chiedendo inoltre - in entrambi i
casi - un risarcimento danni per
fr.
1’439.-;
domande
che il primo giudice ha respinto;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nell’estate 1989 la
__________ ditta specializzata nella fabbricazione e fornitura di materiali e
accessori per riscalda-mento, ha fornito a __________ e al figlio __________
due inserti per camino “tipo aria” (suo brevetto esclusivo) completi di
accessori. Questi due camini sono stati istallati dall’impresa di costruzioni
__________ che si è occupata dei lavori di riattazione degli appartamenti dei
signori __________ a __________. Uno dei due camini forniti, entrambi
regolarmente pagati, non ha mai funzionato correttamente e ciò nonostante i
numerosi interventi della ditta __________. Di conseguenza, con istanza 5
giugno 1992, __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ chiedendo,
in applicazione delle norme sul contratto di appalto, l’autorizzazione a far
eseguire la riparazione del caminetto da terzi a spese della __________ e, nel
caso la riparazione non fosse più possibile, l’autorizzazione a ricusare
l’opera con conseguente restituzione da parte della convenuta dell’importo
pagato di fr. 3’510.- previa riconsegna dell’inserto fornito. In entrambi i
casi l’istante ha chiesto il risarcimento di fr. 1’439.- pari al costo per il
tinteggio delle pareti della sala e dell’atrio, intervento resosi necessario a
causa della fuoriuscita di fumo. In sede di conclusioni l’istante ha aumentato
la sua pretesa risarcitoria a fr. 3’239.-, comprensiva anche del danno estetico
al camino (fr. 1’000.-) e delle spese di riparazione del medesimo (fr. 800.-).
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando la sua responsabilità per il difettoso
funzionamento del caminet-to venduto all’istante, inconveniente da addebitare
ad errori commessi nella posa del medesimo. Solleva inoltre l’eccezione di
prescrizione della pretesa.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti
quale contratto di compravendita con l’obbligo accessorio per la convenuta di
fornire le neces-sarie istruzioni per la posa dei caminetti, ha concluso all’
intervenuta prescrizione dell’azione per difetti, azione comunque infondata
ritenuto che la causa del difetto è da ricondurre al lavoro di posa del camino
effettuato da terze persone scelte dall’acquirente senza che nulla possa essere
rimproverato alla venditrice. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento
danni, il primo giudice le ha respinte tutte, sia quelle inerenti i difetti
della cosa non essendo stato provato il difetto ed essendo comunque intervenuta
la prescrizione, sia quella relativa al danno estetico poichè formulata solo in
sede di conclusioni e quindi tardivamente.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 ottobre
1994 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento limitatamente al mancato accoglimento
della pretesa di fr.1’439.- fatta valere a titolo di risarcimento danni per il
tinteggio delle pareti. Basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327
lett. g) e f) in relazione all’art. 340 lett. a CPC, rimprovera al primo
giudice di aver omesso di esprimersi su tale pretesa. Sostiene che questa spesa
deve essere presa a carico dalla convenuta in quanto cagionata dal mancato
corretto adempimento del mandato affidatole per la ricerca di una soluzione
atta ad ovviare al difettoso funzionamento del camino, soluzione che la
convenuta non ha saputo trovare nonostante l’inconveniente fosse facilmente
individuabile come accertato dal perito.
Con osservazioni 11
novembre 1994 la controparte chiede la reiezione del ricorso.
-
Preliminarmente, per quanto
attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, va rilevato
che il ricorrente non ha indicato la norma di diritto che rimprovera al primo
giudice di aver violato, né in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal
primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, ragione per la
quale la censura come tale non può essere esaminata (art. 329 cpv. 2 lett. e
CPC).
-
Per quanto concerne invece
il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione al motivo di
revisione indicato all’art. 340 lett. a CPC, il ricorrente rimprovera al primo
giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr. 1’439.- corrispondente al
costo preventivato per il tinteggio dei locali anneriti dal fumo proveniente
dal camino.
Tale censura si rivela
infondata.
Se è pur vero che nella
sentenza impugnata il primo giudice ha fatto un chiaro riferimento unicamente
alla pretesa di fr. 1’000.- per il danno estetico escludendola siccome proposta
tardiva-mente nel processo (sentenza, p. 8), è altrettanto vero che respingendo
“la domanda tendente al risarcimento per difetti della cosa venduta” (punto 3
sentenza) egli si è implicitamente riferito alla pretesa risarcitoria di fr.
1439.- che ci occupa.
Avendo escluso la
conclusione di un contratto di appalto come preteso dall’istante, il primo
giudice ha qualificato il negozio giuridico perfezionatosi tra le parti quale
compravendita. In caso di difetti della cosa venduta, l’acquirente può
esercitare i diritti ricono-sciutigli dall’art. 205 CO a condizione che provi
l’esistenza di difetti da imputare alla responsabilità del venditore. Sennonchè
né l’azione di garanzia nella compravendita prevede un diritto al risarcimento
danni, né l’azione è stata accolta nel caso concreto.
Ciò spiega perché il pretore ha considerato infondata “la domanda di
risarcimento per difetti” (sent. impugnata punto 3 i.f.).
Non regge pertanto il rimprovero al primo giudice di non aver deciso sul
risarcimento per le spese di tinteggio.
L’esito della domanda non
avrebbe esito diverso nemmeno volendo ricondurre la pretesa in oggetto alle
norme sulla responsabilità del mandatario per la fedele esecuzione del mandato
(art. 398 CO).
Infatti, la tesi secondo
la quale alla ditta __________ sarebbe stato invano affidato un mandato per la
ricerca di una soluzione atta ad ovviare al problema del mancato funzionamento
del caminetto, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie.
Al contrario, dalla
documentazione agli atti, in particolare dai doc. C ed E, risulta che il
ricorrente ha chiesto l’intervento della ditta __________ per ovviare ai
problemi di funzionamento del camino ritenendola responsabile nella sua qualità
di venditrice o comunque fornitrice del caminetto, e non sulla base di un
presunto, successivo contratto di mandato.
Nemmeno per questo motivo s’impone così di accogliere il ricorso per cassazione
e di rinviare l’incarto al pretore in virtù dei combinati art. 327 lett. f e
332 cpv. 2 CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
14 ottobre 1994 di __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
T o t a l e fr. 100.–
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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