AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.119
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00119
Lugano
15 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 presentato da
patr.
contro
la
sentenza 9 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1995
nei confronti di
__________ e
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha pure
respinto la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti e tendente
al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di
Lugano, all’altezza dell’albergo __________, in data 10 novembre 1994. Nella
collisione sono rimasti coinvolti il veicolo guidato da __________ e quello
condotto da __________, assicurato per la RC presso la __________.
Con istanza 26 aprile 1995
__________ ha convenuto in giudizio __________ e la __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori, corrispondenti al danno
subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell’incidente
le versioni fornite dalle parti sono discordanti: l‘istante sostiene che mentre
si stava immettendo nell’entrata __________, è stata urtata dal veicolo
guidato da __________ che ha intrapreso una manovra di retromarcia senza
avvedersi del suo veicolo proveniente da tergo, manovra che ella non è riuscita
ad impedire nonostante l’utilizzo dell’avvisatore acustico. Dal canto suo
__________ contesta qualsiasi responsabilità e addebita la causa dell’incidente
alla disattenzione dell’istante la quale, intenta a cercare un posteggio, non
si è accorta del suo veicolo fermo -pure in attesa di trovare un posteggio-
investendolo.
I convenuti hanno chiesto
in via riconvenzionale la condanna dell’istante, solidalmente con la sua
compagnia di __________, al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori, pari al
danno subito a seguito dell’urto.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, in
particolare le deposizioni testimoniali che hanno fornito versioni
diametralmente opposte circa la posizione dei veicoli al momento dell’urto,
ossia quale fosse quello fermo e quale in movimento, senza che queste versioni
siano state sostanziate da ulteriori elementi probatori così da permettere di
dar maggior credito all’una invece che all’altra, ha ritenuto non provata la
dinamica dell’incidente. Di conseguenza, mancando la prova della colpevolezza
di un conducente piuttosto che dell’altro, egli ha respinto tanto l’istanza
quanto la domanda riconvenzionale.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver ritenuto quanto emerso in modo univoco e concorde
dalle deposizioni dei quattro testi da lei indicati, che hanno assistito
alla collisione e che
hanno evidenziato la responsabilità del convenuto, il quale ha intrapreso una
manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo fermo a tergo, ciò che è
pure confermato dalla perizia allestita dall’ing. __________ e dalle
deposizioni degli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente, prova
quest’ultima che il pretore non ha neppure considerato.
Con osservazioni 23
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto
temerario.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni
materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte.
Sulla base di questa
regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della
collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal coprotagonista,
ossia nel fatto per quest’ultimo di aver intrapreso una manovra di retromarcia
senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo fermo a tergo.
- L’attribuzione della
colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle
prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame
accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli
indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
In quest’ottica, la
conclusione del pretore secondo la quale l’istante non ha fornito la prova
della colpevolezza di controparte, non è arbitraria.
Confrontato a deposizioni
testimoniali tra loro discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta
intesa a stabilire a quale di queste testimonianze debba essere riconosciuta
maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90), ciò che
non gli impedisce evidentemente di distanziarsi da entrambe qualora, come in
concreto, nessuna di queste versioni sia suffragata da ulteriori riscontri
probatori. In altre parole, il fatto per il pretore di non aver ritenuto
determinanti di fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente le
versioni dei
quattro testi proposti
dall’istante e secondo i quali il veicolo del convenuto avrebbe urtato in
retromarcia quello dell’istante fermo, non può essere censurato poichè questa
versione, ancorchè univoca, è esattamente contraria a quella fornita dal
__________. Ma, al di là di questa inequivocabile contraddizione, non può
essere rimproverato al pretore di aver considerato che -nel loro complesso- le
risultanze istruttorie non comprovano la colpa del convenuto nel verificarsi
dell’incidente. A prescindere dalla carenza di una chiara descrizione dei
luoghi e delle circostanze in cui esso è avvenuto (non individuabile né negli
atti di causa né nel verbale di sopralluogo), i __________, __________,
__________ e __________ -tutti colleghi di lavoro dell’istante e di suo marito-
ammettono di aver discusso fra loro la fattispecie e di averne parlato con il
signor __________ al fine di allestire le loro precedenti dichiarazioni scritte
(doc. B e S), ciò che non esclude l’eventualità di una reciproca influenza,
anche involontaria, sul contenuto della testimonianza. D’altra parte essi non
ricordano il segnale acustico che l’istante sostiene di aver azionato nel
tentativo di arrestare la retromarcia di controparte. Essi poi testimoniano con
sicurezza che il veicolo dell’istante fosse fermo, mentre le loro precedenti
dichiarazioni scritte potrebbero essere intese diversamente: (punto 2) “La Golf
stava entrando __________; l’ Audi era ferma e....” (questionario __________);
“Il conducente dell’Audi è indietreggiato proprio nel momento in cui la Golf
stava imboccando...” (questionario __________); “... la Golf che intendeva
entrare al __________passando dietro l’Audi” (questionario __________) (doc.
B).
Di nessun conforto alla
tesi di parte istante sono le ulteriori prove dalla stessa indicate, in
particolare la perizia dell’ing. __________ (doc. R). Trattasi infatti di una
perizia che deve essere valutata alla stregua di una qualsiasi affermazione di
parte e che come tale necessiterebbe di essere suffragata da altre emergenze
processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 e 15 ad art. 90), ciò che qui
non è dato.
Pure irrilevanti sono le
dichiarazioni che gli agenti di polizia, intervenuti sul luogo dell’incidente
avrebbero reso alla compagnia di assicurazioni dell’istante (doc. G), sia perchè
non si tratta di dichiarazioni rese direttamente dagli agenti, sia perchè
questi non hanno assistito all’incidente e hanno quindi formulato delle
semplici supposizioni sulla dinamica del medesimo, rimaste -in ogni caso- senza
riscontri oggettivi.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato -con particolare riferimento alla valutazione delle prove da parte del
primo giudice- deve essere respinto con il carico delle spese e della tassa di
giustizia secondo la soccombenza, senza che ciò comporti la dichiarazione di
temerarietà dello stesso, non ricorrendo i presupposti dell’art. 152 CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
23 settembre 1996 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 170.-
b) spese fr.
50.-
fr.
220-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster