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Numero d'incarto:
16.1996.128
Data decisione, Autorità:
12.05.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00128
Lugano
12 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 27 agosto 1996 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta
dal
convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 2 gennaio 1995 __________
ha sottoscritto con __________ un contratto di mediazione con il quale
conferiva incarico a quest’ultima di procedere alla vendita di due appartamenti
di sua proprietà nel Comune di __________. Il contratto è stato disdetto da
__________ dapprima con scritto 24 aprile 1995 (doc. D) e poi -con effetto
immediato- in data 27 luglio 1995.
Con istanza 27 agosto 1996
__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr.
7’400.-, importo corrispondente alla provvigione pattuita in caso disdetta del
contratto (§ 6 del contratto doc. B).
A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto, oltre al contratto di
mediazione (doc. B), il suo scritto dell’ottobre 1995 con il quale comunicava
alla clientela la sua nuova organizzazione imprenditoriale (doc. C).
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito con particolare riferimento alla mancanza di identità
tra la creditrice dell’importo controverso (__________) e l’istante; in via
subordinata ha sollevato l’eccezione di inadempienza del contratto da parte
dell’istante.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante, ritenendo in particolare quest’ultima legittimata a procedere
all’incasso dell’importo controverso a seguito dell’assunzione di attivi e
passivi della __________, ha accolto la domanda di rigetto dell’opposizione.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 ottobre
1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza di
un valido riconoscimento di debito nonostante non vi sia prova dell’assunzione
da parte dell’istante di attivi e passivi della __________ e neppure di una
cessione a favore dell’istante del credito litigioso.
Con osservazioni 15
novembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone
innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
-
Per quanto attiene
alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto
sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo. Contrariamente a quanto
preteso dalla resistente, il ricorso in esame adempie ai menzionati requisiti
indicando chiaramente i principi giuridici e i disposti di legge che ritiene
essere stati violati dal primo giudice.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione
sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il
titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore
e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il
debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
- Controversa nel caso
di specie è essenzialmente l'identità tra la creditrice dell’importo
controverso - la __________ - e la procedente __________.
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, dalla documentazione agli atti non risulta esservi
identità tra le due società, né la seconda appare essere successore in diritto
della prima, né fra le stesse esiste cessione di credito nei confronti di
. Con il documento che dovrebbe comprovare tale identità. __________
informava i suoi clienti "Lo sviluppo della ditta "" e
l'espansione dell'attività, hanno portato ad una riorganizzazione interna, per
cui abbiamo integrato la ditta "" nella nuova ditta
"".
In futuro la ditta
"" tratterà esclusivamente residenze ed appartamenti di
vacanze. "" si occuperà invece di mandati di compravendita
Svizzera (Ticino) e nelle regioni italiane confinanti (Como, Varese
ecc.)".
Tali indicazioni non
hanno, contrariamente all'assunto pretorile, nulla a che vedere con una
assunzione di attivi e passivi della __________. Anzi, in base alla stessa
comunicazione questa società (o organizzazione) avrebbe continuato a trattare
un determinato settore d'affari.
A proposito del richiamo all’art.
181 CO, va inoltre rilevato che questo disposto regola unicamente la questione
relativa alla ripresa da parte dell’assuntore dei debiti della società
liquidata (Tschäni, in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 181 CO),
mentre per la problematica che ci occupa, ossia quella della cessione degli
attivi di una società all’altra, valgono le disposizioni agli stessi
applicabili: trattandosi della cessione di un credito la stessa deve rispettare
la forma scritta (art. 165 CO).
Di conseguenza, poiché
__________ non ha assunto attivi e passivi della __________ e poiché
quest’ultima non ha neppure ceduto alla prima il credito controverso, si deve
per forza di cose concludere alla mancanza di identità tra la creditrice
indicata nel contratto di mediazione prodotto a valere quale riconoscimento di
debito, e la procedente. Essa appare così priva della legittimazione attiva nel
presente procedimento.
-
Le ulteriori censure
ricorsuali, in particolare quella relativa all’inesistenza quale persona
giuridica della __________ per difetto di iscrizione a RC, e quella di merito
attinente alla violazione da parte del mandatario dell’obbligo di esecuzione
personale del mandato (art. 398 cpv. 3 CO),oltre ad essere tardive in quanto
proposte per la prima volta in questa sede, appaiono irrilevanti a dipendenza
dell'esito del gravame.
-
La decisione
impugnata che ha accolto l'istanza di rigetto deve così essere annullata poiché
gravemente contraria ai rilievi probatori.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 25 ottobre 1996 di __________ è accolto
Di
conseguenza la sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 280.- a titolo di
indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente,
vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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