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Numero d'incarto:
16.1996.129
Data decisione, Autorità:
21.05.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00129
Lugano
21 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 giugno 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al
PE no. __________ del’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 4
ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna,
con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata da __________, è stata
rigettata in via provvisoria l’opposizione da lui interposta al PE sopra
menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’300.- a saldo degli stipendi di
spettanza dell’istante al quale era vincolato da un contratto di tirocinio
concluso in data 29 agosto 1994;
che con osservazioni 7
novembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione del gravame;
che con scritto 12 maggio
1997 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo
raggiunto con la controparte un accordo giudiziale (cfr. transazione giudiziale
7 maggio 1997);
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 cpv. 1 CPC);
che al ricorrente, in
seguito al ritiro dell’impugnazione deve venir caricata una tassa di giustizia
pari a una frazione dell’acconto versato;
che, la domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede da __________
non può essere accolta in considerazione dell’infondatezza della sua tesi di
fronte al ricorso, il cui esito favorevole avrebbe dovuto essere riconosciuto a
prima vista dal resistente medesimo (art. 157 CPC) tanto più perché assistito
da un legale;
che comunque nel merito il
gravame avrebbe dovuto essere accolto, in particolare per quanto attiene
all’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha
effettivamente omesso di considerare il contenuto del doc. F (rispettivamente
doc. 20) dal quale risultava l’ammissione di parte istante di aver ricevuto il
salario di sua spettanza, nella misura di fr. 800.- mensili sino alla fine di
gennaio 1996: da qui l’esistenza di un valido riconoscimento di debito
limitatamente a fr. 3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio
a maggio 1994;
che l’omissione del primo
giudice appare evidente già perché in prima sede l’escusso ha fondato la sua
tesi difensiva anche sul documento 20, mentre la sentenza impugnata non ne fa
il minimo accenno, accogliendo acriticamente il conteggio dell’istante.
Per questi motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________
è respinta.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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