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Numero d'incarto:
16.1996.148
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00148
Lugano
14 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre
accessori, nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di
Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 ottobre
1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 900.- a saldo della fattura emessa il 10 febbraio 1995 per la
fornitura di un paraurti (doc. C);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente
comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto
12 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro
il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta la violazione
del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al
contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente
notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria- anziché al
suo domicilio in Italia;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che nel caso concreto,
come risulta dal verbale 30 ottobre 1996, la citazione all’udienza non è
effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata
alla Giudicatura di pace;
che in applicazione dell’art.
122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia la notifica di atti giudiziari a
cittadini residenti in Italia deve essere fatta secondo le modalità previste
dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995,
relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti
giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);
che il mancato ossequio di
questa procedura di notifica della citazione al contraddittorio, oltre a comportare
la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito al
convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una
lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC);
che quindi, in
applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di
procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è
diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata
dev'essere dichiarata nulla;
che l’incarto deve così essere
ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa
regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che avendo nel frattempo
il convenuto designato quali suoi rappresentanti legali gli avv. _________ e
__________, la citazione potrà essergli notificata presso quest’ultimi (art.
120 cpv. 4 CPC) salva restando tuttavia la limitazione di cui all'art. 301 CPC
per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza;
che vista la particolarità
della fattispecie, non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si
giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili al ricorrente,
da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi
che hanno determinato l’accoglimento del ricorso;
Per
i quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 29 novembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 novembre 1996 del Giudice di pace del Circolo di Caneggio è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Caneggio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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