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Numero d'incarto:
16.1996.150
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00150
Lugano
7 gennaio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 1996 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 novembre 1996
nei confronti di
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14
novembre 1996 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 550.- oltre accessori a saldo della parcella emessa il 9 settembre 1996
per spese e onorari di sua spettanza per la custodia presso di lui, a titolo
fiduciario, di un certificato azionario appartenente alla convenuta (doc. B e
C);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, senza convocare le parti alla discussione, ha
respinto l’istanza “per difetto di forma” non ritenendo che dalla
documentazione prodotta dall’istante fosse possibile desumere un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che con il presente
tempestivo gravame l’avv. _________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare gli art. 293
cpv. 1 e 125 CPC, e di aver violato il diritto delle parti al contraddittorio,
per aver emanato la sentenza qui dedotta in cassazione senza averle convocate;
che la procedura sommaria
di rigetto dell’opposizione è regolata dagli art. 387 segg. CPC e non, come
erroneamente indicato dal ricorrente, dagli art. 291 segg. CPC che regolano
invece le cause civili inappellabili;
che la richiesta formulata
dall'istante -istanza di rigetto dell'opposizione- è chiara e inequivocabile,
tanto più così com'è formulata;
che quindi il giudice deve
darvi seguito (nel rispetto delle norme procedurali fondamentali), libero poi
di valutare l'esistenza dei presupposti dell'art. 82 LEF per accogliere o
respingere la domanda sottoposta al suo giudizio;
che nell’ambito di una
procedura di rigetto provvisorio dell’ opposizione, le parti devono essere
citate a comparire entro un breve termine dopo di che, il giudice decide in
base agli atti e alle loro eventuali allegazioni e contestazioni (art. 387 cpv.
1 CPC);
che se è pur vero che
compete al giudice del rigetto l’obbligo di accertare d’ufficio se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, è
altrettanto vero che egli non può effettuare questa valutazione senza prima
sentire le parti;
che quindi, il fatto per
il primo giudice di aver deciso l’istanza, respingendola “per difetto di forma”
senza neppure convocare le parti al contraddittorio, costituisce non solo
violazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art.
327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito delle parti
(art. 4 Cost.);
che tale carenza
procedurale comporta la nullità dell’atto poichè emanato in dispregio del
principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti
devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere
emesso solo dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art.
332 cpv. 2 CPC);
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno
1993 in re P./S.);
che data la particolarità
della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il
pagamento di ripetibili al ricorrente viene posto a carico dello Stato del
Cantone Ticino;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 6 dicembre 1996 dell’__________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
Lo
Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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