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Numero d'incarto:
16.1996.16
Data decisione, Autorità:
05.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00016
Lugano
5 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 gennaio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 8 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 23 gennaio 1995
nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
5’000.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con atto notarile 22
marzo 1991 __________ aveva venduto a __________ una quota di PPP del fondo
base n. __________ di __________. Sul prezzo di compravendita pattuito rimaneva
un saldo a favore del venditore di fr. 12’000.-, importo che l’acquirente ha
versato sul conto clienti del proprio legale, avv. , che ha proceduto
a trasferire al venditore unicamente fr. 7’000.-, trattenendo, come da
istruzioni della sua mandante, la differenza di fr. 5’000.- a garanzia dei
difetti riscontrati nell’immobile venduto. Da qui l’inoltro dell’istanza 23
gennaio 1995 con la quale __________ chiede la condanna dell’avv. __________ al
pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori. L’istante fonda la sua pretesa sugli
scritti 18 febbraio e 14 marzo 1994 (doc. C e D) con i quali il legale si
sarebbe personalmente impegnato a pagare l’importo di fr. 12’000.- previa prova
da parte del venditore del pagamento dell’ e consegna della cartella
ipotecaria gravante il fondo, condizioni che quest’ultimo ha ossequiato.
L’istante osserva inoltre che in questi scritti l’avv. __________ non ha mai
fatto riferimento a eventuali pretese dell’acquirente derivanti da difetti
della cosa, condizionando il pagamento del saldo del prezzo di compravendita
alle sole due condizioni di cui si è detto.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di
legittimazione passiva non essendo egli parte all’atto giuridico sul quale
l’istante fonda la propria pretesa (ossia il contratto di compravendita
concluso con la sua cliente __________), né essendosi mai impegnato
personalmente nei confronti dell’istante. Inoltre, egli ha contestato la
pretesa avversaria per il fatto che il contratto di garanzia sarebbe semmai
viziato da errore essenziale.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali ha dedotto che il convenuto ha sempre agito quale rappresentante
della sua mandante __________ senza mai assumere nei confronti dell’istante
alcun impegno a titolo personale, ha respinto l‘istanza per carenza di
legittimazione passiva.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. L’insorgente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare per non aver esaminato tutta la
documentazione agli atti che rivelerebbe la conclusione di un contratto di
garanzia a tenore del quale il convenuto si è impegnato a pagare il saldo del
prezzo di compravendita di fr. 12’000.- non appena egli avesse adempiuto alle
due condizioni menzionate nei suoi scritti 18 febbraio e 14 marzo 1994 (doc. C
e D). Per quanto attiene alla trattenuta dell’importo di fr. 5’000.- a garanzia
dei difetti, il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato che
l’acquirente, mettendogli a disposizione fr. 12’000.- anziché il saldo dovuto
di fr. 13’600.-, ha già tenuto conto di questa problematica, ragione per la
quale più non si giustifica l’ulteriore trattenuta di fr. 5’000.- allo stesso
titolo.
Con osservazioni 27
febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto
temerario.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è essenzialmente la questione relativa alla legittimazione passiva
del convenuto, mentre può rimanere irrisolta, in quanto ininfluente all’esito
della vertenza, la problematica relativa ai difetti presenti nell’appartamento
che __________, cliente del convenuto, ha acquistato dall’istante.
Secondo l’art. 111 CO,
disposto sul quale l’istante fonda la propria azione, chi promette ad altri la
prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del
danno che ne deriva. Nel contratto di garanzia il promittente garantisce la
prestazione a proprio nome e per proprio conto e non quale rappresentante del
terzo che non è parte al contratto e non diviene quindi debitore della
prestazione promessa (Pestalozzi, in Comm. di Basilea, 1992, Vol. I, n.
1 e 2 ad art.111 CO).
In particolare non
rappresenta contratto di garanzia, ma mandato, l’impegno del promittente a
intervenire presso il debitore affinché questi adempia un’obbligazione oppure a
collaborare al fine di rendere possibile la prestazione (Pestalozzi, op.cit.,
n. 13 ad art. 111 CO).
- Diversamente, le
premesse della rappresentanza diretta sono: una procura del rappresentato al
rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32
cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil
del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Per agire in nome del
rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca
che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti
del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può
essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle
circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di
modo che l’effetto della rappresentanza si attui.
Se questo sia il caso, si
decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte
contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a
ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art.
32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, op. cit.,
n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag.
386 e segg.).
Nel caso concreto, emerge
dalle risultanze istruttorie:
che l’arch. __________
conosceva l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra la signora
__________ e l’avv. __________: in particolare questi lo avvertiva in data 26
gennaio 1994 di essere stato incaricato di tutelare gli interessi della signora
“nella vicenda relativa alla compravendita della PPP no. __________ part. no.
__________ RFD __________, avvenuta il 22.3.1991” (doc. B);
che già questa
formulazione non può far sussistere dubbi sulla natura del rapporto evocato,
corrispondente all’assunzione di un tipico mandato d’avvocato;
che i presupposti della
rappresentanza sono stati formalmente ripresi in ognuno degli scritti inviati
dall’avv. __________ all’arch. __________, in particolare negli scritti
contestati 18 febbraio e 14 marzo 1994 (ma anche 25 aprile) dell’avv.
__________ (doc. C, D e F);
che comunque il rapporto
di rappresentanza è stato confermato in istruttoria dalla testimonianza della
cliente che impartiva al suo legale istruzioni precise su come avrebbe dovuto
comportarsi nei confronti della controparte, in particolare per quanto riguarda
il pagamento del saldo (cfr. risposte rogatorie n. 7 e 8).
Da tutti questi elementi
si evince in modo chiaro e non suscettibile di interpretazione che il convenuto
-per ogni singola operazione- non agiva a titolo personale bensì a nome e per
conto della sua cliente __________, ciò che permette di escludere l’esistenza
di un contratto di garanzia, così come preteso dall’istante.
- Quanto fin qui
descritto induce a ritenere che la valutazione delle prove operata dal primo
giudice e l’applicazione del diritto non realizzino nessun motivo di
cassazione, per cui il ricorso dev’essere respinto.
A titolo abbondanziale, a
prescindere quindi dal giudizio del ricorso e anche dell’inammissibilità della
produzione di nuovi documenti in questa sede (art. 321 CPC), la fattispecie
riferita nel resoconto __________ della NZZ non è sufficientemente descritta
perché se ne possa trarre sufficiente insegnamento. E’ invece chiaro
l’atteggiamento critico del redattore nei confronti della sentenza emessa dal
Tribunale federale, considerato -nel merito- un caso limite. Quindi, anche
qualora le due fattispecie poste a confronto dal ricorrente fossero identiche,
vi sarebbe spazio per non giudicare arbitraria, secondo i criteri della
cassazione, una soluzione diversa da quella adottata in sede federale.
- L’esito del ricorso
non comporta, in assenza dei presupposti dell’art. 152 CPC, la dichiarazione di
temerarietà dello stesso.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 26 gennaio 1996 __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
sono poste a carico del
ricorrente che rifonderà all’avv. __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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