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Numero d'incarto:
16.1996.19
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00019
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° febbraio 1996 presentato da
rappr.
contro
la
sentenza 22 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 25 gennaio 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 25 gennaio
1996 il __________, rappresentato dal suo __________, ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, importo corrispondente alla
tassa di allacciamento alla canalizzazione comunale;
che all’udienza indetta
per il contraddittorio, è comparso solo il convenuto che ha fatto valere una
pretesa di risarcimento danni nei confronti dell’istante di almeno fr. 2’000.-,
relativa alle spese sostenute per il ripristino della sua proprietà a seguito
dei danni cagionatigli durante la posa della canalizzazione;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo l’istante prodotto
alcun valido riconoscimento di debito;
che con il presente
tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato
disposizioni di diritto materiale, in particolare per non aver accertato la
presenza agli atti di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
rappresentato dalla bolletta relativa all’incasso della tassa di allacciamento
alla canalizzazione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che sono parificate a
sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le
decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 82 cpv. 2
LEF);
che, nel nostro Cantone,
sono parificate a sentenze esecutive i decreti delle autorità amministrative e
di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e
delle patenti cantonali e comunali, le sportule giudiziarie e le bollette delle
amministrazioni dei consorzi obbligatori, tanto per le contribuzioni annuali
quanto per le quote a estinzione di capitali maturati (art. 58 LALEF);
che una decisione
amministrativa può giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione se emana
da un’autorità competente e se impone al suo destinatario l’obbligo di pagare
una certa somma di denaro scaduta a valere quale pubblico tributo (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, §122);
che nel caso di specie
dalla documentazione agli atti non è possibile evincere l’esistenza di simile
decisione, quindi di un titolo legittimante il rigetto definitivo
dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF;
che infatti la bolletta 31
luglio 1985, ammettendo che la stessa sia stata effettivamente allegata all’istanza
nonostante il primo giudice lo escluda, non può essere parificata ad un titolo
esecutivo poichè non contiene una comunicazione indirizzata all’amministrato ed
atta ad orientarlo inequivocabilmente sulla causa, l’ammontare e
sull’esigibilità del suo “debito” (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 122);
che inoltre sulla bolletta
manca qualsiasi indicazione circa le vie e i termini di ricorso, indicazioni
necessarie unitamente a quella del passaggio in giudicato affinchè alla
decisione amministrativa possa essere riconosciuto carattere esecutivo (Panchaud/
Caprez, op.cit., § 133);
che in questa sede il
Comune procedente avverte l’esistenza di un riconoscimento di debito per
l’importo litigioso, formulato dall’escusso;
che in effetti, nello scritto 1.12.1994 di __________ in risposta a una diffida
del Comune per il pagamento del contributo in esame, il contribuente promette
il versamento della somma corrispondente;
che tuttavia quell’impegno risulta condizionato dall’indennizzo “per tutti i
lavori di risanamento prestati, compreso i danni causati da simili interventi”;
che infatti un riconoscimento di debito condizionato permette il rigetto
provvisorio dell’opposizione solo a condizione che sia provato che la
condizione sia divenuta priva d’oggetto (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, p. 35);
che la stessa situazione è stata riproposta in sede di contraddittorio davanti
al giudice di pace;
che pertanto, a prescindere da ogni considerazione sul fatto che il Comune
procedente, davanti al primo giudice, non ha mai preteso di ottenere il rigetto
dell’opposizione su altri documenti, il giudice di pace non avrebbe avuto
nemmeno la possibilità di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che non torna conto, pertanto, di prendere in considerazione la mancata prova
della compensabilità col credito vantato dall’escusso nei confronti del Comune;
che il ricorso, non attuandosi nessuno dei motivi di cassazione invocati, non
può essere accolto;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
1° febbraio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente restano a
suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Melezza
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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