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Numero d'incarto:
16.1996.91
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00091
Lugano
20 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1996 da
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice
ha parzialmente
accolto rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a
fr. 300.- oltre
accessori, e in via provvisoria per fr. 6’996.45 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con sentenza 15 luglio
1996 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5,
ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 13
marzo 1996 da __________ nei confronti del PE sopra menzionato notificato a
__________ per il recupero di fr. 7’892.- oltre accessori, di cui fr. 6’996.45
a saldo di pigioni di spettanza dell’istante per il periodo 1992-93 (doc. 76),
e fr. 400.- a titolo di ripetibili riconosciute all’istante nell’ambito di procedure
giudiziarie che la opponevano alla convenuta in relazione ai contratti di
locazione di un appartamento e di un parcheggio sottoscritti dalle parti
rispettivamente il 14 marzo 1988 (doc. B) e il 23 marzo 1988 (doc. S);
che con il presente
tempestivo gravame __________ basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC, postula l’annullamento della decisione pretorile: la
ricorrente ripropone l’eccezione di cosa giudicata -già fatta valere in prima
sede- avendo il pretore stralciato, per desistenza dell’istante, una precedente
procedura di rigetto dell’opposizione basata sullo stesso PE; nel merito
contesta l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione per gli importi
fatti valere in giudizio nei confronti dei quali eccepisce in ogni caso
l’eccezione di prescrizione;
che con osservazioni 28
agosto 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame in quanto temerario;
che va preliminarmente
estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta per la prima volta con le
osservazioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che
l’eccezione di cosa giudicata -riproposta in questa sede- sollevata dalla
convenuta con riferimento alla precedente decisione 6 settembre 1995 con la
quale il pretore ha stralciato un’identica precedente domanda di rigetto
formulata sullo stesso PE, deve essere accolta;
che
infatti, con decreto 6 settembre 1995 (doc. 79), redatto in calce al verbale di
contraddittorio dell’istanza di rigetto dell’opposizione presentata il 6 luglio
1995 nei confronti del PE qui in discussione, il pretore ha stralciato la causa
dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza da parte di __________
che
il ritiro dell’istanza dopo la sua notifica a controparte equivale a desistenza
(art. 77 cpv. 2 CPC) e pone quindi fine alla lite (art. 352 cpv. 3 CPC);
che il fatto per l’istante
di essersi riservata la facoltà di riproporre l’istanza nelle dovute forme non
ha rilevanza, trattandosi di una riserva unilaterale non prevista dal CPC e che
comunque non ha avuto effetti, tant'è che la causa è stata stralciata dai
ruoli;
che
quindi, poiché il giudizio di rigetto dell’opposizione, al quale deve essere
equiparata la decisione di stralcio 6 settembre 1995, acquista forza di cosa
giudicata materiale nell’ambito della stessa esecuzione, l’istanza di rigetto
13 marzo 1996 di __________ è da respingere, ferma restando la possibilità per
l’istante di far valere il suo credito con una nuova esecuzione (Rep
1985 345 segg.);
che accogliendo il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g
CPC), e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 26 luglio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta
fr. 150.- a titolo di indennità..
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente,
vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.-
quale indennità per questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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