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Numero d'incarto:
16.1997.130
Data decisione, Autorità:
17.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00130
Lugano
17 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 13 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’408.15
oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13
agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 2’408.15 a saldo della fattura 2 gennaio 1995 emessa per le
opere da elettricista eseguite presso l’abitazione di quest’ultimo a Bellinzona
(doc. B);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza non avendo
il convenuto provato le sue allegazioni secondo le quali i lavori controversi
erano compresi nel contratto di appalto generale da lui concluso con la ditta
__________;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale (art. 8 CC) e arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie;
che
con scritto 25 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che da una parallela causa
pendente dinanzi a questa Camera e che vede coinvolta la ditta qui istante, è
emersa la carenza di un presupposto processuale che, ancorché non sollevata in
questa procedura, non può essere ignorata;
che secondo l’art. 97 n. 4
CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente
se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti
e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società ha la
capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli
organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che nella concreta
fattispecie è emerso che i firmatari dell’istanza (__________, quest’ultimo
pure presente al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante) non
erano legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi
della stessa: in particolare il signor __________ non è neppure menzionato a
Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto ma con diritto di firma
collettiva a due (cfr. inc. CCC 16.97.133);
che pur tenendo conto del
fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di
dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione
dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può
essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 3 ad art. 142);
che gli atti di procedura
sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC);
che in virtù dell’art. 142
cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità
dell’istanza 13 agosto 1997 siccome sottoscritta da persone prive di
legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto
successivo, compresa la sentenza;
che le ripetibili dovute al
ricorrente non possono esseregli riconosciute interamente a dipendenza del
fatto che l’esito del ricorso è indipendente dai motivi proposti;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
L’istanza 13 agosto
1997 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di
procedura successivi, compresa la sentenza 13 ottobre 1997 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona.
-
Tasse e spese
del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.- a
titolo di ripetibili per questa sede.
-
Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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