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Numero d'incarto:
16.1997.154
Data decisione, Autorità:
17.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00154
Lugano
17 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10
settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e
rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale
di fr. 1’230.- oltre accessori;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a
carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale,
senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure
all'assegnazione di ripetibili;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando
l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili
nonostante la soccombenza di parte istante;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art 148 cpv.
1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le
tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili;
che in concreto è indubbio
che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è
vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di
pagamento di fr. 6’820.-;
che la sentenza pretorile,
laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di
derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome
arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148);
che al convenuto deve
pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli,
indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo
ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata
in giudizio (Rep 1990 210);
che data la particolarità
del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- Non
si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a
carico di chi le ha anticipate.
L’istante
verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.
II. Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio.
__________ di __________
verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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