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Numero d'incarto:
16.1997.43
Data decisione, Autorità:
08.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00043
Lugano
8 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1997 presentato da
contro
la
sentenza 17 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 5 febbraio 1997 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio
1997 l’__________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’018.30,
corrispondenti ai premi assicurativi dovuti per il 1995;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 22 luglio 1996 (doc. A), non
impugnata dall’assicurato;
che in sede di
contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando
l’esistenza di un valido titolo esecutivo per il fatto che la decisione sulla
quale la procedente basa la propria esecuzione è stata presa dopo la notifica
del PE;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi del convenuto secondo la
quale la decisione 22 luglio 1996 non costituisce valido titolo esecutivo
poiché successiva al precetto esecutivo, ha respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea
valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto
materiale per non aver riconosciuto alla decisione 22 luglio 1996 carattere
esecutivo nonostante la stessa non sia stata impugnata dall’assicurato;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che quest’esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che giusta l’art. 88 cpv.
2 LAMal le decisioni relative al pagamento di una somma in denaro e non
impugnate entro il termine di 30 giorni (art. 85 LAMal), sono parificate a
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che la decisione 22 luglio
1996 con la quale è stato stabilito l’importo dovuto da __________ a titolo di
premi assicurativi arretrati per un totale di fr. 2’018.30, decisione non
impugnata dall’assicurato, costituisce di principio valido titolo esecutivo (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 133, n. 3);
che controverso nel caso
concreto è il quesito di sapere se questa decisione basti a rendere esigibile
il credito dell’istante;
che a questo proposito
occorre rilevare che l’esigibilità del credito deve essere data già al momento
dell’inoltro della domanda di esecuzione e non solo al momento dell’inoltro
dell’istanza di rigetto dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., §
155 e § 14);
che ciò basta a
giustificare l’accoglimento dell’eccezione dell’escusso circa l’inesigibilità
del credito avversario in quanto basato su una decisione (22 luglio 1996) prolata
dopo l’emissione del PE (18 giugno 1996);
che pertanto il ricorso,
che non evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello
dell’erronea applicazione del diritto materiale, deve essere respinto;
che
alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate indennità di questa sede;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
ll ricorso per
cassazione 27 marzo 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-- già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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