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Numero d'incarto:
16.1997.64
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00064
Lugano
30 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 maggio 1997 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 6 luglio 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 4’446.-
oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 6 luglio
1995 __________, __________, __________, __________, __________ e __________
hanno convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 4’446.- corrispondenti al valore degli sci di loro proprietà
danneggiati a seguito della rottura del portascì montato dalla convenuta su un
furgoncino di sua proprietà e noleggiato da __________ il 4 febbraio 1994 (doc.
B).
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto la legittimazione attiva degli
istanti, eccezion fatta per __________ il solo che ha sottoscritto il contratto
di noleggio. Nel merito contesta la pretesa avversaria non avendo l’istante
sottoscritto una specifica assicurazione per il trasporto merci e non avendo
neppure comprovato il danno fatto valere in giudizio.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata preliminar-mente la carenza di
legittimazione degli istanti __________, __________, __________, __________ e
__________ in quanto non parti al contratto di noleggio sottoscritto con la
convenuta, ha concluso alla reiezione dell’istanza non avendo l’istante
__________ comprovato il danno e il nesso di causalità tra il medesimo e la
rottura del portascì istallato dalla ditta convenuta.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327
CPC. I ricorrenti rimproverano innanzi tutto al pretore di aver erroneamente
negato la legittimazione attiva di alcuni di essi; nel merito lamentano il
mancato accertamento circa la prova del danno nonostante questa emergesse con
ogni evidenza dalle risultanze istruttorie. Essi rimproverano inoltre al primo
giudice di aver loro negato la possibilità di assumere il teste __________, la
cui deposizione era atta a dimostrare il nesso di causalità tra il difetto
accertato sul furgone della convenuta e il danno patito.
Con osservazioni 4 luglio
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Fra i requisiti di
un’azione di risarcimento danni, indipendente-mente dalla sua natura
contrattuale o extracontrattuale, sono la prova del danno e del nesso causale
fra il suo insorgere e la violazione contrattuale, rispettivamente l’agire
illecito del responsabile, prova che spetta al danneggiato fornire (Wiegand in
Comm. di Basilea, 1996, n. 38-41ad art. 97 CO; Schnyder, in Comm. di
Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).
Il danno consiste nella
diminuzione del patrimonio che può concretizzarsi in una diminuzione degli
attivi, un aumento dei passivi o in un mancato guadagno (Honsell, Schweizerisches
Haftpflichrecht, 2. Auflage, 1996, n. 27, pag. 5).
Trattandosi di un danno
materiale, questo si concretizza con la rottura, la distruzione o la perdita
della cosa, ciò che in termini economici equivale al corrispettivo necessario
per la riparazione o la sostituzione dell’oggetto (Wiegand, op.cit., n.
38 ad art. 97 CO; Schnyder, op.cit., 12 ad art. 41 CO).
Nel caso di specie, come
correttamente concluso dal primo giudice manca la prova del danno, in
particolare manca qualsiasi indicazione circa l’effettiva e totale distruzione
degli sci che gli istanti avrebbero caricato sul portascì del furgone della
convenuta.
I ricorrenti pretendono
l’inutilità di questa prova poiché la convenuta non avrebbe sollevato una
precisa e puntuale contestazione a questo proposito già in sede di
contraddittorio (art. 184 cpv. 2 CPC).
La censura come tale non è
sprovvista di fondamento.
Infatti, dalla lettura del
verbale di contraddittorio non risulta che la convenuta abbia contestato
l’esistenza del danno, avendo la stessa ammesso la presenza degli sci degli
istanti sul portascì e il loro danneggiamento a seguito della caduta sul campo
stradale; essa ha invece contestato l’esistenza del nesso causale adeguato tra
il danno e il preteso difetto al portascì.
Poichè la prova del nesso
causale -esclusa dal primo giudice- è un presupposto dell’azione di
risarcimento, l’assenza della stessa comporta la reiezione dell’azione.
A proposito dell’origine
dell’incidente, in sede di contraddittorio gli istanti hanno addebitato il
medesimo alla “rottura di un gancio di fissaggio” (cfr. verbale), circostanza
confermata sia dalla teste __________ alla quale il furgoncino è stato
riconsegnato con l’indicazione da parte dell’istante __________ “di aver
provveduto a saldare un attacco del portascì che si trovava sul tetto
dell’automezzo”, sia dall’amministratore unico della convenuta secondo il quale
“il portascì presentava una saldatura corrispondente al gancio in alto. In
altri termini c’era una riparazione al gancio in alto.” (cfr. IF __________).
Posto quindi come il
portascì controverso abbia subito un cedimento all’altezza di un gancio della
parte superiore (esclusa in quanto non comprovata ogni ulteriore ipotesi in
merito alla rottura di più ganci), il perito giudiziario ha negato che a
dipendenza di questo difetto gli sci degli istanti abbiano potuto cadere a
terra (cfr. perizia giudiziaria e verbale di delucidazione della perizia).
Alla luce di queste
risultanze, non può che essere condiviso l’assunto pretorile secondo il quale
gli istanti non hanno provato il nesso causale adeguato tra il preteso danno e
la rottura del portascì.
- Secondo l’art.
327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere
sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se
a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
Il diritto di essere
sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima
che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti
per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro
proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid.
b).
Nella concreta
fattispecie, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, la mancata
assunzione del teste __________ -persona che ha eseguito la riparazione del
portascì controverso e che ha allestito la fattura doc. C- non configura una
violazione del loro diritto di essere sentiti.
Trattandosi di una
procedura inappellabile, le parti devono indicare tutti i mezzi di prova di cui
intendono valersi al più tardi al momento della discussione dell’istanza (art.
294 cpv. 2 CPC). L’assunzione suppletoria di prove è possibile unicamente per
quelle la cui esistenza o concludenza risulti successivamente (art. 192 cpv. 1
CPC).
In concreto, poichè l’unica
persona che poteva esprimersi sullo stato del portascì prima della sua
riparazione era il teste __________, testimonianza che doveva apparire di primo
acchito determinante ai fini della verifica dell’origine del difetto
rispettivamente del nesso causale con il preteso danno, gli istanti avrebbero
dovuto dimostrare maggiore diligenza e proporre la sua audizione già in sede di
contraddittorio.
Ne discende che anche su
questo punto la sentenza pretorile che ha respinto in quanto tardiva la
successiva richiesta di assunzione del teste, non può che essere condivisa.
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso, che non ha evidenziato i titoli di cassazione invocati deve
pertanto essere respinto.
- A dipendenza
dell’esito del ricorso che non permette di addebitare responsabilità
contrattuali nè aquiliane alla convenuta, non torna conto decidere sulla
censura riguardante la legittimazione attiva di alcuni istanti.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 5 giugno 1997 di __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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