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Numero d'incarto:
16.1997.82
Data decisione, Autorità:
13.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00082
Lugano
13 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 luglio 1997 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 11 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 aprile 1997
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 22
aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 5’073.40 pari al costo dei lavori di riparazione eseguiti
sul veicolo di quest’ultimo.
A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto un preventivo che il convenuto
avrebbe sottoscritto il 28 febbraio 1997 e con il quale si riconosceva
debitore nei confronti dell’istante per l’importo posto in esecuzione (doc. A).
Il contraddittorio il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto di
falsità il citato documento che sarebbe stato alterato in alcune sue parti, e
meglio quelle evidenziate in blu sul doc. 6, in via subordinata ha opposto in
compensazione un credito di pari importo e corrispondente alle spese sopportate
a seguito dell’illecito sequestro del proprio veicolo ad opera dell’istante.
Avendo l’istante seguito la via della procedura in realizzazione del pegno
manuale, egli ne ha contestato i presupposti, in particolare quello di aver
concesso all’istante un diritto di ritenzione sul veicolo sino al saldo della
fattura relativa ai costi di riparazione del medesimo.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che il convenuto ha reso sufficientemente
verosimile l’eccezione di falso del documento prodotto dall’istante a valere
quale riconoscimento di debito, ha respinto la domanda di rigetto
dell’opposizione. Il primo giudice ha inoltre escluso la facoltà per l’istante
di agire in via di realizzazione del pegno manuale, non potendo vantare un
valido diritto di ritenzione sul veicolo del convenuto.
-
Con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 17 LALEF, __________ è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non riconoscendo al
doc. A la qualifica di valido riconoscimento di debito.
Con osservazioni 22 agosto
1997, dalle quali va estromesso il verbale di interrogatorio 5 agosto 1997 di
__________ (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione
del gravame in quanto temerario.
- Per quanto attiene
alla ricevibilità del ricorso, contestata
da controparte, va
rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente
dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.
329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione
affiorino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che
il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto
che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art.
329).
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA).
Il titolo di credito sul
quale si basa l’esecuzione in questione è il preventivo allestito su carta
intestata della __________ sul quale figurano indicazioni in merito ai lavori
di riparazione da eseguire sul veicolo del convenuto e meglio la distinta dei
pezzi da sostituire e il loro costo unitario, il costo e la durata del noleggio
di un veicolo sostitutivo oltre al costo complessivo dell’intervento affidato
all’istante e da questi quantificato in fr. 5’073.20, documento in calce al
quale figura la firma del convenuto (doc. A).
Il convenuto ha eccepito
di falso questo documento sostenendo che lo stesso conterrebbe delle
informazioni aggiunte posteriormente alla sua sottoscrizione: più precisamente
dei contenuti evidenziati in blu sul doc. 6 (= doc A).
Ai fini di una procedura
sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione è sufficiente che le eccezioni
atte ad infirmare il riconoscimento di debito siano rese verosimili senza che
sia necessaria la loro prova documentale richiesta invece per il rigetto
definitivo.
Nella fattispecie, la
conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto avrebbe reso
sufficientemente verosimile l’eccezione di falso, non può essere considerata
arbitraria essendosi il giudice basato su alcuni indizi quali le diverse
calligrafie utilizzate nella stesura del documento e l’inoltro da parte del
convenuto di una denuncia penale per falsità in documenti (doc. 4), che
permettono di avvalorare la tesi di quest’ultimo secondo la quale il documento
sarebbe stato compilato a più riprese, quindi anche dopo la sua sottoscrizione,
e condividere i dubbi del primo giudice in merito alla veridicità di tale
documento.
Poiché l’eccezione di
falso concerne solo le parti evidenziate in blu sul doc. 6, essendo escluse la
firma del convenuto nonché l’indicazione del costo dei pezzi sostituiti, si
deve ritenere riconosciuto l’importo di fr. 989.10 pari al loro costo
complessivo. Per quest’ammontare, oltre agli interessi di mora del 5% dal 16
aprile 1997 data di notifica del PE (prima interpellazione agli atti, art. 102
cpv. 1 CO), deve essere concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione.
- Accogliendo
parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
In considerazione
dell’esito del gravame, diviene priva d’oggetto l’eccezione di temerarietà del
medesimo invocata dal resistente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 28
luglio 1997 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria, limitatamente a
fr. 989.10 oltre
interessi del 5% dal 16 aprile 1997,
l’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UEF di
Mendrisio.
- La tassa fissata in
fr. 250.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono
suddivise tra le parti in ragione dei 4/5 a carico
dell’istante e di
1/5 a carico del convenuto al quale l’istante
verserà fr. 200.- a
titolo di ripetibili parziali.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la differenza di 1/5 deve essere posta
a carico del convenuto al quale la ricorrente verserà fr. 300.- a titolo di
ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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