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Numero d'incarto:
16.1998.119
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00119
Lugano
16 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 21 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 aprile 1996 nei confronti di
(patr. dallo
studio legale __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’715.80 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice
limitatamente a fr. 500.– oltre interessi,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 9 aprile 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2’715.80 oltre accessori a saldo delle fatture
13 e 20 dicembre 1995 (doc. A e B) emesse per i lavori di restauro eseguiti sul
veicolo di quest’ultimo. L’importo fatto valere in giudizio corrisponderebbe
alla fatturazione di lavori supplementari non previsti nella mercede a corpo
inizialmente pattuita in ragione di fr. 2’500.– al massimo.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver concordato
con l’istante una mercede globale di fr. 2’000.–/2’500.– per i lavori dalla
stessa eseguiti sul suo veicolo. Quale lavoro straordinario non compreso nel
preventivo e nella mercede di fr. 2’000.– dallo stesso pagata, egli ha ammesso
unicamente l’esecuzione della verniciatura del paraurti e delle maniglie delle
portiere.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in
particolare sulla deposizione del teste __________ che ha partecipato alle
trattative tra le parti, ha fatto propria la tesi del convenuto secondo la
quale nella mercede inizialmente pattuita di fr. 2’000.–/2’500.– erano compresi
tutti i lavori eseguiti dall’istante, eccezion fatta per la riverniciatura dei
paraurti e delle maniglie, lavori supplementari richiesti in una fase successiva
e per i quali il pretore ha riconosciuto all’istante un importo di fr. 500.–.
-
Con
il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi
basato unicamente sulla deposizione del teste __________, amico del convenuto,
omettendo invece di considerare quanto emerso dalle deposizioni __________ e
__________, dipendenti della carrozzeria. A proposito di quest’ultima
testimonianza, la ricorrente rimprovera al pretore di non averla ritenuta
influente per il fatto che il teste avrebbe riportato dichiarazioni rilasciate
da un terzo, mentre quelle informazioni corrispondono agli ordini di esecuzione
dei lavori impartiti al teste dal suo datore di lavoro sulla base degli accordi
che questi aveva preso con il convenuto.
Con
osservazioni 10 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
Oggetto del ricorso è determinazione del contenuto del contratto di
appalto concluso tra le parti, ossia quali prestazioni fossero comprese nella mercede
inizialmente pattuita, che le parti ammettono aver fissato in un importo
massimo di
fr.
2’500.–.
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provarla.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze
di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di
chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC).
Secondo
questa regola generale sull’onere della prova, che vale evidentemente anche
nell’ambito del contratto di appalto, spettava all’istante provare che nella
mercede inizialmente pattuita non erano compresi gli interventi oggetto della
fatturazione controversa.
La
conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe fatto
fronte a quest’onere probatorio non è arbitraria poiché trova riscontro nelle
risultanze istruttorie, perlomeno in alcune di esse. A questo proposito è utile
rilevare che quando il giudice si trova confrontato a risultanze istruttorie
che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza -quale in
concreto la determinazione del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le
parti e più precisamente la distinta dei lavori appaltati per una mercede
pattuita a corpo per un massimo di fr. 2’500.– è libero di valutare la portata
delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a
condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze (art. 90
CPC).
In
concreto la valutazione operata dal pretore non può essere censurata con successo.
Innanzi
tutto perché il teste __________, presente al momento della consegna del
veicolo all’istante e alla conclusione del contratto di appalto in discussione,
conferma la pattuizione di una mercede di fr. 2’000.– sino a un massimo di fr.
2’500.– per tutti i lavori oggetto della fatturazione controversa (“rifare
alcune pezze all’interno e all’esterno del veicolo.....riverniciare totalmente
il veicolo esternamente....verniciatura, oltre che dell’esterno, del veicolo,
delle battute interne delle porte, delle battute del cofano e del portellone
posteriore.... Per quanto riguarda le bande di decorazione laterale....nel
preventivo era compresa la stuccatura delle relative modanature”), eccezion
fatta per la riverniciatura dei due paraurti.
In
merito a questa deposizione, sulla fedefacenza della quale la ricorrente sembra
esprimere dubbi a causa del rapporto di amicizia del teste con il convenuto, va
rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un
testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di
un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente d’amicizia con una delle
parti, la credibilità della stessa può essere intaccata unicamente se è
accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale
nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Nella
fattispecie nessuno di questi elementi è dato, tanto più che alla deposizione
del teste __________, presente alle trattative tra le parti, la ricorrente ha
contrapposto le deposizioni di due testi che il pretore, proprio perché non
presenti al momento della conclusione del contratto e quindi nell’impossibilità
di conoscerne il contenuto, ha scartato.
Il
fatto che il teste __________ abbia confermato che alcuni lavori sono stati commissionati
in un secondo tempo, non basta per scardinare la tesi del convenuto, già perchè
il teste si limita a tale generica affermazione e perchè lo stesso non conosceva
gli accordi iniziali. Per gli stessi motivi il primo giudice si è distanziato
dalla deposizione __________, essendosi il teste limitato a riportare le
istruzioni che egli riceveva dal proprio datore di lavoro in merito ai lavori
da eseguire sul veicolo del convenuto, senza che ciò basti a dimostrare quale
fosse il contenuto del contratto, prova che come detto incombeva all’istante
fornire.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie
fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del
giudizio impugnato.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 della __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
al resistente l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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