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Numero d'incarto:
16.1998.21
Data decisione, Autorità:
04.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00021
Lugano
4 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da
(avv.
__________)
contro
la sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona che ha accolto l'istanza 30 ottobre 1997 della
(rappr. da
__________)
che fa
ordine al convenuto di restituire all'istante, nel termine di 10 giorni, tutta
la documentazione di segreteria, di archivio e di conto corrente della Sezione;
preso
atto che l'istante ha formalmente ritirato il proprio allegato di osservazioni
al ricorso, con dichiarazione 31 marzo 1998;
considerato
in fatto e in
diritto:
-
è stato presidente della Sezione bellinzonese della __________; con
scritto 8 ottobre 1996 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla stessa.
Il
4 luglio 1997 l'assemblea della Sezione (peraltro contestata nella sua
regolarità e validità) ha eletto un nuovo presidente nella persona di
__________ e un nuovo comitato. Due richieste scritte rivolte all'ex presidente
di voler consegnare il materiale e la documentazione in suo possesso sono
rimaste senza esito (C e D): da qui l'istanza in esame.
- L'udienza
di contraddittorio, indetta una prima volta per il 15 dicembre 1997 è stata
rinviata al giorno 2 febbraio 1998. Anche di fronte a questa citazione
__________ ha chiesto un rinvio, adducendo che in quella data si sarebbe
riunito il Gran Consiglio, consesso di cui egli fa parte. A comprova del fatto
ha allegato il Calendario dei lavori parlamentari, pubblicato dalla Segreteria
del Gran Consiglio per il periodo dicembre 1997 - dicembre 1998.
Ciò
nonostante la Pretura ha confermato l'udienza del 2 febbraio 1998 alle 16.00,
ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio e tenuto conto della precedente
analoga istanza già accolta.
Il
convenuto è quindi rimasto assente dal contraddittorio e dalla procedura,
decisa in base alle prove documentali prodotte dall'istante.
-
Contro
la sentenza che ha integralmente accolto la domanda dell'istante, __________ ha
presentato ricorso per cassazione. In ordine lamenta di non aver potuto
contestare le richieste di controparte, ritenendo ingiustificata la decisone pretorile
di non concedergli il secondo rinvio dell'udienza; nel merito rimprovera al
primo giudice di non aver constatato la mancanza di legittimazione di
__________ ad agire per conto della Sezione bellinzonese della __________ e,
comunque, di non detenere la documentazione e il materiale di cancelleria
richiesti in causa.
-
Prima
di ogni altra censura, va affrontato il tema della partecipazione al processo
del ricorrente. A prescindere dai motivi che hanno indotto la Pretura ad
accogliere una prima richiesta di rinvio dell'udienza, sta il fatto che la
seconda analoga istanza, contrariamente a quanto addotto dal pretore, non è né
tardiva, né ingiustificata. Essa è stata presentata con invio raccomandato alla
Pretura il 30 dicembre 1997 (registrato in entrata il giorno seguente); è vero
che il termine per la seconda udienza era noto al convenuto fin dagli ultimi
giorni di novembre e che quindi egli ha atteso quasi esattamente un mese prima
di chiederne il rinvio: ciò non è tuttavia determinante per stabilire la tardività
dell'istanza. La domanda di rinvio di un'udienza è infatti considerata
tempestiva se è presentata con un anticipo tale da permettere al giudice di determinarsi
sulla fondatezza dei motivi addotti e -eventualmente- di notificare in tempo
alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 136,
N. 2).
Nel
caso di specie il giudice ha disposto di un altro mese per dar seguito a tali incombenti:
ciò che rende l'istanza indubitabilmente tempestiva.
-
Per
quanto riguarda la fondatezza dei motivi, non v'è che da considerare la lettera
dell'art. 136 cpv. 1 CPC che, tra i motivi gravi sui quali può fondarsi una
richiesta di rinvio, annovera anche gli impegni parlamentari di cui
pacificamente fanno parte le sedute del Gran Consiglio. Nel concreto, l'istante
ha sufficientemente comprovato il suo impedimento producendo il Calendario
ufficiale dei lavori parlamentari; la sua appartenenza al Legislativo cantonale
è notoria.
-
Impedendo
ingiustificatamente al ricorrente di partecipare al contraddittorio, il primo
giudice ha leso il suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost), ciò che realizza
il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC. In virtù dell'art.
332 cpv. 2 CPC, se il ricorso per cassazione viene accolto per questo motivo,
con l'annullamento della sentenza impugnata, la causa è rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio dopo aver citato le parti per il contraddittorio.
-
A
dipendenza dell'esito del ricorso, ogni altra censura non ha motivo di essere
esaminata, ma sarà semmai dibattuta nella sede pretorile.
La
tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Al proposito il
formale ritiro delle osservazioni al ricorso, operato dall'istante, non ha
nessuna rilevanza per il carico delle ripetibili poiché la stessa parte è
soccombente in questa procedura.
Vista
la particolarità del motivo che ha condotto all'accoglimento del ricorso, non
viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno accollate allo
Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una decisione
processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994 in re F.
SA / I.).
Per questi motivi
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 5 marzo 1998 di __________, è accolto.
Di
conseguenza:
-
La
sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona è annullata.
-
La
causa è rinviata allo stesso giudice per nuovo giudizio.
II. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Le ripetibili, in ragione di fr.
200.– sono caricate allo Stato del Canton Ticino.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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