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Numero d'incarto:
16.1998.36
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00036
Lugano
6 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 1998
presentato da
contro
la sentenza 12 marzo 1998
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 5 febbraio 1998 da
con la quale l’istante ha
chiesto il pagamento di fr. 2’484.40 oltre interessi nonché il rigetto
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 5
febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
__________ -presso la quale ha lavorato in qualità di autista/magazziniere dal
1° febbraio 1995 al 31 luglio 1997- al fine di ottenere il pagamento di fr.
2’484.40 corrispondenti alla tredicesima di sua spettanza per il 1997. La
convenuta, che non ha contestato la pretesa avversaria, vi ha opposto in
compensazione un suo credito di fr. 1’142.- per il danno subito a dipendenza
della perdita di merce affidata all’istante.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione di compensazione - non
potendosi addebitare al lavoratore negligenza per la sparizione di merce - ha
accolto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto
provata la responsabilità dell’istante per la merce sparita dall’autocarro
dallo stesso condotto, in particolare per il fatto che egli non ha chiuso in
modo adeguato il telone del medesimo.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Oggetto del presente
gravame è il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della pretesa
per danni opposta in compensazione dalla convenuta.
Giusta l’art. 321e cpv. 1
CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del lavoratore,
quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La responsabilità del
lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione
contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO).
Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve
provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato
cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi
contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).
In concreto, manca
qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte del
dipendente, in particolare la convenuta non ha provato che la sparizione della
merce che si trovava sul furgone da questi condotto dipenda da una sua negligenza.
Nulla giova a questo proposito l’addebito mosso al lavoratore di non aver assicurato
in modo adeguato il telone dell’autocarro, ritenuto che questo rimprovero, oltre
a non essere stato sostanziato, è stato proposto per la prima volta in questa
sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In sostanza, il primo
giudice non ha disposto di nessun elemento di giudizio per riconoscere il
credito vantato da __________.
Ne discende che il
giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione,
tantomeno un’arbitraria valutazione delle prove, deve essere confermato.
Alla controparte che non
ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16
marzo 1998 di __________ è respinto.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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