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Numero d'incarto:
16.1998.55
Data decisione, Autorità:
05.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00055
Lugano
5 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 presentato da
avv.
contro
la
sentenza 26 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1997 da
rappr.
dall’Ufficio __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 settembre 1997 lo _____________, per il
tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 80.- pari a una multa e tassa di diffida notificate a quest’ultimo
dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato
allestimento della dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96;
che
il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo
nella decisione di multa 10 ottobre 1996 dell’Ufficio circondariale di
tassazione di Lugano-Città regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza
non avendo il convenuto comprovato la sua eccezione secondo la quale contro
questa decisione sarebbe pendente reclamo;
che
con il presente tempestivo gravame _________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver
effettuato il richiamo dell’incarto fiscale come da sua richiesta al
contraddittorio, lamenta inoltre la mancata stesura del relativo verbale;
che
giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC, identico nel suo contenuto all’art. 20 cpv. 2
LALEF, all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni
d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti
che suffragano le rispettive ragioni;
che
ciò significa che nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è di
principio ammesso il richiamo di documenti, a maggior ragione quando come in
concreto questi sono in possesso delle parti;
che
a titolo abbondanziale va comunque rilevato che da verifiche effettuate da questa
Camera la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo non è stata impugnata
dal ricorrente: da qui l’infondatezza della sua opposizione al PE;
che
per quanto attiene al mancato allestimento del verbale di contraddittorio, se è
pur vero che questa formalità imposta dall’art. 298 CPC è stata disattesa dal
primo giudice, è altrettanto vero che nella fattispecie il ricorrente non ha
subito alcun pregiudizio dal mancato ossequio di questa esigenza procedurale,
tant’è che nel ricorso egli propone l’unica censura già proposta dinanzi al
primo giudice e da questi ritenuta infondata;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 dell’avv. _____________ è respinto.
Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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