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Numero d'incarto:
16.1998.68
Data decisione, Autorità:
22.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00068
Lugano
22 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 maggio 1998 presentato da
patr.
Dall’avv. _____________
Contro
la
sentenza 30 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 20 agosto 1996
nei confronti di
patr.
Dallo studio legale ____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’707.10
oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel mese di febbraio
1995 la ___, ditta che si occupa tra l’altro della fornitura di imballagi
vari, ha contattato la ditta _____________ -ora _____________ a seguito di
modifica della propria ragione sociale ()- proponendole la fornitura
di sacchetti di carta.
Una prima fornitura di
4130 sacchetti è avvenuta nel mese di marzo 1995 (doc. C-E) ed è stata
regolarmente pagata dalla ditta acquirente. Per contro, tra le parti sono sorte
contestazioni in merito a una seconda fornitura di 4018 sacchetti al prezzo di
complessivi fr. 4’707.10 che la ditta _____________ sostiene di aver concordato
telefonicamente con _____________, ordinazione che quest’ultima contesta invece
di aver effettuato.
Stante il diniego di
pagamento, _____________ ha convenuto in giudizio _____________ con istanza 20
agosto 1996 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 4’707.10.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, considerando che dalle risultanze istruttorie non è
emersa la prova dell’effettiva ordinazione da parte della convenuta della merce
di cui alla fattura doc. H, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver
ritenuto provata la propria versione dei fatti, ancorché sostanziata dalle
prove documentali e dalla deposizione del teste _____________.
Con osservazioni 6 luglio
1998 la controparte postula la reiezione del ricorso.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in
modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid.
3a).
L’istante procede nella presente azione per ottenere il saldo del prezzo
di compravendita di una determinata merce (art. 184 CO). In una simile azione
la parte che chiede l’adempimento del contratto sopporta l’onere della prova
dell’esistenza e del contenuto del medesimo (II CCA 4 novembre 1992 in
re S. SA/T.), ovvero dell’esistenza di consenso sui punti essenziali, che nel
caso della compravendita sono il prezzo e l’oggetto della vendita (II CCA
10 febbraio 1994 in re S./I. & Co).
In
quest’ottica, spettava quindi all’istante provare di aver concordato con
controparte la fornitura dei sacchetti menzionati nella fattura 9 maggio 1995
(doc. H).
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, una corretta lettura delle risultanze istruttorie
permette di avvalorare la tesi di parte istante circa la pattuizione della
fornitura controversa.
Dai documenti agli atti si
evince che:
il 9 febbraio 1995 la convenuta ha effettuato una prima ordinazione di 5000
sacchetti di dimensioni cm. 36x33x17 al prezzo unitario di fr 1.07 (doc. B);
il 21 marzo 1995 l’istante ha fornito alla convenuta 4130 sacchetti di carta
delle dimensioni cm. 25x37x11 (doc. D e E);
questa fornitura, che non risulta essere stata contestata dalla convenuta, è
stata regolarmente pagata (doc. E).
Sennonché
l'istante sostiene che ordinando la merce pacificamente acquistata e pagata,
controparte avrebbe nel contempo modificato la sua comanda del 9 febbraio: non
più 5000 pezzi ma solo 4018 e con dimensioni nuove, ossia 36x43x 17, come
appare dal confronto dei doc. B e C. Gli stessi, in data 9 maggio 1995 sono
stati consegnati alla convenuta (doc. H) con le menzioni: "vostro
magazzino" e "pagamento entro il 20.9.1995".
L'apparenza
resa dai documenti è confortata dalla testimonianza di _____________,
impiegato dell'istante che ha trattato l'affare in prima persona. Egli ricorda
in particolare la comanda di due diverse partite di merce e la consegna della
seconda di esse (avvenuta il 9 maggio): sostiene di aver fatto firmare il
bollettino di consegna ma poi, come d'accordo con la cliente, la merce era
stata depositata nei magazzini dell'istante. In seguito alla denuncia del teste
per falsa testimonianza il Ministero pubblico ha emesso una decisione di non luogo
a procedere. Ciò nonostante il primo giudice ha considerato l'interesse del
teste all'esito della causa e ha concluso che la sua deposizione non doveva
essere tenuta nel conto auspicato contrapponendosi ed elidendosi con la
versione dei fatti offerta dalla convenuta.
Orbene,
al di là di qualsiasi problematica processuale in merito alla forza probatoria
della cennata testimonianza, sta il fatto che l'apparente, possibile malinteso
al momento delle comande, è superato dalla successiva espressione di volontà
della ditta convenuta, allorquando, in vista della seconda fornitura (nel mese
di maggio 1995) ha inviato a _____________ le sue disposizioni in merito (doc.
F). In sostanza essa, alludendo a discussioni intercorse sulla questione dei
quantitativi, ammette di aver deciso "di cominciare con i soli sacchetti
piccoli", facendo presente -tra l'altro- alla venditrice "che non
sapeva dove stipare un quantitativo troppo alto di sacchetti". Concludendo
poi: “Quello che le posso proporre, onde evitare spiacevoli inconvenienti per
entrambi è di rimandare la consegna a settembre“- (come le avevo già
preannunciato verbalmente) con pagamento a 30 e 60 giorni dalla consegna,
diversamente la merce non verrà ritirata in assoluto”. In tal modo essa ha
esplicitamente confermato l'acquisto della seconda partita di merce, precisando
unicamente le condizioni di consegna (per temporanea mancanza di spazio) e
quelle di pamento, il cui termine appare prorogato fino al 31 dicembre 1995
(doc. L). Questa dichiarazione della debitrice permette di dissipare i dubbi
che potevano inizialmente sussistere tra le parti in merito all’effettiva
ordinazione delle merce oggetto della fatturazione litigiosa. Del pari essa
permette di prescindere dall’esaminare la contestata deposizione del teste
_____________.
Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle prove documentali
ad opera del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo
i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere
il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento
dell’istanza.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 25 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 30 aprile 1998 del Pretore del distretto di Lugano è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
accolta.
Di
conseguenza _____________ è condannata a pagare a _____________ l’importo di
fr. 4’707.10 oltre interessi del 5% dal 16 gennaio 1996.
-
Limitatamente
a quest’importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE
no. __________dell’UE di Lugano.
-
La
tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 65.- sono poste a carico
della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di _____________ la quale verserà alla
ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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