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Numero d'incarto:
16.1998.82
Data decisione, Autorità:
09.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00082
Lugano
9 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
_____________)
contro
la
sentenza 15 giugno 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza
19 novembre 1997 da
(patr. dall’avv.
dott. _____________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’957.50 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 3’944.- lordi oltre
interessi del 5% dal 1° novembre 1997,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
_____________ è stato assunto alle dipendenze dell’Albergo _____________
di __________, di cui è titolare _____________, in qualità di “uomo tuttofare”
dall’8 ottobre 1996 (doc. A).
Il
contratto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 25 settembre
1997 per il 31 ottobre 1997 (doc. E), disdetta che il lavoratore ha contestato
siccome notificata quando egli si trovava in malattia, inabilità insorta il 24
settembre 1997 durante un soggiorno in ________, suo Paese d’origine (doc. B),
e protrattasi sino al 16 novembre 1997 (doc. D).
Ritenendo
valida la disdetta solo per il 31 dicembre 1997, _____________ ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento del salario
di sua spettanza per i mesi da ottobre a dicembre 1997, per un importo di fr.
7’957.50 oltre interessi.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver licenziato il
lavoratore con effetto immediato in occasione di un colloquio avvenuto il 24
ottobre ma a far tempo dal 22 settembre 1997, ossia da quando questi si è
assentato dal posto di lavoro senza esserne autorizzato. In merito alla causa dell’as-senza
di quest’ultimo, contesta che la stessa sia da ricondurre a malattia poiché
l’istante medesimo ha addotto altri motivi, quali una grave malattia del padre
e in seguito l’assolvimento di servizio militare all’estero, motivi rivelatisi
tutti inveritieri e quindi causa della rottura del rapporto di fiducia tra le
parti.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto che l’assenza del lavoratore dal posto di
lavoro è stata inizialmente autorizzata dalla datrice di lavoro e nel seguito
giustificata dalla malattia di quest’ultimo, ha escluso che sussistessero nella
fattispecie gli estremi per un valido licenziamento in tronco del lavoratore.
Per quanto attiene alla disdetta notificata in forma scritta il 25 settembre
1997 il pretore, accertatane la nullità siccome notificata durante un periodo
di malattia, ha considerato terminato il rapporto di lavoro per il 16 novembre
1997, data a far tempo dalla quale il lavoratore, nonostante fosse abile al
lavoro, non ha più offerto le proprie prestazioni. L’istanza è stata conseguentemente
accolta per fr. 3’944.- pari al salario dovuto dal 1° ottobre al 16 novembre
Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver
ritenuto provato e giustificato il licenziamento in tronco dell’istante.
Con
osservazioni 7 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
- Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va
rilevato che non solo il ricorso è conforme all’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC in
quanto indica espressamente il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g
CPC), ma dalla sua motivazione risultano le ragioni a fondamento del medesimo,
ossia il rimprovero al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale.
La
censura si rileva quindi infondata.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- Controversa
nella fattispecie è essenzialmente la determina-zione della data per la quale
le parti avrebbero posto fine al rapporto di lavoro.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, secondo la
quale in concreto non sarebbe stata provata la notifica di un licenziamento in
tronco e tantomeno l’esistenza di gravi motivi a sostegno di questa misura, non
è arbitraria.
La
comunicazione della disdetta -per la quale non è richiesta forma particolare- deve
essere espressa in modo chiaro così che chi la riceve possa comprendere senza
ambiguità il senso e la portata della dichiarazione nonché il momento del suo
effetto (Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 337 CO, N. 15 e ad art.
335 CO, N. 1, 5 e 6; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, ad art.
337 CO, N. 18).
Se,
come in concreto, vi è contestazione sull’effettiva notifica della disdetta,
spetta alla parte che se ne prevale provare di aver effettuato questa
comunicazione (art. 8 CC). In quest’ottica incombeva quindi alla convenuta
l’onere della prova del licenziamento dell’istante con effetto immediato, prova
che come correttamente concluso dal primo giudice non è stata fornita.
Infatti,
agli atti figura un unico licenziamento che è quello ordinario notificato il 25
settembre 1997 per il 31 ottobre 1997 (doc. E). Per contro, la convenuta non ha
provato di aver manifestato al dipendente la sua intenzione di rescindere con
effetto immediato il contratto né con quello scritto, né tantomeno durante il
loro incontro del 24 ottobre 1997, non potendo certo bastare quale prova del
licenziamento il fatto che le parti abbiano avuto in quell’occasione una
discussione o anche un diverbio. Al proposito le conclusioni che ne trae la
ricorrente sono pure ipotesi. Neppure può assurgere a valida notifica del
licenziamento lo scritto 24 novembre 1997 dell’avv. _____________ all’avv.
_____________ (doc. 1), siccome non indirizzato al lavoratore e comunque
allestito quando i rapporti tra le parti erano già definitivamente interrotti (Rehbinder,
op.cit., ad art. 337 CO, N. 16).
-
Esclusa
la notifica di un licenziamento in tronco da parte della datrice di lavoro, diviene
di secondaria importanza la verifica dell’esistenza dei presupposti del medesimo,
ovvero l’esistenza di un motivo di una gravità tale da rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di
disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF
111 II 245; Streiff/von Kaenel, op. cit., N. 2 ad art. 337 CO); causa
grave che comunque spettava alla convenuta provare. A questo proposito questa
Camera ritiene non arbitrarie le conclusioni del primo giudice sull’assenza di una
qualsiasi prova del sussistere di un motivo atto a legittimare il licenziamento
in tronco dell’istante, ritenuto che la sua partenza dal posto di lavoro il 22
settembre 1997 –come ha provato la teste _____________– non è stata contrastata
e che in un secondo tempo l’assenza del lavoratore era giustificata dalla sua
malattia, provata dei certificati medici in atti. Il fatto –allegato dalla convenuta–
che l’istante abbia potuto mentire sulle vere ragioni della sua partenza e
permanenza in ___________, non basta per giustificare un eventuale
licenziamento in tronco: non tanto a dipendenza della gravità o meno della
fattispecie, quanto perché la pretesa menzogna è contestata e non risulta che
abbia trovato conferma in causa. Né si può imputare all’istante ciò che sua
moglie avrebbe addotto alla convenuta a giustificazione della perdurante
assenza del marito, verosimilmente ancora all’estero.
-
Poiché
nella fattispecie manca qualsiasi prova della notifica di un licenziamento con
effetto immediato, occorre verificare la validità dell’unica notifica di
licenziamento agli atti, ossia quella del 25 settembre 1997 (doc. E).
Dalle
risultanze istruttorie è emerso che il lavoratore è stato inabile al lavoro per
malattia dal 24 settembre al 16 novembre 1997, malattia attestata da tre
certificati medici (doc. B, C e D). In merito alla forza probatoria di questi
certificati, in particolare di quello del dr. _____________ (doc. B), non vi è
motivo per dubitare della loro fedefacenza. Il solo fatto che l’istante abbia richiesto
quest’ultimo certificato solo il 27 ottobre 1997, non permette certo di
sostenere che le informazioni nello stesso contenute non corrispondano al vero.
Ne
discende che, come correttamente concluso dal primo giudice, la disdetta 25
settembre 1997, notificata durante la malattia del lavoratore, deve ritenersi
nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO.
Per
quanto riguarda la fine del rapporto di lavoro, va anzitutto osservato che il
documento 3 è stato prodotto dalla ricorrente solo in sede di conclusioni: in
tal modo esso è rimasto sottratto al contraddittorio e non può far parte del
materiale istruttorio (art. 78 cpv. 2 CPC).
D’altra
parte si tratterebbe di prova irrilevante già perché non dimostra l’accordo
dell’istante sulla data indicatavi unilateralmente dalla convenuta.
Per
il resto non v’è motivo per dipartirsi dalla conclusioni pretorili, fondate su
una valutazione non arbitraria dei fatti: effettivamente, al 17 novembre 1997,
il lavoratore –riacquistata la capacità di quadagno– non ha più offerto le sue
prestazioni alla controparte.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione essendosi la ricorrente limitata a riproporre in questa sede la
propria personale interpretazione dei fatti senza che ciò basti a dimostrare
che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 giugno 1998 di _____________ è respinto.
- Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà a _____________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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