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Numero d'incarto:
16.1998.91
Data decisione, Autorità:
20.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00091
Lugano
20 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 26 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 maggio 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 19 maggio 1998 l’_____________, ora _____________, ha chiesto
il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da _____________ al
PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’929.50 oltre interessi
e spese relativamente al prezzo di merce acquistata da quest’ultima;
che
a valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di
compravendita sottoscritto il 4 ottobre 1996 (doc. B);
che
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando: la validità
dell’istanza siccome sottoscritta da persona non autorizzata a vincolare la
società, la validità del contratto poiché sottoscritto da una parte inesistente
ritenuto che il 4 ottobre 1996 la ragione sociale “_____________” era già stata
cancellata a RC; ha inoltre eccepito la carenza di identità tra la procedente e
la ditta figurante nel contratto di vendita nonché la carenza di identità tra
l’importo contemplato nel contratto e quello posto in esecuzione; da ultimo ha
sollevato l’eccezione di inadempienza non avendo controparte consegnato la
merce acquistata;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’identità tra la
procedente e la creditrice figurante nel contratto di compravendita prodotto a
valere quale riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza limitatamente
all’importo di fr. 1’500.- oltre fr. 97.50 pari all’IVA del 6.5 % e interessi e
spese esecutive;
che
con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ammesso la validità
dell’istanza ancorché sottoscritta da persona priva della legittimazione a
rappresentare la procedente, e per aver concluso all’identità della parte
creditrice con la procedente;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art.
327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
preliminarmente, per quanto attiene all’identità della parte istante, occorre
rilevare che _____________ ha modificato il 12 giugno 1996 la sua ragione
sociale in _____________ (____________);
che se è pur vero che la
documentazione agli atti può creare confusione circa l’identità della parte
istante, è altrettanto vero che per l’identificazione della parte occorre
riferirsi alle risultanze del Registro di commercio dalle quali emerge che
_____________ ha assunto la nuova denominazione _____________;
che secondo l’art. 97 n. 4
CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono
-rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la
capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC, questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di
fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto), esercitando autonomamente funzioni societarie (I CCA
19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);
che il modo in cui una
società si fa rappresentare risulta dal registro di commercio;
che nella concreta
fattispecie, dalle indagini esperite da questa Camera presso il Registro di
commercio, è emerso che legittimati a vincolare la _____________ sono _____________
e _____________;
che da un raffronto delle
firme di queste persone -l’una risultante dal verbale di contraddittorio e
l’altra dai documenti giustificativi depositati presso il Registro di
commercio- con quella che figura nell’istanza, si deve concludere che questa
appare essere stata stata sottoscritta da terza persona, non organo della
società e quindi non legittimata a vincolare la medesima;
che ciò nonostante, il
fatto che al contraddittorio sia comparso _____________ -organo della società-
il quale ha confermato il contenuto dell’istanza ratificando di fatto l’operato
del redattore della stessa, basta per ritenere valido quest’atto;
che accertata la validità
formale della procedura promossa dall’istante, occorre verificare se vi sarebbe
identità tra la procedente e la creditrice;
che nella procedura di
rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989
in re M./D.SA);
che nell’ambito di
quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia
l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, in
particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il
credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 163);
che, per quanto riguarda
l'identità della procedente, sia l'istanza di rigetto dell'opposizione, sia il
precetto esecutivo, sottoscritti da _____________, recano evidente il
riferimento alla precedente ragione sociale, _____________, nei confronti della
quale l'escussa si era contrattualmente vincolata;
che questo aspetto della
lite appare superato dalla ricorrente già prima dell'avvio dell'esecuzione nei
suoi confronti, laddove il suo patrocinatore si era rivolto per scritto alla
controparte indicata con entrambi i nomi (doc. E: lettera 5 novembre 1997),
considerato come le imprecisioni riguardo al nome esatto (_____________) non
siano tali da compromettere i diritti della ricorrente;
che -confermata
l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per il capitale di fr.
1'500.-- (doc. B)- il giudizio impugnato non può essere condiviso soltanto in
merito agli accessori per i quali non v'è titolo, in particolare l'IVA e le
spese esecutive la cui sorte segue l'esito dell'esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 164), mentre gli interessi possono decorrere solo dalla prima messa
in mora (doc. 2);
che per quanto attiene
alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, le surriferite minime
modifiche del primo giudizio non comportano decisione diversa;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 13 luglio 1998 di _____________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
27 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 1’500.-, oltre
interessi al 5% dal 24 gennaio 1997, l’opposizione interposta al PE n.
_________ dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare come di rito, è posta a carico
della parte convenuta.
II. Tasse e spese
del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione a :
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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