Cassation appeal rejected as time-barred

16.1999.00135Outro Tribunal18 de fev. de 2000Inadmissible

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The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s cassation complaint against a peace judge’s order for CHF 447.70 was filed after the 20-day deadline and was therefore inadmissible. The court added that, in any event, the language objection was manifestly unfounded because cantonal procedure may require the use of the canton’s official language. Owing to the special circumstances, no fees or costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 328 cpv. 1 CPC; time limit for cassation appeal and consequences of late filing. The cassation deadline is 20 days from service of the judgment; where service is effected by registered mail, expiry of the collection period is relevant for the commencement of the time limit. An appeal lodged after expiry is inadmissible. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 313 cpv. 1 CPC, the cassation chamber may summarily reject an appeal as inadmissible or manifestly unfounded without giving the opposing party an opportunity to respond. Cantonal procedural law may validly prescribe the exclusive use of the cantonal official language in procedural acts; the constitutional recognition of national languages operates primarily in relations with federal authorities.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.00135

Data decisione, Autorità: 18.02.2000, CCC

Incarto n. 16.1999.00135

Lugano 18 febbraio 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 19 dicembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 7 ottobre 1999 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1999 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Brüttisellen, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 5 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta no. __________ di cui egli è titolare;

che con sentenza 7 ottobre 1999 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

che con scritto 19 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento a motivo della sua incomprensione della lingua italiana;

che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione è di 20 giorni dalla notifica della sentenza;

che come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la sentenza è stata notificata al domicilio del ricorrente a __________ con invio raccomandato n. __________ del 7 ottobre 1999;

che quindi al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 20 dicembre 1999) il termine ricorsuale di 20 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente trascorso;

che comunque anche nel merito il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, è manifestamente infondato;

che infatti, in merito al contestato utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali è ciò che ha fatto il Canton Ticino per mezzo dell'art. 117 CPC (Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 19 dicembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

cassation appealtime limitinadmissibilityservice by registered maillanguage of proceedingscourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was filed within the statutory time limit

Decisão extraída

The appeal was late because the 20-day cassation deadline had already expired when the appeal was posted.

Fundamentação extraída

Under Art. 328(1) CPC, the appeal period is 20 days from service. The judgment had been served by registered mail, and even counting from the end of the collection period, the filing date was well out of time.

Questão jurídica principal

Whether the use of Italian in the lower-court proceedings and in the court’s proceedings rendered the appeal well-founded

Decisão extraída

No. The complaint was manifestly unfounded.

Fundamentação extraída

The Federal Tribunal had already held that recognition of the national languages applies vis-à-vis federal authorities only; cantonal procedural law may require the exclusive use of the cantonal official language. Ticino did so through Art. 117 CPC.

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