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Numero d'incarto:
16.1999.105
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00105
Lugano
27 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
10 settembre 1998 nei confronti di
__________ e
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr.
7'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento
danni, domanda che il primo giudice ha
accolto limitatamente a fr. 800.- oltre interessi
del 5% dal 10 ottobre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 10 settembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ e
__________, titolare della lavanderia __________, al fine di ottenere il
pagamento di fr. 7'000.-. L'importo rivendicato corrisponde al valore di un
tappeto persiano __________, che i convenuti avrebbero irrimediabilmente
danneggiato durante un lavaggio effettuato nel mese di settembre 1997, lavaggio
per il quale essi non avevano peraltro ricevuto nessun incarico, ritenuto che
secondo le istruzioni ricevute il tappeto avrebbe dovuto essere inviato a una
lavanderia specializzata di __________. A comprova del danno, l'istante ha
richiamato la perizia allestita da __________ dopo il lavaggio (doc. H) che ha
confermato trattarsi di danno totale (colori sbiaditi e frange rovinate),
mentre per la sua quantificazione si è riferita alla perizia 4 ottobre 1984 di
__________ (doc. I) che ha stimato in fr. 7'000.- il valore del tappeto.
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria formulando numerose
contestazioni: in particolare negano di aver ricevuto indicazione di far lavare
il tappeto da altri e non riconoscono il danneggiamento del tappeto così come
descritto dal rapporto __________.
-
Il
pretore, dopo aver qualificato il rapporto giuridico venuto in essere tra le
parti quale contratto di appalto, non avendo l'istante provato di aver
conferito incarico ai convenuti di far effettuare il lavaggio ad altra
lavanderia, ha accertato che l'unico difetto provato e confermato dalla perizia
giudiziaria è il danneggiamento delle frange. Ai fini della quantificazione del
danno il pretore ha tenuto conto del fatto che il rifacimento delle frange,
valutato dal perito in fr. 1500.-/2'000.-, non può essere addebitato
interamente ai convenuti dovendosi tener conto anche della svalutazione
dell'oggetto e del deterioramento delle frange dovuto all'usura del tappeto. Ha
così fissato il credito dell'istante in fr. 800.-
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente -censurando il calcolo del danno- rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato senza
valido motivo dalla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr.
1'500.-/2'000.- l’importo necessario alla riparazione delle frange danneggiate,
tenendo già conto del valore attuale del tappeto (fr. 3'000.-), quindi della
sua usura.
Con
osservazioni 26 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
In
un’azione basata sul risarcimento del danno contrattuale come quella che ci
occupa, spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l’esistenza e
l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra
questi due elementi; la colpa essendo presunta (Wiegand in Commentario
basilese, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.). Il danno,
l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce
questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione
patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che
sarebbe intervenuta in assenza del medesimo (DTF 104 II 199; II CCA
9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art.
41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
-
edizione, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, op.cit., pag. 62; Oftinger,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42).
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la
quantificazione del danno operata dal primo giudice non è arbitraria poiché in
linea con le indicazioni fornite dal perito giudiziario. Il pretore, posto che
il danno cagionato dai convenuti non è un danno totale bensì un danno parziale
per il quale entrano in considerazione solo i costi di riparazione che il
perito giudiziario ha quantificato in fr. 1’500.-/ 2’000, ha tenuto conto di
questo dato, ma rettamente ha considerato anche lo stato del tappeto prima del
lavaggio, ossia che si trattava di un oggetto di 30 - 40 anni, ormai non più in
stato impeccabile anche riguardo alla frangiatura (cfr. anche teste
__________). Così facendo il primo giudice ha sicuramente agito nei limiti del
potere di apprezzamento riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO, applicabile sia in
materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito che, in virtù del
rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale.
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, dev'essere respinto. Non è pertanto necessaria un'ulteriore disamina
del petitum ricorsuale che, accanto all'annullamento della sentenza impugnata e
quindi subordinatamente, postula un nuovo giudizio di condanna della
controparte senza formulare -inamissibilmente- nessun importo a titolo di
risarcimento.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC, la TOA e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 ottobre 1999 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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