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Numero d'incarto:
16.1999.110
Data decisione, Autorità:
23.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00110
Lugano
23 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
novembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 28 settembre 1999 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 8 settembre 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di
fr. 3'942.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 settembre 1999 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 3'942.- a saldo di fatture emesse per
interventi e lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultimo;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della
documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda essendo
stato sufficientemente comprovato il credito in esame, rimasto incontestato dal
convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il giudizio
pretorile lamentando in sostanza la lesione del suo diritto di essere sentito
per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta
tempestivamente la citazione in quanto assente dal proprio domicilio;
che la
documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in
virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con
osservazioni 23 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che
lo scritto 6 dicembre 1999 con il quale il ricorrente prende posizione in
merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto
poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare controsservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace
o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di
far valere le proprie ragioni;
che
nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della
citazione (spedita una prima volta il 9 settembre 1999 con invio raccomandato
n. __________ e una seconda volta il 22 settembre 1999 con invio semplice),
bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza tempestivamente poichè
assente dal proprio domicilio;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità
spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali
rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che
in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,
spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio tanto più che nei suoi confronti, fino dal 25 maggio
1999, era pendente una procedura esecutiva, avviata dal __________ proprio per
l'incasso del credito litigioso;
che
di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è
stato violato e il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, non può
essere accolto;
che
il giudizio sulle spese segue la soccombenza del ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg., per le spese l'art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 2 novembre 1999 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipate dal
ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 60.-.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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