AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.35
Data decisione, Autorità:
14.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00035
Lugano
14 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1999
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il
22 aprile 1997 __________ ha concluso con la Immobiliare __________ un
contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4 locali e mezzo
in uno stabile di proprietà di quest’ultima a __________.
Con
istanza 9 febbraio 1999 __________, nuovo proprietario dello stabile, ha
chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal
conduttore al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’500.-
pari alle pigioni maturate sino al 30 giugno 1998. A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 22
aprile 1997 (doc. B) nonché lo scritto 19 giugno 1998 (doc. A) dal quale
risulterebbe l’impegno di pagamento delle pigioni scoperte da parte del
convenuto.
-
Con il querelato
giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante alla quale
l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,
ha accolto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31
marzo 1999, __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, per
aver dedotto dalla documentazione prodotta dall’istante un valido
riconoscimento di debito.
Con osservazioni 23 aprile
1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
La documentazione
prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Ciò concerne in particolare la fotocopia
di un accordo 15 giugno 1998, firmato "__________ e
"__________", il cui contenuto è peraltro diverso dalla pattuizione
riferita nel doc. A.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re
C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, op.cit., n. 50
ad art. 84 LEF).
-
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante
non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per
l’importo posto in esecuzione. Infatti, sia nel precetto esecutivo, sia
nell'istanza di rigetto il procedente identifica il titolo esecutivo nell'
"accordo raggiunto con l'amministratore __________ " in merito al
"mancato versamento affitti prima del 30.06.98". Si tratta pertanto
dello scritto 19 giugno 1998 di __________ di __________ a __________ con cui
gli venivano comunicati i termini di un "accordo circa il pagamento degli
affitti ancora scoperti fino al 30 giugno 1998", riferendo che __________
si era impegnato a versare all'ufficio scrivente l'importo di fr. 4'500.- a
saldo di ogni reciproca pretesa relativa al contratto di locazione che era
stato contestualmente rescisso per lo stesso 30 giugno (doc. A). Documento che
non configura riconoscimento di debito alcuno: non è sottoscritto dall'escusso
(ciò che di per sé basta per verificare la carente qualità della lettera ai
fini esecutivi), né è diretto alla società locatrice secondo il contratto doc.
B; ma neanche è rivolto al procedente, sulla cui qualità di creditore non si ha
nessuna indicazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio impugnato, che ha erroneamente
concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella
documentazione prodotta dall’istante, deve essere annullato essendo frutto di
una valutazione grossolanamente errata degli atti di causa con conseguente
erronea applicazione del diritto esecutivo.
Per il che il ricorso deve
essere accolto e l'istanza decisa come richiesto dall'art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 29 marzo 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
9 febbraio 1999 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico..
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico __________ il quale rifonderà al ricorrente l’importo di
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster