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Numero d'incarto:
16.1999.59
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00059
Lugano
10 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 7 giugno 1999 presentato da
contro
la
sentenza 25 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1999 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
____________________ dell’UE di Ginevra, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’045.40 oltre
accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no.
__________di cui ella è titolare;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa
dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la convenuta
non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha
accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente, basandosi sull’art. 206
LEF, sostiene l’impropo–nibilità della procedura esecutiva promossa
dall’istante essendo stato pronunciato il suo fallimento in data 26 maggio
1998;
che
quest’argomentazione difensiva non può essere ritenuta siccome proposta per la
prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
comunque, ancorché la data del fallimento non sia comprovata da nessun documento,
la relativa procedura non è in grado né di sospendere la causa civile in esame
(avviata quasi un anno più tardi), né di richiamare l’applicazione dell’art.
206 LEF: la ricorrente non ha infatti nemmeno reso verosimili i presupposti con
particolare riferimento all’art. 206 cpv. 2 LEF;
che
per quanto attiene al motivo per il quale la ricorrente è stata convenuta in
giudizio a Lugano e non al suo domicilio nel Cantone __________si richiama la
clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che
costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola
n. 7 doc. C; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);
che
il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto
con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 giugno 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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