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Numero d'incarto:
16.1999.89
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00089
Lugano
16 dicembre
1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 16 luglio 1999 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11
gennaio 1999 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'239.80 oltre
interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice
limitatamente a fr. 204.55 oltre interessi del 5% dal 23 novembre 1998,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 11 gennaio 1999 __________, ditta che si occupa del commercio di
articoli di abbigliamento, ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 7'239.80. L'importo chiesto in giudizio
corrisponde al valore di 59 maglioni in cashmere che –nell'ottobre 1998–
convenuta, attiva nel trasporto internazionale di merci, era stata incaricata
dall'istante di ritirare in Italia e di trasportare in Germania, passando
attraverso il valico doganale di Chiasso–Brogeda. La merce, acquistata
dall’istante presso il ___________ di __________ (doc. 6), era destinata alla
ditta __________ di __________ (doc. 2). Sennonché i due scatoloni contenenti i
maglioni sono stati sottratti da ignoti dagli spazi doganali di
Chiasso–Brogeda, dove l’autista della convenuta li aveva depositati siccome non
era riuscito ad espletare quella sera stessa tutte le formalità necessarie per
il transito della merce. L'istante ha addebitato alla convenuta la responsabilità
del danno subito, in particolare a causa della negligenza del suo dipendente il
quale, giunto in ritardo al posto di frontiera, anziché intraprendere quanto
necessario per lo sdoganamento della merce anche oltre l’orario lavorativo o
quantomeno assicurarsi del suo deposito in luogo sicuro, l’ha lasciata incustodita
sulla rampa doganale del piazzale di Brogeda–merci dove sarebbe rimasta per
tutto il fine di settimana. La convenuta, pur contestando ogni sua
responsabilità per il furto subito dall’istante, in particolare di aver
depositato la merce in luogo non sicuro, ha riconosciuto la pretesa avversaria
limitatamente all’importo di fr. 204.55, e ciò sulla base della Convenzione concernente
il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR, RS:
0.741.611) che prevede in simili circostanze una responsabilità limitata (art.
23).
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di trasporto al quale è applicabile la CMR, dovendosi escludere a
carico della convenuta il dolo e la colpa grave con particolare riferimento alla
scelta del luogo ove è stata depositata la merce durante il fine di settimana,
ha condannato quest’ultima a pagare all’istante l’importo di fr. 204.55 oltre
interessi del 5% dal 23 novembre 1998, risarcimento per la perdita della merce
trasportata che il pretore ha calcolato in applicazione dell’art. 23 CMR.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato le
prove, in particolare per aver qualificato il contratto venuto in essere quale
contratto di trasporto anziché di spedizione, contratto quest'ultimo al quale
non sono applicabili le disposizioni della CMR, in specie le limitazioni di
responsabilità di cui all'art. 23. In ogni caso, anche qualora si volesse
ammettere la conclusione di un contratto di trasporto, la ricorrente rimprovera
al pretore di aver arbitrariamente valutato il comportamento della convenuta,
per non averlo ritenuto grave al punto da escludere la limitazione di responsabilità
istituita dalla CMR (art. 29 CMR).
Con
osservazioni 22 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316
consid. 4a).
-
La
differenza sostanziale tra i due tipi di contratto in esame è che nel contratto
di spedizione (art. 439 CO), lo spedizioniere è incaricato di provvedere in
proprio nome all’organizzazione del trasporto di determinate merci senza
tuttavia eseguirlo personalmente (Rep. 1993, pag. 202 e segg.; Aisslinger,
Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführer–haftpflicht–Versicherung,
1975, pag. 15 segg.; Staehelin in Commentario basilese, 1996, N. 1–3 ad
art. 439 CO), mentre nel contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO) è il
vetturale medesimo che si incarica di eseguire il trasporto delle merci (Staehelin,
op.cit., N. 11 ad art. 443 CO; SJ 1966 1).
Nel
caso di specie, la scelta operata dal primo giudice in favore del contratto di
trasporto appare anzitutto conforme alle risultanze istruttorie. Infatti, la
conclusione di un simile contratto risulta sia dai documenti 1 – 3 (ossia il
documento di trasporto emesso dal mittente, la fattura per il destinatario in
Germania e il bollettino di consegna preventivamente allestito dalla ditta
__________), sia dalle testimonianze __________ e __________ ("…
l'incarico consisteva nell'effettuare il trasporto…"; " … il
trasporto è avvenuto con un furgone guidato dal signor __________ che è nostro
autista da 12 anni, dipendente della __________ …"), mentre nessun
elemento permette di concludere per una diversa qualifica del contratto. Al
proposito –e in secondo luogo– nulla muta la circostanza secondo cui il trasportatore
–viste la provenienza e la destinazione del carico– dovesse occuparsi anche
delle pratiche doganali (testi __________ e __________). Infatti, nell'ambito
di un trasporto internazionale di merce, queste incombenze rientrano di regola
tra quelle di spettanza del vetturale (Gautschi in Commentario bernese,
N. 9b ad art. 443 CO).
- Trattandosi
del trasporto di merci dall'Italia alla Germania, allo stesso è pacificamente
applicabile la CMR, sottoscritta dalla Svizzera e in vigore per il nostro Paese
dal 28 maggio 1970, normativa concernente ogni contratto per il trasporto a
titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal
domicilio e dalla cittadinanza delle parti, purché il luogo di ricevimento
della merce e il luogo previsto per la consegna siano situati in due Paesi
diversi di cui almeno uno sia parte della Convenzione (art. 1 CMR); in
concreto lo sono sia l'Italia, sia la Germania.
La
censura ricorsuale concerne l'applicazione dell'art. 29 n. 1 CMR in base al
quale il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente
capo che escludono o limitano la sua responsabilità, se il danno dipende da
dolo o da colpa a lui imputabile. Al proposito va precisato che in concreto
l'attualità della norma dipende dall'applicazione effettuata dal primo giudice
dell'art. 23 cpv. 3 CMR che concerne il calcolo dell'indennità dovuta dal
vettore responsabile per la perdita totale o parziale della merce e che la
limita a un massimo di 8.33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo
mancante. Ne discende la necessità di affrontare il contenuto del concetto di
dolo, rispettivamente di colpa imputabile al vettore che la dottrina equipara
alla negligenza grave ("…, wenn der Schaden absichtlich oder
grobfahrlässig verursacht worden ist": Aisslinger, op. cit., p. 108
e rif. cit.). Su questo aspetto la ricorrente concorda con il pretore nel senso
che, secondo il diritto svizzero, tale nozione può essere parificabile alla
colpa grave (ricorso, p. 6), data quando sono violate le più elementari regole
di prudenza che un vettore normalmente diligente avrebbe rispettato (Wiegand
in Commentario di Basilea, 1996, N. 9 ad art. 99 CO).
- La
valutazione di tali presupposti rientra nell'apprezzamento del giudice.
Infatti, in quest'ambito dev'essere stabilito se la diligenza dovuta è stata
omessa in modo manifesto, ossia se sono stati tralasciati i più elementari
dettami di prudenza (Schnyder, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 41 CO,
N. 49), rispettivamente quale criterio di comportamento avrebbe dovuto essere
preteso nella cerchia delle persone del ramo, così da poter ricavarne il
concetto della diligenza usuale (Wiegand, op. cit., ibidem). Sulle
considerazioni del pretore s'incentra la seconda censura ricorsuale, nel senso
che il primo giudice avrebbe dovuto individuare gli estremi della colpa grave
nell'agire della convenuta. A torto; infatti, proprio dalle prove nel loro
complesso (come auspica la ricorrente) emerge che il comportamento tenuto dai
dipendenti della __________ può essere considerato rientrare nei parametri di
un'usuale diligenza. Con ciò non significa che esso corrisponda alla soluzione
migliore prospettabile nelle circostanze, ma che –nell'ottica e nei limiti di
un giudizio di cassazione– esso può essere considerato non più di opinabile. In
particolare a fronte dell'allegazione dell'istante secondo cui la rampa
doganale costituisce "luogo notoriamente a rischio" (istanza, punto
3), il pretore ha potuto far capo a sufficienti elementi per concludere in
senso opposto: sia in base all'uso corrente del deposito di merce in attesa
delle pratiche doganali anche per periodo prolungati (teste __________), sia
perché la rampa costituisce "luogo ufficiale", messo a disposizione
degli utenti dall'autorità doganale (teste __________), tanto che per tale
deposito la stessa autorità emette un cosiddetto bollettino di rampa (teste
__________), esegue –anche se discontinua– una sorveglianza del luogo ed
effettua ricerche dopo sette giorni di deposito senza sdoganamento (teste
__________), sia ancora considerando come il furto che sta alla base della
presente controversia sia stato il primo che si è verificato durante il fine di
settimana, rispettivamente di notte, verosimilmente da tempo (il teste
__________ è caposervizio presso la Dogana __________ di __________ strada dal
1980 e riferisce che; un secondo episodio sarebbe avvenuto durante una pausa di
mezzogiorno, anch'esso nel corso del 1998).
Sempre
a proposito della colpa, la ricorrente rimprovera alla convenuta di aver causato
essa stessa il ritardo che avrebbe poi condizionato il mancato sdoganamento
della merce entro lo stesso venerdì sera e il deposito dei colli in rampa e di
non aver proceduto alle pratiche doganali entro le 22.00 dello stesso giorno,
come era invece possibile. Orbene, il primo appunto non può esser preso in
considerazione poiché negli allegati introduttivi ha un ruolo del tutto
marginale, così che il tema è rimasto estraneo alla lite. È vero che il secondo
rimprovero, formulato in prima sede, non ha trovato risposta nella sentenza
impugnata; tuttavia il suo rilievo è solo apparente. Infatti, non può essere
messo in dubbio che l'autista della convenuta è giunto tardi in dogana, verso
le 17.30, e ha poi preferito sdoganare anzitutto la merce destinata alla Svizzera
e recapitarla nei magazzini della ditta a __________, finendo il lavoro verso
le 18.45 (testi __________ e __________). È vero anche che gli uffici doganali
per l'espletamento delle pratiche necessarie nel caso particolare sarebbero
stati agibili fino alle 22.00 (testi __________ e __________), ma la scelta
operata dall'autista, determinata fors'anche dal fatto che la rampa chiude alle
18.00 (teste __________), dipende sempre dalla stessa valutazione, ovvero sulla
sicurezza del deposito, e rientra perciò nella censura sulla diligenza che il
vettore avrebbe dovuto usare nella circostanza in esame.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 settembre 1999 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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