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Numero d'incarto:
16.1999.92
Data decisione, Autorità:
18.11.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00092
Lugano
18 novembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 1999 presentato da
(rappr.
__________)
contro
la
sentenza 20 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 22 aprile 1999 da
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’048.09 oltre accessori a saldo
delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
è stato assunto alle dipendenze di __________ ora __________ D– in qualità di
calzolaio dal 1° luglio 1997 (doc. A). Il contratto di lavoro è stato disdetto
dalla datrice di lavoro con effetto immediato il 16 febbraio 1999 per
violazione da parte del dipendente del dovere di diligenza e fedeltà nei suoi
confronti (doc. B), in particolare per essersi indebitamente appropriato di
somme di denaro (doc. D), fatti ammessi dal dipendente che il 16 febbraio 1999
ha sottoscritto una confessione dalla quale risulta che il 15 gennaio
precedente si era appropriato di fr. 4.– e aveva cagionato un mancato incasso
di fr. 4.90 per merce consegnata a un cliente senza ricevuta (doc. E).
- Con
istanza 22 aprile 1999 __________, contestando l'esistenza dei presupposti per
un licenziamento in tronco nonché la tempestività del medesimo, ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr.
7'048.09 corrispondenti al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta
(dal 17 febbraio al 30 aprile 1999), oltre a una mensilità a titolo di
indennità per licenziamento ingiustificato.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della misura
adottata a dipendenza della posizione dell'istante che aveva rapporti diretti
con la clientela e gestiva la cassa: da qui la necessità di poter godere della
massima fiducia nei suoi confronti, fiducia che peraltro essa esigeva da tutti
i dipendenti come risulta dalle comunicazioni agli stessi indirizzate (doc. 1 e
2). In merito alla contestata tempestività della notifica del licenziamento,
osserva che lo stesso non ha potuto essere notificato prima del 16 febbraio per
non pregiudicare i controlli che essa stava svolgendo nei confronti di un altro
lavoratore, resosi colpevole della sottrazione di ingenti somme di denaro.
Nella
lite che oppone le parti è intervenuta anche la Cassa disoccupazione SEI la
quale, con istanza 26 aprile 1999, ha rivendicato nei confronti della convenuta
il pagamento delle indennità di disoccupazione pagate all'istante, per un
totale di fr.
fr.
3'758.18.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendo
fondato il licenziamento in tronco dell’istante. Il primo giudice, pur
considerando l'esigua entità degli importi sottratti, ha ritenuto grave il
comportamento del dipendente in considerazione del fatto che le appropriazioni
si sono prodotte lo stesso giorno, e che egli gestiva direttamente i rapporti
con la clientela e quindi con la cassa. Per quanto attiene alla pretesa
tardività della disdetta il primo giudice non l'ha ritenuta tale in
considerazione dei motivi addotti dalla datrice di lavoro, ovvero la
sorveglianza in atto nei confronti di un collega dell'istante al quale sono
state rimproverate appropriazioni più gravi.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, per aver ritenuto
giustificato e soprattutto tempestivo il suo licenziamento in tronco.
Con
osservazioni 15 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130
consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L'unica censura ricorsuale attiene all'applicazione dell'art. 337
CO, con particolare riguardo alla tempestività della notifica del licenziamento
in tronco.
Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato deve essere esercitato
entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta.
Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore
a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l’esistenza di una
situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del
contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, il che comporta la
perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF
97 II 146, 75 II 322, 69 II 311; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C.,
12 marzo 1998 in re N./V., 9 marzo 1998 in re G./B. AG; Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 14. edizione,1999, N. 155; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, N. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder, in Commentario bernese, N. 16 ad
art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37).
Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per
notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2
o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per
valutarne la portata (Rehbinder, op.cit., ibidem; Decurtins,
op.cit., ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed.,
n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272) rispettivamente a un tempo
relativamente maggiore quando –ad esempio– datrice di lavoro è una persona
giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/von
Kaenel, op.cit., ibidem), oppure quando oggettivamente si giustifica che la
parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte
(Brunner/ Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n.
11 ad art. 337 CO).
In
altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione; la conformità del
termine all’esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di
caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata
dell’onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include
evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua notifica.
Nel
caso in esame, contrariamente alle considerazioni del primo giudice, il periodo
intercorso fra la scoperta delle mancanze contrattuali rimproverate al
lavoratore –avvenuta per stessa ammissione della datrice di lavoro il 15
gennaio 1999– e la notifica del licenziamento immediato il giorno 16 febbraio
successivo (doc. B), ossia un mese più tardi, è certamente eccessivo rispetto
alle caratteristiche della fattispecie, semplice e non contestata, e ai
principi sopra enunciati. Né possono sovvertire questa conclusione le
giustificazioni fornite dalla convenuta a giustificazione del tempo trascorso
tra l'accertamento dei fatti e la notifica del licenziamento, ossia i controlli
in corso sull'attività di un collega dell'istante, già perché essi non
attengono al contratto di lavoro in questione, ma ad altro rapporto, del tutto
indipendente dal primo. Con riferimento alla cennata ratio della
tempestività della notifica, se ne può dedurre che il comportamento pur
riprovevole dell'istante sia stato considerato dalla datrice di lavoro non talmente
grave da imporre il suo allontanamento immediato dal posto di lavoro a causa
della totale perdita di fiducia nei confronti del lavoratore; ciò che forse
sarebbe avvenuto se le sue sottrazioni avessero avuto per oggetto altre somme
di denaro.
Nell'ottica
della cassazione si potrebbe considerare che il giudice del merito, anche nella
valutazione della tempestività della notifica del licenziamento gode di un
certo spazio di apprezzamento, proprio perché –come ricordato– non esiste un
criterio fisso di valutazione. Tuttavia, a fronte dei principi
giurisprudenziali citati, il fatto di ammettere come tempestiva la notifica
dopo un mese dai fatti, senza motivi particolari di giustificazione, configura
un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale (art. 327 lett. g
CPC).
- Accogliendo
il ricorso e verificati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Preso
atto che l'istante ha rinunciato in questa sede all'indennità per ingiusto licenziamento
(art. 337c cpv. 3 CO), va considerato che la richiesta di pagamento del salario
per il periodo di disdetta (dal 17 febbraio al 30 aprile 1999) trova pressoché
completa conferma sulla semplice base del contratto (doc. A) che prevede un salario
mensile di fr. 2'700.– per tredici mensilità: tenuto conto che per il mese di
febbraio l'istante ammette di aver ricevuto fr. 1'620.– (cfr. conteggio
allegato all'istanza: art. 166 lett. d CPC), il credito complessivo risulta di
fr. 7'042.–.Da questo importo va dedotto quanto il lavoratore ha percepito dalla
Cassa disoccupazione SEI, e meglio fr. 3'758.15 (cfr. i conteggi della Cassa
per i mesi di febbraio, marzo e aprile 1999), somma per la quale egli ha perso
il diritto di far valere ogni pretesa nei confronti della datrice di lavoro,
stante la cessione legale prevista dall’art. 29 LADI. Ne consegue che l’istanza
può essere accolta limitatamente a fr. 3'283.85 oltre interessi del 5% dal 30
aprile 1999, data di esigibilità del credito complessivo.
Alla
Cassa disoccupazione SEI, che ha dichiarato il proprio intervento in lite (cfr.
richiesta del 26 aprile 1999) senza che le parti vi si siano opposte,
__________ dovrà rifondere l'importo citato, corrispondente alle indennità
mensili, versate al lavoratore. In tal senso dev'essere accolta anche l'istanza
dell'interveniente che non ha chiesto, accanto al capitale, il computo di interessi
di mora, né la rifusione di indennità processuali.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 30 settembre 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a versare a
____________________, l’importo di fr. 3'283.85 oltre interessi del 5% dal 30
aprile 1999.
-
Non
si prelevano tasse né spese. __________ verserà all’istante fr. 300.– a titolo
di indennità parziale.
-
L'istanza
26 aprile 1999 della Cassa disoccupazione SEI è accolta. Di conseguenza
__________ è condannata a versare all'istante (interveniente in lite) la somma
di fr. 3'758.15.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà al ricorrente l’importo di fr. 200.– a titolo di indennità per questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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