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Numero d'incarto:
16.1999.95
Data decisione, Autorità:
07.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00095
Lugano
7 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del
circolo del Ticino nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22
febbraio 1999 nei confronti di
con la quale gli istanti hanno chiesto venisse
fatto obbligo alla convenuta di attenersi
agli impegni assunti il 13 dicembre 1993 e di
eliminare delle piante situate sul suo fondo
a confine con la loro proprietà, domande respinte
dal primo giudice,
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che __________ e __________ sono proprietari della
particella n. __________RFD __________ mentre __________ è proprietaria della
contigua particella n. __________;
che
al fine di definire le loro divergenze in materia di rapporti di vicinato, le
parti hanno sottoscritto il 13 dicembre 1993 una transazione a tenore della
quale entrambe si erano impegnate a eliminare dalle loro rispettive proprietà
determinate fonti di turbativa;
che con
istanza 22 febbraio 1999 _________ e __________ hanno convenuto in giudizio
__________ chiedendo che fosse fatto obbligo a quest'ultima: di rispettare gli
impegni a suo tempo assunti e oggetto della transazione 13 dicembre 1993 (punti
a/b/d), di eliminare dal suo fondo il pino d'alto fusto situato a distanza non
regolamentare dalla loro proprietà nonché di assumersi i costi da loro
sostenuti per la rimozione di piante dal loro sedime;
che
all'udienza del 26 maggio 1999 gli istanti hanno esteso la loro domanda
chiedendo anche la rimozione di altri tre pini, di una "pianta da
definire" di un'edera e di un gelsomino, piante che a loro dire non
rispettano le distanze legali;
che la
convenuta, contestando la presenza sul suo fondo di piante a distanza non
regolamentare, si è opposta alla richiesta avversaria sollevando l'eccezione di
cosa giudicata con riferimento alla sentenza 14 aprile 1999 della Pretura del
distretto di Bellinzona che darebbe atto dell’ossequio da parte sua degli
impegni assunti il 13 dicembre 1993;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali è emerso che la convenuta ha fatto fronte agli impegni assunti il
13 dicembre 1993 e che tutte le piante e siepi situate sul suo fondo si trovano
a distanza regolamentare, ha respinto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la
documentazione fotografica siccome prodotta per la prima volta in questa sede
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), _________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver
considerato quanto emerso dal verbale di sopralluogo del 22 giugno 1999 dal
quale si dovrebbe dedurre che, contrariamente a quanto concluso dal primo
giudice, la convenuta non ha fatto fronte agli impegni della nota transazione e
che le piante situate sul suo fondo non rispettano le distanze legali minime
previste dalla LAC;
che con
osservazioni 5 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che per
quanto attiene al preteso mancato ossequio da parte della convenuta degli
impegni assunti nella transazione, in particolare dei punti b (rimozione due
tubi di gomma), c (allontanamento rete metallica) e d (allontanamento di un
pino nano), come correttamente concluso dal primo giudice gli stessi non
possono essere riproposti per nuovo giudizio ritenuto che con sentenza 14
aprile 1999 (inc.n. DI.99.55) il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona, chiamato a pronunciarsi proprio sull’adempimento da
parte della convenuta di questi stessi impegni, ha accertato che la stessa vi
ha fatto fronte, decisione questa che non è stata impugnata dalle parti e che
ha quindi acquisito forza di cosa giudicata;
che comunque,
pacifica la questione di cui al punto a) dell'accordo 13 dicembre 1993, risulta
dal verbale di sopralluogo 22 giugno 1999 che l'oggetto del punto b) non è più
contestato dagli istanti;
che in
merito alle ulteriori richieste formulate dagli istanti e tendenti alla
rimozione di svariate piante e rampicanti situate sul fondo della convenuta,
spettava agli istanti provare che queste piante non rispettano le distanze
legali (art. 8 CC), ciò che presupponeva la corretta qualifica delle stesse, in
particolare per poter collocare le piante litigiose fra quelle di alto fusto
(art. 155 LAC) o fra quelle di basso fusto (art. 157 LAC);
che come
correttamente concluso dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie, in
particolare da quelle del sopralluogo, non emerge una situazione di illegalità;
che per
quanto attiene ai tre "pini giapponesi nani" alti ca m 1,73 e
piantati rispettivamente a cm 58, m 1,79 e m 3,15 dal confine degli istanti, in
difetto di una migliore e più precisa qualifica di queste piante, non può
essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha ritenuto
applicabile la distanza di mezzo metro dal confine prevista per le piante di
basso fusto e gli arbusti (art. 157 LAC);
che lo
stesso dicasi per il gelsomino e l'edera piantati rispettivamente a cm 12,5 e
20 dal muro di proprietà degli istanti, che il primo giudice ha considerato
rampicanti e come tali non soggetti a una distanza legale minima ai sensi della
LAC;
che
nemmeno può essere accolta la censura ricorsuale relativa alla mancata condanna
della convenuta al pagamento delle spese di trapianto, che gli istanti
dovrebbero affrontare nel caso in cui dovesse essere loro ordinato di collocare
proprie piante a distanza legale dal confine;
che
infatti, né la domanda è stata quantificata (dall'istanza risulta trattarsi di
una spesa futura ed eventuale), né vi è titolo di legge per l'auspicata
decisione;
che è
peraltro indifferente nella lite il comportamento tenuto al riguardo dagli
istanti, in particolare che essi abbiano trapiantato i propri alberi a distanza
regolamentare e, in un secondo tempo - costatate determinate resistenze della
convenuta - se abbiano ricollocate più vicino al confine fra i fondi (cfr.
istanza, consid. 9);
che per
quanto attiene alla pretesa carente motivazione della sentenza, la censura è
infondata poiché dalla lettura della decisione impugnata emergono con
sufficiente chiarezza i motivi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio
convincimento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 2);
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto, mentre alla controparte non viene
riconosciuta nessuna indennità non avendo formulato analoga richiesta;
che la
reiezione del ricorso comporta il carico delle spese ai soccombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 di _________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-,
già anticipate dai ricorrenti rimangono a loro carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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