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Numero d'incarto:
16.2000.00110
Data decisione, Autorità:
25.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00110
Lugano
25 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
ottobre 2000 presentato da
contro
la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 4 marzo 1999 da
avv. __________
patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'599.05 oltre
interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, ossia limitatamente
a fr. 3'653.90 oltre accessori;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 4 marzo 1999 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 5'599.05 a saldo della sua nota
professionale 11 settembre 1997 (doc. G) emessa per le proprie prestazioni in
favore di quest’ultima nell’ambito di una causa di natura amministrativa che la
opponeva allo suo ex datore di lavoro, lo Stato del Cantone Ticino, volta ad
ottenere un aumento della rendita di uscita (doc. B-F). La convenuta ha
riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all'importo di fr. 520.- (fr.
500.- a saldo dell’onorario e fr. 20.- di spese), contestando per la rimanenza
l'onorario esposto dal legale, nonché le spese da questi fatturate. In merito
alle ore di lavoro poste alla base del calcolo dell'onorario (1295 minuti), la
convenuta ha riconosciuto all'istante un dispendio massimo di 9 ore, tempo che
considera più che sufficiente per lo studio e la trattazione della vertenza
oggetto della fatturazione controversa (causa promossa presso il Tribunale
amministrativo), ritenuto che l’istante si era contemporaneamente occupato
della conduzione della causa di natura assicurativa avente per oggetto la
stessa problematica e per la quale il suo onorario era stato coperto
dall'assicurazione di protezione giuridica __________ stipulata dalla
convenuta. A dipendenza di pretese carenze nella conduzione del mandato (errori
commessi nell'allestimento degli allegati di causa) e degli inconvenienti che
ne sono derivati alla convenuta (estromissione dall'assicurazione di protezione
giuridica, lungaggini della procedura dinanzi al TCA), questa ha riconosciuto
all'istante un onorario complessivo di soli fr. 500.-, pari al 35%
dell'onorario calcolato applicando una tariffa oraria di fr. 150.- per 9 ore.
La convenuta ha inoltre contestato le spese fatturate (fr. 509.-) ritenendole
eccessive e non comprovate.
-
Poiché
tra le varie censure della convenuta vi era anche quella attinente
all'applicazione della TOA, il segretario assessore ha sospeso la causa per
trasmetterla al Consiglio di moderazione per la tassazione; esso tuttavia, con
decisione 20 marzo 2000, ha dichiarato irricevibile l'istanza non trattandosi
di una vertenza che soggiace obbligatoriamente alla tariffa menzionata.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle prove
documentali dalle quali ha ritenuto provato il contenuto della nota
professionale dell’istante sia per quanto attiene all’onorario esposto, sia
alle spese -importi che il primo giudice ha giudicato conformi al lavoro svolto
dal legale nell'interesse della convenuta- ha accolto l’istanza limitatamente a
fr. 3'653.90 oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 1997. Egli ha infatti
dedotto dalla nota 11 settembre 1997 l’importo di fr. 1'945.75 (doc. 5) versato
dalla convenuta a titolo di acconto.
4.Con il presente gravame, la cui
tempestività –contestata dal resistente- è stata verificata da questa Camera,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto
di essere sentita per averle impedito di prendere conoscenza, e se del caso di
esprimersi, sul contenuto delle conclusioni scritte della controparte che non
le sono mai state intimate. Essa individua inoltre una violazione dell’art. 327
lett. e CPC nel fatto per il primo giudice di aver ignorato le prove
documentali da lei prodotte a sostegno delle sue contestazioni, prove che se
correttamente valutate avrebbero permesso di evidenziare gli errori commessi
dall’istante nella conduzione del mandato, e quindi di respingere la sua
pretesa salvo per quanto attiene all'importo di fr. 500.-
Con
osservazioni 29 novembre 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Lo
scritto 4 dicembre 2000 con il quale la ricorrente prende posizione in merito
alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il
CPC non prevede la possibilità di formulare delle controosservazioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente
rifiutati i necessari mezzi di prova.
In
concreto, le censure in punto a questo diritto non reggono.
Contrariamente
a quanto pretende la ricorrente, in caso di presentazione di conclusioni
scritte con contestuale rinuncia al dibattimento orale, possibilità prevista
dall'art. 119a cpv. 3 CPC, le parti non hanno la possibilità di esprimersi
sulle conclusioni avversarie che vengono formulate al solo indirizzo del
giudice: ciò che è null'altro se non la conseguenza della rinuncia al
dibattimento orale, condivisa dalla ricorrente. Il fatto quindi che il
segretario assessore non abbia intimato alla ricorrente le conclusioni scritte
19 maggio 2000 dell'istante, non configura violazione di norme di procedura e tantomeno
del diritto della parte di essere sentita. Per altro, ai fini dell'inoltro di
un rimedio di diritto, resta riservata alla stessa parte la possibilità di
consultare l'intero incarto costituito dal primo giudice, e ciò in ossequio,
anche qui, dello stesso diritto processuale della parte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 185, N. 676).
La
ricorrente considera un'ulteriore violazione del diritto di essere sentita il
fatto che il segretario assessore non si sia pronunciato sulla documentazione
da lei prodotta a comprova delle proprie contestazioni. Anche questa censura è
infondata, ritenuto che tra gli obblighi del giudice rientra unicamente quello
di sostanziare la propria decisione, indicando alle parti i motivi di fatto e
di diritto che l’hanno convinto a far propria una tesi piuttosto che l’altra (Cocchi/
Trezzini, op.cit., ad art. 285, m. 2), ma non anche quello di esprimersi su
tutte le prove prodotte o esperite, tantomeno su quelle che ha implicitamente
considerato irrilevanti ai fini del giudizio.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Controverso
tra le parti non è il carattere oneroso delle prestazioni dell'istante, bensì
la loro remunerazione.
Secondo
l’art. 398 CO il mandatario è tenuto a eseguire il mandato in modo diligente e
fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art.
321e CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
A
questo proposito la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante ha
svolto in modo corretto il mandato affidatogli, non può essere considerata
arbitraria, non essendo smentita dalle risultanze istruttorie, tantomeno dalle
prove documentali prodotte dalla convenuta, dalle quali non è possibile dedurre
una carente o cattiva conduzione del mandato. Il ventilato disordine
nell'allestimento degli allegati di causa non è stato provato e non ha comunque
impedito all’istante di garantire convenientemente la tutela degli interessi
della convenuta. Per quanto attiene alla quantificazione dell'onorario di
spettanza dell'istante, la conclusione del segretario assessore che ha ritenuto
corretto il dispendio orario esposto nonché la tariffa oraria di fr. 220.-, non
può essere censurata, fermo restando che l'importo riconosciuto dal primo
giudice dev'essere rettificato -nel senso auspicato dalla ricorrente- in fr.
4'655.- anziché fr. 4'748.35, correggendo cioè un errore di calcolo, ritenuto
che i 1295 minuti indicati nel dettaglio della nota (doc. Q) corrispondono
effettivamente a 21 ore e 35 minuti e non a 21 ore e 58 minuti.
In
merito al complesso delle ore fatturate dall’istante, il documento Q attesta in
modo dettagliato e puntuale le prestazioni svolte a favore della convenuta dal
22 marzo 1996 al 29 luglio 1997; dallo stesso si evince che il maggior
dispendio di tempo è attribuito ai colloqui con la cliente, mentre le ore
indicate per l’allestimento degli allegati di causa sono senz’altro adeguate.
Di modo che la decisione del segretario assessore di dare maggior credito alle
indicazioni contenute in questo documento, piuttosto che alle contestazioni non
comprovate della convenuta, non può essere censurata. Tantomeno può essere
considerata arbitraria l’applicazione da parte del segretario assessore di una
tariffa oraria di fr. 220.- siccome conforme al costo delle prestazioni
dell'avvocato: al riguardo basti indicare, come termine di riferimento, che la
tariffa oraria minima oggi riconosciuta è di fr. 250.-
- Il giudizio impugnato non può per contro essere completamente
condiviso laddove accoglie le spese esposte dall'istante nella misura richiesta
di fr. 509.-. A fronte delle contestazioni della convenuta, possono infatti
essere riconosciute al legale unicamente le spese comprovate e quelle
riconosciute, implicitamente o esplicitamente, dalla convenuta. Da un esame di
tutta la documentazione agli atti risultano accertate spese per complessivi fr.
442.70, importo che la convenuta è tenuta a versare all'istante. Infatti,
escluse poiché contestate e non comprovate (con la produzione in causa dei
documenti indicati o di copia degli stessi) risultano le seguenti poste:
fr.
6.- per bozza ricorso al Tram (29.07.96);
fr.
8.- per stampa seconda bozza ricorso (30.07.96);
fr.
40.- di fotocopie che la convenuta, senza essere stata smentita, sostiene di
avere ella stessa consegnate al legale (31.07.96);
fr.
5.90 per lettera a cliente (13.12. 96) e
fr.
5.- per seconda bozza al Tram (27.03.97).
Va
invece ammessa la posta di fr. 50.- per apertura dell'incarto, operazione
pacifica che non esige prova particolare.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato una parziale
arbitraria valutazione delle prove da parte del segretario assessore, ovvero
limitatamente alla quantificazione delle spese di spettanza dell'istante, deve
essere parzialmente accolto. Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art.
332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con
il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 3'483.30 (fr.
4'655.- di onorario + fr. 442.70 di spese + IVA del 6,5% dedotto l'acconto di
fr. 1'945.75), oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 1997, importo al quale non
può essere opposto in compensazione nessun credito, non avendo la convenuta
fornito prova alcuna a sostegno di tale sua richiesta.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per la prima sede
viene confermata nella misura stabilita dal segretario assessore, mentre per la
sede ricorsuale si tien conto della quasi totale soccombenza della ricorrente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 30 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
L'istanza 2 dicembre 1997 è parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ è condannata a versare
all'avv. __________
fr. 3'483.30 oltre interessi al 5% dal 2
dicembre 1997.
- La tassa di giustizia
di fr. 400.- e le spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico
dell'avv. __________ nella misura di 1/3 e
di __________ nella
misura dei 2/3. __________
rifonderà all'istante
fr. 500.- a titolo di indennità.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono interamente a suo carico, con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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