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Numero d'incarto:
16.2000.00120
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00120
Lugano
15 marzo
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
ottobre 2000 presentato da
avv. __________
e
contro
la sentenza 5 ottobre 2000 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 22 ottobre 1998 nei confronti di
con la quale gli istanti hanno chiesto il
pagamento di fr. 1'320.60 oltre interessi nonché
il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no__________dell'UEF di
Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo
giudice, ossia per fr. 785.30;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ e __________ sono comproprietari della particella __________
__________ costituita di un terreno e una stalla. Dal mese di giugno 1995 il
fondo è stato occupato da __________ sulla base di un comodato nell'ambito del
quale questi era tenuto alla manutenzione del fondo. A far tempo dall'estate
1998 il comodatario ha però trascurato la pulizia del fondo, tant'è che il
Municipio di Giubiasco è intervenuto presso i proprietari diffidandoli a voler
procedere in tal senso (doc. A e B). Poiché __________ non ha dato seguito alle
sollecitazioni verbali del 27 luglio e scritte del 24 agosto 1998 con le quali
gli istanti gli avrebbero intimato di eseguire al più presto la pulizia del
fondo, questi si sono rivolti al giardiniere __________, che per i lavori di
pulizia eseguiti il 3 settembre 1998 ha emesso, lo stesso giorno, una fattura
di fr. 1'320.60 (doc. E). Di questo importo gli istanti hanno chiesto in causa
la rifusione a __________, ritenendolo responsabile del danno subito a
dipendenza del mancato riordino del fondo. Il convenuto si è opposto alla
pretesa avversaria contestando di aver ricevuto una regolare messa in mora da
parte degli istanti, ai quali rimprovera in particolare di aver proceduto ai
lavori di manutenzione ad opera di terzi prima ancora che fosse scaduto il
termine assegnato loro dal Municipio (7 settembre 1998), privandolo così della
possibilità di procedervi egli stesso.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto entrambe le parti ugualmente
responsabili della spesa oggetto della presente azione: gli istanti perché
hanno ordinato la pulizia del fondo prima che scadesse il termine loro
impartito dal Municipio, impedendo così di fatto al convenuto di provvedervi
egli stesso; il convenuto per aver inizialmente riconosciuto di doversi
assumere parte della spesa (per poi negarlo). Il giudice di pace ha così accolto
l'istanza nella misura del 50%.
-
Con
il presente tempestivo gravame gli istanti insorgono contro la decisione del
giudice di pace, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver posto a loro carico una parte delle spese, cagionate
invece esclusivamente dall'inadempienza del convenuto il quale, nonostante sia
stato tempestivamente avvisato della necessità di procedere alla pulizia del
fondo, non vi ha provveduto, rendendo così superflua una sua ulteriore messa in
mora come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Mentre
non è contestato che nell'ambito di un contratto di comodato, quale quello che
vincolava le parti, spetta al comodatario assumersi le spese ordinarie per la
conservazione della cosa (art. 307 cpv. 1 CO), né essendo sorto problema alcuno
sulla qualifica dell'intervento litigioso, controversa tra le parti rimane la
questione di sapere se al convenuto possano essere caricate le spese sostenute
dagli istanti per il riordino e la pulizia del fondo.
La conclusione del giudice di pace secondo cui, anticipando
l'esecuzione dei lavori di pulizia del fondo da parte di terzi al giorno 3
settembre 1998, gli istanti non hanno dato al convenuto la possibilità di
procedervi lui stesso entro il termine del successivo 7 settembre non è arbitraria.
Al proposito va infatti rilevato che se il convenuto non ha contestato di
essere stato sollecitato telefonicamente già nel mese di luglio a rimettere in
ordine il fondo oggetto del comodato, e ciò in seguito a una prima missiva
dell'ente pubblico, non risulta che gli sia stato fissato un termine per
procedervi. Elemento necessario questo al fine dell'esigibilità della
prestazione che è presupposto per una prestazione sostitutiva (Wiegand,
in Commentario basilese, 1996, art. 98 CO, N. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 7, vol. II, N. 2590).
D'altra parte, gli fosse stato fissato un termine, esso sarebbe stato superato
-secondo quanto sostengono gli istanti- da un'ulteriore loro sollecitazione,
inviata questa volta nella forma scritta e per plico raccomandato. Sennonché
essi stessi non hanno prodotto copia di tale scritto (agli atti è presente solo
la ricevuta postale e fotocopia della busta: doc. C e D) e neppure hanno
sostenuto di aver fissato un termine al convenuto per l'esecuzione dei lavori.
Appare così verosimile, in base a quanto ha ammesso il convenuto in sede di
contraddittorio 22 ottobre 1998, che allo scritto del 24 agosto siano state
semplicemente allegate le comunicazioni del Comune di __________ (doc. A e B)
nella seconda delle quali (in ordine di tempo) veniva fissato ai proprietari
del fondo il termine ultimo del 7 settembre 1998, con l'avvertimento che
-trascorsa infruttuosa quella data- l'ente pubblico sarebbe intervenuto esso
stesso, addebitando loro l'intera spesa. Valesse anche l'ipotesi che con
l'invio di quel documento al comodatario, i comodanti intendessero fissargli
quello stesso termine per l'esecuzione dei lavori, questi non ha comunque preso
conoscenza di quell'invio, trovandosi lontano dal suo domicilio (il fatto è
ammesso dagli istanti anche in questa sede), onde non se ne può concludere che
egli sia stato messo debitamente in mora. Infatti, la mora del debitore
presuppone la sua interpellazione da parte del creditore (art. 102 cpv. 1 CO).
Orbene, se è vero che quest'interpellazione non soggiace a particolari
requisiti di forma, trattandosi di una semplice comunicazione del creditore al
debitore con la quale il primo chiede al secondo l’adempimento
dell’obbligazione entro un determinato termine (Wiegand, op. cit., n. 5
e 7 ad art. 102 CO), è altrettanto vero che essa è soggetta al principio della
ricezione. Ciò significa che per esplicare i propri effetti deve giungere nella
sfera del destinatario, di modo che la sua presa di conoscenza dipenda
unicamente da quest'ultimo (Wiegand, op.cit., n. 7 ad art. 102 CO).
In
concreto, anche se il convenuto fosse stato a conoscenza dello stato di incuria
in cui si trovava il fondo e della necessità di procedere al suo ripristino,
l'art. 107 cpv. 1 CO avrebbe imposto al creditore l'obbligo di fissare un
termine al debitore inadempiente. Ciò che i ricorrenti pretendono di aver
fatto, senza tuttavia essere in grado di provarlo, malgrado la contestazione
del convenuto.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, non potendosi concludere all'arbitrarietà del risultato
cui è giunto il primo giudice (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere
respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza (art.148 CPC) mentre alla controparte che non ha
formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico.
-
Intimazione:
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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