Civil cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.2000.2Outro Tribunal17 de mar. de 2000Dismissed

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The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation appeal filed against a justice-of-the-peace judgment that had ordered payment of CHF 1,565 and rejected the debtor’s opposition. The Chamber held that the written appeal did not satisfy the mandatory formal requirements of Art. 329 CPC because it failed to specify proper requests and did not contain the necessary factual and legal grounds. Instead, the appellant raised substantive objections to the underlying claim for the first time, which was too late. The appeal was therefore declared null, and the appellant was ordered to pay CHF 50 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal. The cassation complaint is void if it does not contain the relief sought and the factual and legal reasons supporting the alleged ground of cassation, at least in an articulated form. Mere repetition of substantive objections to the opposing claim, or the invocation for the first time of new facts, evidence or defenses, does not satisfy the formal burden. Pursuant to Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, manifestly inadmissible complaints may be decided summarily. Costs follow the principle of defeat under Art. 148 CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.2

Data decisione, Autorità: 17.03.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00002

Lugano 17 marzo 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'565.- oltre interessi nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 novembre 1999 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto 1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con scritto 21 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni- le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329 CPC

Decisão extraída

The appeal was null because it did not set out admissible requests and sufficient factual and legal grounds identifying a cassation reason.

Fundamentação extraída

The appellant merely repeated late substantive objections to the claim instead of criticizing the judgment’s evidentiary findings or legal reasoning; new facts, evidence, and objections are barred at this stage.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs

Decisão extraída

The costs of CHF 50 were charged to the appellant as the losing party.

Fundamentação extraída

Costs follow the principle of defeat under Art. 148 CPC.

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