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Numero d'incarto:
16.2000.9
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00009
Lugano
22 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
gennaio 2000 presentato da
rappr. da __________
contro
la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del
circolo di Balerna nella causa a procedura speciale in materia di locazione
promossa con istanza 15 novembre 1999 da
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'085.25 oltre interessi a
titolo di
risarcimento
danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 15 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ -con la
quale ha concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
e un'autorimessa di proprietà di quest'ultima a _________ (doc. A)- al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1'085.25, importo corrispondente al danno subito
dal proprio veicolo a dipendenza della difettosità della porta basculante
dell'autorimessa, abbattutasi sul medesimo (doc. C);
che
con sentenza 10 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Balerna,
giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto
la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito,
rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 24 gennaio 2000, __________ (rappresentata
dall'amministrazione dell'immobile) è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lett. a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente ha innanzi tutto eccepito
l'incompetenza per materia del giudice adito, al quale ha pure rimproverato la
violazione dell'art. 295 cpv. 1 CPC per non aver convocato le parti a una
seconda udienza;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l'art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando emana da un giudice incompetente;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalla competenza dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che
deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il
diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che
attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli
art. 404 segg. CPC;
che
nel caso di specie, trattandosi di una pretesa risarcitoria derivante da un
rapporto di locazione, tant'è che a fondamento della medesima vi è un preteso
difetto della cosa locata (porta autorimessa), la stessa rientra nella
definizione delle controversie in materia di locazione, escluse dalle
competenze del giudice di pace;
che
in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli
atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata
deve quindi essere dichiarata nulla;
che
a titolo abbondanziale va rilevata l'infondatezza della censura ricorsuale
relativa alla presunta violazione dell'art. 295 CPC da parte del primo giudice,
disposto secondo il quale "se le parti, o una di esse, non compaiono
all'udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza ed
alle prove addotte", senza essere tenuto, come lo prevedeva la stessa
norma prima della modifica entrata in vigore il 1° marzo 1995, a convocare le
parti per una seconda udienza;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione13 gennaio 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di
Balerna è dichiarata nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ verserà alla
ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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