AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2001.00010
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00010
Lugano
20 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 23 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 7 aprile 2000 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'170.65 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte in ordine
dal primo giudice che si è dichiarato
territorialmente
incompetente a dirimere la vertenza,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
L’11
ottobre 1989 __________ ha sottoscritto con la __________ di __________, e
meglio presso la sua agenzia di __________ dov’era domiciliato, un contratto di
conto corrente sulla base del quale ha ottenuto in mutuo dall’istituto di
credito diverse somme di denaro per un ammontare complessivo, al 24 agosto
1993, di Lit. 14'776'859. Nonostante il rimborso del capitale mutuato, la banca
rivendicava in data 7 aprile 2000 un credito di fr. 5'170.65 a saldo degli
interessi e di ogni sua ulteriore spettanza, importo per l’incasso del quale ha
convenuto in giudizio __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Locarno, come giudice del suo attuale domicilio. Il convenuto si è opposto alla
pretesa avversaria, contestando preliminarmente la competenza territoriale del
Pretore adito poiché le parti avevano pattuito una proroga di foro in favore
dei tribunali italiani della giurisdizione in cui si trova la sede centrale
della banca, ovvero __________; nel merito ha contestato il benfondato della
pretesa di parte istante. L’eccezione di incompetenza territoriale è stata contestata
dall’istante secondo cui l’art. 20 delle Condizioni generali (CG) del contratto
di conto corrente (doc. U) non prevede un foro esclusivo, nel senso che non le
preclude la possibilità di convenire la controparte dinanzi al giudice del suo
attuale domicilio.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la natura
internazionale della lite, l'applicabilità dell'art. 17 della Convenzione di
Lugano (CL) e la validità dal punto di vista formale della clausola di proroga
di foro di cui all’art. 20 delle Condizioni generali della banca sottoscritte
dal convenuto, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha quindi
respinto in ordine l'istanza. Il primo giudice ha infatti attribuito carattere
esclusivo alla proroga di foro pattuita dalle parti, mentre non ha ritenuto
applicabile l’art. 17 n. 4 CL, considerando che le circostanze non permettono
di concludere che la clausola di cui all'art. 20 CG sia stata sottoscritta in
favore dell’istante, così che potesse scegliere di convenire in giudizio la
parte avversa al domicilio di questa o al foro stabilito convenzionalmente.
-
Con
il presente tempestivo gravame la banca istante è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. b CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi erroneamente dichiarato incompetente
a dirimere la vertenza, ritenendo a torto esclusiva la clausola di proroga di
foro di cui all’art. 20 delle CG del contratto bancario di conto corrente.
Con
osservazioni 5 marzo 2001 controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza. Nel caso concreto,
la sentenza impugnata, in quanto nega la competenza del giudice adito, è una
decisione d'ordine che respinge la domanda di merito senza verificarne il fondamento;
in questa sede essa va quindi esaminata sotto il solo profilo della competenza
(Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 7). Comunque,
correttamente, il presente ricorso è limitato a questo aspetto della lite.
-
Non
è controverso e dev'essere condiviso:
– che la fattispecie ha
carattere internazionale poiché le parti della vertenza hanno il loro domicilio
(sede) in Stati diversi;
– che alla lite si
applica la Convenzione di Lugano, sia perché entrambi i Paesi interessati hanno
sottoscritto quel trattato (SJZ 1994, 333), sia perché la lite è sorta
dopo l'adesione della Svizzera al medesimo (SJZ cit.; Donzallaz Y.,
La Convention de Lugano, Berna 1998, vol. III, N. 6672 e 6673; Kropholler J.,
Europäisches Zivilprozessrecht, Heidelberg 1998, ed. 6, art. 17 CL, N. 11);
– che la validità
formale di una proroga di foro (art. 17 n. 1 CL) si giudica in base ai criteri
della Convenzione stessa (DTF 124 III 139; 125 III 112) prescindendo da
regole formali predefinite e facendo ricorso a interpretazione autonoma (Donzallaz,
op. cit., N. 6797 e 6798);
– che, comunque, in
quest'ambito è sufficiente la pattuizione in forma scritta (art. 17 n. 1 lett.
a CL; SJZ cit.; ), in particolare anche sulla base di CG (Kropholler,
op. cit., art. 17 CL, N. 31) e, al limite –prescindendo dall'accettazione
scritta– sulla sola effettiva possibilità di conoscenza (Campeis/De
Paoli, La procedura civile internazionale, Padova 1996, pag. 210);
– che, in concreto,
l'art. 20 delle CG della banca istante, sottoscritte da entrambe le parti,
adempiono questi requisiti; anzi, le CG dell'istituto istante, oltre alla firma
di consenso del contraente, ne hanno richiesto una seconda quale dichiarazione
di approvazione specifica, in particolare anche in relazione all'art. 20 (Deroga
di competenza giudiziaria ) (doc. U);
– che la citata norma
che prevede come foro competente per ogni controversia che potesse sorgere
tra il correntista e l'azienda di credito in dipendenza di rapporti di conto
corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura …... quello nella cui
giurisdizione trovasi la sede centrale dell'azienda di credito presso la quale
si è costituito il rapporto, configura una valida proroga di foro in favore
del giudice o dei tribunali italiani della sede centrale dell'istante che si
trova pacificamente a Verbania–Intra.
-
Secondo
l'art. 17 n. 1 CL qualora le parti abbiano convenuto la competenza di un
giudice e dei giudici di uno Stato contraente, la competenza esclusiva spetta
loro. La cifra 4 di questa stessa norma prevede l'eccezione per cui se una
clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto
delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente
ai sensi della Convenzione. La dottrina considera che la proroga di foro
dev'essere considerata a favore di una soltanto delle parti se ciò emerge
esplicitamente dalla pattuizione stessa (SJZ cit.; Kropholler,
op. cit., art. 17, N. 101) –ciò che nella fattispecie non è dato– oppure se la
stessa conclusione si deduce interpretativamente dalla volontà comune delle
parti al momento della pattuizione (SJZ cit.). Giacché la norma in esame
costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale di cui all'art. 17 n. 1
CL, dev'essere interpretata restrittivamente, nel senso che la volontà di
avvantaggiare una parte rispetto all’altra deve emergere chiaramente dal
contenuto della clausola, dall'insieme degli indizi che emergono dal contratto
o dalle circostanze del caso concreto (Killias , Die Gerichtsstandsvereibarungen
nach dem Lugano–Übereinkommen, 1993, pag. 225 e 226; SJZ cit.; Kropholler,
op. cit., art. 17, N. 102). In particolare, per dimostrare un vantaggio
particolare a favore di una parte, non basta che la proroga preveda la
competenza dei tribunali ove la stessa parte ha il suo domicilio (Killias,
op.cit., pag. 226; Donzallaz, op.cit., n. 6480), né il fatto in sé che
la proroga sia pattuita sulla base di CG imposte da quella parte e accettate
dall'altra affinché il negozio di base potesse essere concluso (Kropholler,
op. cit., art. 17, N. 103): se ne deduce che –in ogni caso– il giudice deve verificare
le caratteristiche della pattuizione e il contesto in cui è stata conclusa (SJZ
cit.; Gaudemet–Tallon, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, 1993,
pag. 92, n. 136).
-
Nel
caso di specie, va tenuto conto di questo segue: che la proroga di foro è stata
proposta dall'istante nell'ambito di un testo predefinito di CG allestito
dall'Associazione Bancaria Italiana (doc. U) e perciò verosimilmente adottato
da più di un istituto di credito di quel Paese; che tale testo contiene diverse
disposizioni intese a creare in favore delle banche facilitazioni di varia natura
che si giustificano considerando il numero sicuramente molto alto di clienti
per ogni istituto di credito, ossia di partners contrattuali (così, ad esempio,
l'art. 5 sul diritto di pegno e di ritenzione della banca, l'art. 8
sull'approvazione tacita delle chiusure periodiche, l'art. 16 sulla facoltà
della banca di modificare le condizioni contrattuali, ecc.) e che il cliente
della banca è perfettamente cosciente, sottoscrivendo le CG e quindi anche la
proroga di foro per ogni eventuale controversia, di accettare ciò che conviene
alla banca: non per questo si deve concludere che egli abbia dovuto rinunciare
alla propria autonomia, né, in concreto, il convenuto accenna a problematiche
di questo genere. Rileva invece il convenuto di aver avuto un interesse proprio
nel sottoscrivere la proroga di foro poiché, a quel momento, il suo domicilio si
trovava nello stesso ambito giurisdizionale della sede centrale della banca.
Sennonché, a prescindere dall'improponibilità di questa nuova allegazione (art.
321 CPC) non è credibile che egli –come sembra voler sostenere– non avrebbe
sottoscritto la proroga di foro se avesse avuto un altro domicilio in Italia
(che non coincidesse con la giurisdizione prevista dalla proroga), o se
addirittura avesse residenza all'estero. Dev'essere infatti osservato che la
clausola di proroga del foro pattuita con la banca gli era talmente poco
presente che, convenuto davanti al Pretore di Locarno, si è limitato a
contestare il merito dell'istanza (cfr. risposta nel verbale di contraddittorio
29 maggio 2000), mentre ha sollevato l'eccezione in esame solo quando il suo patrocinatore
ha preso atto delle CG (doc. U), prodotte dalla banca con le allegazioni di
replica. Comunque, il fatto che le parti, all'apertura del conto corrente,
avessero domicilio nello stesso ambito geografico, è un caso del tutto fortuito
che non può essere determinante ai fini dell'interpretazione sulla portata
della proroga di foro. Irrilevanti appaiono poi le ulteriori motivazioni del
primo giudice a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 17 n. 4 CL: infatti, da
un lato, la Convenzione prescinde dalla nazionalità delle parti (art. 2 cpv. 1
CL) e, dall'altro, è irrilevante che alla lite si applichi o no il diritto
italiano che, contrariamente a quanto sembra di capire, può essere applicato
anche da giudici esteri. Da ultimo, si osserva che non può costituire abuso di
diritto il fatto che l'istante, ancorché al beneficio di una proroga di foro in
favore della propria sede, preferisca convenire il cliente davanti al giudice
del domicilio di questi: si tratta infatti di un diritto previsto esplicitamente
dalla legge. D'altra parte, il giudice non ha poteri limitativi, oltre quelli
conferitigli dalla Convenzione, in particolare a fronte di clausole di proroga
del foro considerate abusive (Donzallaz, op. cit., n. 6754). Né può
equivalere ad abuso di diritto a carico di una parte del processo la
circostanza (ammessa da una parte della dottrina) che la facoltà prevista
dall'art. 17 n. 4 CL possa creare una certa incertezza giuridica (Gaudemet–Tallon,
op. cit., pag. 92; Killias, op. cit., pag. 227).
-
Trovando
applicazione l'art. 17 n. 4 CL, va ancora esaminato se il giudice svizzero del
domicilio del convenuto è giudice competente ai sensi della Convenzione (art.
17 n. 4, ultima frase). La questione non è controversa; comunque tale
competenza è prevista sia dall'art. 2 CL, per quanto riguarda la giurisdizione
svizzera, sia –ne fossero date le premesse sostanziali– dall'art. 14 cpv. 2 CL.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato (art. 327 lett. b CPC), dev'essere accolto con il
conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché abbia a pronunciarsi
sul merito della lite.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
23 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Locarno–Città è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
- Le spese del presente giudizio,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale
rifonderà alla ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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