AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00015
Data decisione, Autorità:
28.05.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00015
Lugano
28 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare due ricorsi per
cassazione 26 marzo 2001 presentati da
patr. dall'avv__________
contro
la sentenza 12 febbraio 2001 e il decreto di
concessione dell'assistenza giudiziaria 13 febbraio 2001 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2000 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 6'957.35
oltre
accessori
di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 27 ottobre 2000
del
Segretario
assessore della Pretura di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
sentenza 27 ottobre 2000 il segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona, in accoglimento dell'istanza il 26 settembre 2000 inoltrata da
__________già __________ ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta da __________ al PE no. __________dell'UEF di Bellinzona, fattole
notificare per l'incasso di fr. 6'957.35. L'importo rivendicato dalla
procedente corrisponde al saldo dovutole sulla base del contratto di leasing
sottoscritto il 19 gennaio 2000 da __________ (marito dell'istante) in veste di
contraente e da questi disdetto l'8 maggio 2000 (doc. G), avente per oggetto
un'autovettura __________ L'istante ha sottoscritto il contratto come responsabile
solidale (doc. E).
-
Con
l'istanza in esame __________ ha chiesto il disconoscimento del debito per
l'importo posto in esecuzione, contestando la validità del titolo sul quale
__________ ha basato l'esecuzione. L'istante ha infatti sostenuto di non essere
vincolata al contratto, avendo sottoscritto il medesimo per timore ragionevole
causatole dal marito (art. 29 CO) il quale, approfittando del suo precario
stato di salute e avendole inflitto percosse fisiche in altre occasioni
(attestate dal certificato medico doc. D), l'ha costretta a firmare il
contratto di leasing in discussione. Il contratto, del quale l'istante non era
neppure parte, sarebbe in ogni caso nullo nei suoi confronti poiché essa non
aveva la volontà di impegnarsi solidalmente con il marito al pagamento dei
canoni leasing, la sua firma in calce al medesimo potendo essere considerata
unicamente quale garanzia a favore della convenuta (fideiussione) e come tale
assoggettata a presupposti formali (atto pubblico) che in concreto non sono
dati (art. 493 cpv. 2 CO). L'istante ha inoltre chiesto -in caso di vittoria-
che le spese relative alla procedura di rigetto fossero addebitate alla
convenuta e ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
La
convenuta -rappresentata al contraddittorio da __________ ha contestato
l'istanza ribadendo la validità del contratto di leasing, rispettivamente
dell'impegno di pagamento assunto dall'istante unitamente al marito in qualità
di debitrice solidale ai sensi dell'art. 143 CO.
- Con
sentenza 12 febbraio 2001 il segretario assessore, facendo propria l'eccezione
sollevata al dibattimento finale dall'istante secondo la quale la convenuta non
era validamente rappresentata in giudizio poiché __________ non gode della
legittimazione alla rappresentanza processuale, ha dichiarato nulli tutti gli
atti compiuti da quest'ultimo, in particolare le sue comparse in giudizio e la
deposizione del teste proposto dalla società convenuta. Giudicando di
conseguenza sulla base delle sole allegazioni di parte istante e sui documenti
da questa prodotti, il primo giudice ha nondimeno respinto l'istanza, non
ritenendo provato che al momento della conclusione del contratto di leasing il
suo consenso fosse viziato, in particolare perché indotta dalle minacce del
marito a sottoscrivere il documento. Valutando la portata dell'impegno assunto,
il segretario assessore ha considerato l'istante debitrice solidale del marito
nei confronti della convenuta e non garante.
In
merito alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante,
nonostante non abbia ritenuto provati i presupposti dell'indigenza e dell'esito
favorevole della lite, con decreto 13 febbraio 2001 il segretario assessore
l'ha ammessa limitatamente alla copertura delle tasse e spese giudiziarie.
- Con
separati ricorsi 26 febbraio 2001, ai quali è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 7 marzo 2001, __________ è insorta contro la sentenza di merito e
contro il decreto sull'assistenza giudiziaria, postulando il loro annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327
CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per non
aver considerato viziato e quindi non vincolante il contratto di leasing.
Critica inoltre il primo giudice per non essersi pronunciato sulla sua domanda
intesa ad addebitare i costi della procedura di rigetto alla convenuta (art.
327 lett. f con rinvio all'art. 340 lett. a CPC) e impugna il decreto
sull'assistenza giudiziaria per non esserle stato concesso anche il gratuito
patrocinio.
Ai
ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni.
In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi presentati contro la sentenza
12 febbraio e il decreto 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona vengono decisi con un’unica motivazione
siccome riferiti alla stessa lite.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un
diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
L’azione
di disconoscimento del debito è di diritto sostanziale (Giliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3. ed., p. 155; D. Staehelin,
in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 14 ad
art. 83 LEF). In essa il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare
il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare
le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza
del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini
anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep.
1986 p. 89; Gilliéron, op. cit., p. 156; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270; D. Staehelin,
op.cit., n. 55 ad art. 83 LEF).
Nel
caso concreto, incombeva quindi alla convenuta di dimostrare il benfondato del
credito di fr. 6'957.35 fatto valere sulla base del contratto di leasing,
mentre l'istante avrebbe dovuto provare di non esservi vincolata.
- Per
quanto riguarda l'eccezione fondata sull'art. 29 CO la ricorrente incentra la
sua critica sulla valutazione del certificato medico agli atti (doc. D) che
renderebbe almeno verosimile la fattispecie su cui essa si fonda. Sennonché se
è vero che il documento accerta maltrattamenti subiti dalla moglie, a dire di
questa addebitabili al marito, quegli stessi episodi sono di almeno sei mesi
successivi alla firma del contratto di leasing e non sono confortati da nessun
altro elemento dell'istruttoria. Né v'è prova o indizio di quella situazione
gravemente invalidante e durevole nel tempo, lamentata dall'istante a causa del
suo stato di salute e da lei descritta in causa come componente fattuale su cui
s'è poi inserito il comportamento del marito. Così che, contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice non contraddice
manifestamente le risultanze istruttorie e non è pertanto arbitraria; da quelle
non è infatti emersa la prova che al momento della sottoscrizione del contratto
la volontà dell'istante fosse in qualche modo viziata in particolare perché
indotta a firmare per timore ragionevole ai sensi dell'art. 29 CO, prova che
competeva all'istante apportare (Schwenzer, in Commentario di Basilea,
1996, n. 16 ad art. 29 CO).
D'altra
parte, almeno a titolo abbondanziale e a conforto della conclusione impugnata,
può essere osservato che, davanti al primo giudice, l'istante aveva anche
sostenuto di essere assolutamente disinteressata all'acquisto della vettura Subaru
per tutta una serie di motivi d'ordine finanziario e pratico. Sennonché tale
atteggiamento dell'istante appare sconfessato dal __________, dipendente
dell'autorimessa convenuta e persona che aveva condotto in prima persona le
trattative per la compravendita della vettura, il quale ha descritto l'istante
attiva nelle trattative almeno al pari del marito e anche in assenza di questi
e personalmente interessata a un oggetto che avesse determinate
caratteristiche. Prova che escluderebbe l'eccezione del timore almeno per
quanto riguarda l'acquisto del veicolo in sé e che costituisce un pesante
indizio contrario alla tesi dell'istante anche in merito alla sua
formalizzazione nel contratto di leasing in discussione. Né v'è motivo,
contrariamente a quanto afferma il primo giudice, per escludere dall'incarto la
prova testimoniale raccolta. Infatti, ancorché la decisione impugnata sia
corretta in relazione alla mancanza di un presupposto processuale e alla
nullità degli atti compiuti dal preteso rappresentante della società convenuta,
le sue conseguenze non toccano la prova testimoniale in quanto proposta da
quella parte. E ciò perché l'ordinanza con cui il giudice ammette le prove
proposte dalle parti ha un effetto processualmente novativo, nel senso che le
prove proposte da una parte, quando sono state ammesse dal giudice, divengono
prove comuni delle parti, ossia del processo, poiché giudicate necessarie e
pertinenti all'accertamento o al chiarimento di fatti incerti o non provati (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, art. 184, m. 5); tant'è che l'elenco delle prove
ammesse non può poi essere mutato per l'iniziativa di una o dell'altra parte
che le avevano proposte, ma comporta la modifica dell'ordinanza sulle prove in
base alla procedura prevista dall'art. 182 cpv. 3 CPC.
-
Quanto
alla portata giuridica dell’impegno assunto, la ricorrente ripropone in questa
sede la tesi circa l'esistenza di una fideiussione che sarebbe nulla per il
mancato ossequio delle formalità di legge. Sennonché, a sostegno di questa
qualifica del suo impegno l'istante non ha allegato nulla e neppure ha
dimostrato che la volontà delle parti non corrispondesse alla terminologia
utilizzata che identificava l'intervento dell'istante quale debitrice solidale
con il marito nei confronti della convenuta (doc. E). A questo proposito va
rilevato che al di là del rapporto di compravendita, l'impegno preso
nell'ambito del contratto di leasing è formulato in modo talmente chiaro
("Respons. solid.: __________ ": doc. E), da escludere qualsiasi
interpretazione nel senso di una fideiussione (DTF 111 II 285). E'
d'altra parte irrilevante ai fini dell'esistenza del rapporto di solidarietà
tra i coniugi __________ nei confronti della convenuta il fatto che l'istante
fosse o no parte al contratto di leasing; infatti, un rapporto di solidarietà -se
non è previsto per legge- si costituisce con un accordo in tal senso, esplicito
o per atti concludenti, secondo il quale ogni debitore autonomamente promette
l'adempimento dell'intero debito (Schnyder, in Commentario basilese,
1996, ed. 2, art. 143 CO, N. 2, 6 e 7). Se ne deduce che il denunciato abuso di
diritto della convenuta (ricorso, ad 13) non ha giustamente trovato conferma
davanti al primo giudice.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione
delle prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto. A
dipendenza di tale esito diviene superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali,
in specie quella secondo la quale il primo giudice avrebbe omesso di esprimersi
sulla domanda di addebito alla convenuta delle spese della procedura di rigetto
dell'opposizione e quella relativa alla rappresentanza della stessa parte in
quella procedura precedente, ormai cresciuta in giudicato.
-
Per
quanto attiene al decreto che -pur esonerandola dal pagamento delle tasse e
delle spese - ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio, va
appena osservato che, a prescindere dal presupposto dell'indigenza indiziato
dal certificato comunale (doc. H), il primo giudice ha semmai emesso un
giudizio opinabile laddove ha accolto, ancorché parzialmente, la domanda di
assistenza giudiziaria: una corretta valutazione delle probabilità di esito
favorevole dell'istanza avrebbe infatti potuto indurlo a negare tempestivamente
ogni beneficio pecuniario alla parte richiedente.
-
Anche la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria
formulata da __________ in questa sede non può essere accolta non già solo in
considerazione dell'esito del ricorso, ma perché lo stesso appariva, già dopo
un primo esame, sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
-
Alla
convenuta che non ha formulato osservazioni ai ricorsi non vengono assegnate
ripetibili per questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. I
ricorsi per cassazione 26 febbraio 2001 __________ sono respinti.
-
La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria 26 febbraio 2001 di
__________ è respinta.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.–,
sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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