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Numero d'incarto:
16.2001.00017
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00017
Lugano
12 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di
Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 1° dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 1° dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'363.75, importo corrispondente
ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 1996;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di
fissazione dei contributi 5 ottobre 1999, regolarmente passata in giudicato;
che
l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza contestando di aver
ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo la
parte istante provato la regolare intimazione all'escusso della decisione 5
ottobre 1999 sulla quale è basata l'esecuzione; il giudice ha pure respinto la
richiesta dell'escusso tendente al riconoscimento di un'indennità a titolo di
ripetibili;
che
con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo
giudice non gli ha riconosciuto nessuna indennità processuale nonostante
l’integrale accoglimento della sua domanda;
che
con scritto 6 aprile 2001 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a
procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare
la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese
dalla stessa sostenute;
che
se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no
alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai
unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve
attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le
spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in
questo senso DTF 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1997, § 13, n. 11);
che
questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata
dal testo del cpv. 2 (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore
ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto
che questa sia stata richiesta oppure no;
che
nel caso di specie, di fronte all'esplicita richiesta del convenuto, il giudice
era quindi tenuto a riconoscergli un’equa indennità per compensare il dispendio
di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;
che
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con
particolare riferimento all’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da
parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che
in quest'ambito la Camera giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso in
virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per
questa sede.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 8 marzo 2001 dell'avv. __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 16 febbraio 2001 del
Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente
giudicato:
- La
tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto
un'indennità di fr. 50.-.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. L'istante verserà all'avv.
__________ un'indennità di fr. 50.-
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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