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RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2001.00032
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00032
Lugano
16 maggio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 26 aprile 2001 presentato da
contro
la
sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 gennaio 2001 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'655.45 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di __________, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 30 gennaio 2001
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 5'655.45 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della carta
__________ no. __________rilasciata a quest'ultimo;
che
con sentenza 21 febbraio 2001 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 26 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
in concreto lo scritto 26 aprile 2001 di __________, non adempie i requisiti sopra
menzionati poiché non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del
primo giudice, limitandosi a contestare l’utilizzo da parte di quest'ultimo
della lingua italiana a lui sconosciuta;
che
per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera dei giudici del Canton
Ticino, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle
quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti
con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può
prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura
degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975, 302; 1987, 149; DTF
102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che
l'art. 117 CPC, applicabile alla causa in esame, prescrive l'obbligo che il processo
si svolga in lingua italiana;
che
comunque il ricorrente nemmeno ha sollevato la questione davanti al primo giudice
poiché si è disinteressato del procedimento, pur avendo capito -come ammette-
di aver ricevuto scritti dall'autorità giudiziaria che verosimilmente lo
concernevano;
che
pertanto l'impugnazione in esame dovrebbe essere considerata nulla a causa del
suo contenuto;
che
anche il presente allegato ricorsuale è steso in lingua tedesca, ciò che in sé
potrebbe comportarne la ricevibilità (a prescindere dal suo contenuto) con
l'assegnazione di un termine per presentarne traduzione in lingua italiana;
che
tuttavia ciò non avviene poiché tale assegnazione di termine ha luogo soltanto
se il ricorso è tempestivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 117, m. 7),
ciò che non è dato in concreto;
che
infatti, giacché il ricorso è proponibile nel termine di 20 giorni dalla
notifica della sentenza -art. 328 cpv. 1 CPC- avvenuta in concreto il 2 marzo
2001, ossia alla scadenza del termine di giacenza dell'invio raccomandato n.
__________contente la sentenza di prima istanza, l'impugnativa del 28 aprile
2001 (data dell'invio postale LSI) è ampiamente tardiva e perciò irricevibile;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è
irricevibile poiché tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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