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Numero d'incarto:
16.2001.00035
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00035
Lugano
30 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da
(rappr.
__________)
contro
la
sentenza 7 maggio 2001 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 10 aprile 2001 nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 10 aprile 2001 lo
__________, per il tramite della Sezione delle finanze, ha chiesto il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 151.50 oltre interessi, corrispondenti
all'imposta dallo stesso dovuta per il 2000 quale proprietario di tre cani (fr.
150.-) e all'importo relativo al pagamento di tre placchette (fr. 1.50);
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la fattura 14 gennaio
2000 (n. __________) e la relativa diffida di pagamento 7 marzo 2000 della
Sezione cantonale delle finanze;
che
al contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non potendo
desumere dalla documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF;
che
con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente negato alla documentazione prodotta carattere esecutivo e ciò nonostante
l'importo rivendicato sia espressamente fissato in una norma di legge che
impone al proprietario di cani l'obbligo di pagamento di una tassa annua di fr.
50.- per soggetto (art. 2 Legge concernente l'imposta sui cani);
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni
delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto
pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.
80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che
nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente,
il fatto che l'art. 2 della Legge concernete l'imposta sui cani preveda
l'ammontare dell'imposta nonché la facoltà di incasso da parte del Cantone, non
basta per attribuire a una semplice fattura carattere esecutivo;
che
infatti per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la
richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione,
ossia di un provvedimento adottato dall'autorità "iure imperii", in
un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e
obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT
II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119);
che
questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che
contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto
ordinario;
che
l'indicazione di simile rimedio deve figurare nella decisione (D. Staehelin,
op.cit., n. 127), unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/Hertig
in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin, op.cit., n. 110 segg.);
che
nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti
sopra menzionati, non potendo a tal fine bastare la sola richiesta di pagamento
costituita dalla fattura 14 gennaio 2000 (D. Staehelin, op.cit., n.
120);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione
delle prove documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte
del primo giudice, deve essere respinto;
che
tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha
formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Motivi per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 dello __________ o è
respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
dello __________ o.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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