Late prescription objection inadmissible in cassation

16.2001.54Outro Tribunal13 de set. de 2001Dismissed

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The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed two identical cassation appeals against first-instance rulings that had definitively lifted the debtor’s opposition in enforcement proceedings for tax debts. The appellant argued that the fiscal claims were time-barred. The court held that prescription, being a relative defence, is not examined ex officio and cannot be invoked for the first time in cassation. It also noted that the legal-aid request was not clearly admissible because it had been sent by ordinary mail and was in any event unmotivated. No fees or costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 81 LEF; Art. 320, 321 cpv. 1 lett. b, 313 bis and 331 cpv. 1 CPC: the objection of relative prescription to a public-law claim is not reviewed ex officio and, if not raised before the first instance, cannot be introduced for the first time on cassation. In cassation proceedings, new objections are inadmissible. Where the appeal is manifestly unfounded or inadmissible, the court may decide by brief reasoning without hearing the adverse party; in exceptional circumstances it may waive costs.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.54

Data decisione, Autorità: 13.09.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00054 16.2001.00055

Lugano 13 settembre 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 21 luglio 2001 presentati da


contro

le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 47b/01/S e inc. 48b/01/S) da


rappr. dall'__________

con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanze 23 febbraio 2001 la , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso dell'imposta federale diretta 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di diffida;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 regolarmente passata in giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001;

che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze ritenendo eccessivi e inadeguati al suo reddito gli importi rivendicati dall'istante a titolo di imposte;

che con sentenze 19 luglio 2001 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha sollevato nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF;

che con scritto 21 luglio 2001 __________ è insorto contro i predetti giudizi lamentando il mancato accertamento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione dei crediti fiscali;

che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nelle cause inc. no. 47/b/01/S e 48/b/01/S, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico;

che questa Camera, con scritto 30 luglio 2001, ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 17 agosto 2001 -ovvero dopo le ferie esecutive (art. 56 LEF)- per il pagamento dell'anticipo, pena lo stralcio dei ricorsi (art. 312 cpv. 2 per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.1 CPC);

che con scritto datato 17 agosto 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che poiché l'invio è avvenuto per lettera semplice anziché raccomandata, ciò che avrebbe garantito al ricorrente la prova della tempestività dell'istanza fin tanto che la causa era attiva (art. 156 cpv. 1 CPC), non è possibile determinare la ricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria, peraltro neppure motivata;

che in ogni caso, a prescindere da questa problematica, questa Camera ritiene di entrare nel merito del ricorso, considerato il chiaro esito del medesimo;

che a fondamento del suo gravame il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito fiscale;

che così come nel diritto privato anche in materia di pretese di diritto pubblico, l'eccezione di prescrizione non è verificata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere sollevata dalla parte che intende prevalersene, trattandosi -come nel caso concreto- della prescrizione relativa (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 20 e 22 ad art. 81 LEF; CCC 16 febbraio 2001 in re Comune di D. / A. SA);

che in concreto, l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale (cfr. verbale della giudicatura di pace 14 marzo 2001), non può essere esaminata ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. I ricorsi 21 luglio 2001 di __________ sono respinti.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di

Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionprescriptioncassationnew objectionslegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the tax-debt prescription objection could be raised for the first time in cassation.

Decisão extraída

No. A relative prescription defence is not examined ex officio and cannot be introduced for the first time on cassation review.

Fundamentação extraída

Under the applicable procedural rules, new facts, evidence, and objections are barred on cassation; the debtor had not validly raised prescription before the peace judge.

Questão jurídica principal

Whether the debtor should be granted legal aid for the cassation appeal.

Decisão extraída

The court did not determine admissibility of the request, noting it was not properly filed and in any event not motivated.

Fundamentação extraída

The request was sent by ordinary letter rather than registered mail, so timeliness could not be established; in addition, it lacked motivation.

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