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Numero d'incarto:
16.2001.54
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00054
16.2001.00055
Lugano
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 21
luglio 2001 presentati da
contro
le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 47b/01/S e
inc. 48b/01/S) da
rappr. dall'__________
con le
quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte dall'escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanze 23 febbraio 2001 la , per il tramite dell', ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________
ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso dell'imposta federale
diretta 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di diffida;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 regolarmente passata in
giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001;
che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle
istanze ritenendo eccessivi e inadeguati al suo reddito gli importi rivendicati
dall'istante a titolo di imposte;
che
con sentenze 19 luglio 2001 il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha
sollevato nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF;
che
con scritto 21 luglio 2001 __________ è insorto contro i predetti giudizi lamentando
il mancato accertamento da parte del primo giudice dell'intervenuta
prescrizione dei crediti fiscali;
che
in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati
contro le sentenze 19 luglio 2001 del Giudice di pace del Circolo di Lugano
nelle cause inc. no. 47/b/01/S e 48/b/01/S, vengono decisi con un’unica motivazione
trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico;
che
questa Camera, con scritto 30 luglio 2001, ha assegnato al ricorrente un
termine scadente il 17 agosto 2001 -ovvero dopo le ferie esecutive (art. 56
LEF)- per il pagamento dell'anticipo, pena lo stralcio dei ricorsi (art. 312
cpv. 2 per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.1 CPC);
che
con scritto datato 17 agosto 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
poiché l'invio è avvenuto per lettera semplice anziché raccomandata, ciò che
avrebbe garantito al ricorrente la prova della tempestività dell'istanza fin
tanto che la causa era attiva (art. 156 cpv. 1 CPC), non è possibile
determinare la ricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria, peraltro
neppure motivata;
che
in ogni caso, a prescindere da questa problematica, questa Camera ritiene di
entrare nel merito del ricorso, considerato il chiaro esito del medesimo;
che
a fondamento del suo gravame il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione
del credito fiscale;
che
così come nel diritto privato anche in materia di pretese di diritto pubblico,
l'eccezione di prescrizione non è verificata d'ufficio dal giudice, ma
dev'essere sollevata dalla parte che intende prevalersene, trattandosi -come
nel caso concreto- della prescrizione relativa (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 20 e 22 ad art. 81 LEF; CCC 16 febbraio 2001 in re
Comune di D. / A. SA);
che
in concreto, l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in
questa sede ricorsuale (cfr. verbale della giudicatura di pace 14 marzo 2001),
non può essere esaminata ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle
parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Motivi
per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
I
ricorsi 21 luglio 2001 di __________ sono respinti.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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