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Numero d'incarto:
16.2002.104
Data decisione, Autorità:
13.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.104
Lugano
13 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
novembre 2002 presentato da
Contro
la decisione 27 novembre 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia con cui ha respinto un'istanza di edizione documenti proposta
il 20 novembre 2002 nei confronti di
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto in diritto: che
__________, invocando l'art. 85 LEF, ha presentato al Giudice di pace
un'istanza tendente ad accertare la perenzione del precetto esecutivo
__________ dell'UE di Lugano, intimatogli da __________ per l'incasso di
fr. 721.55;
che lo
stesso giorno l'istante ha proposto allo stesso Giudice di pace un' istanza
di edizione documenti 206 e ss CPC con la quale chiedeva la produzione
dalla controparte di determinati documenti;
che con
decisione 27 novembre 2002 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile
l'istanza di edizione documenti poichè tale prova può essere proposta solo
nell'ambito dell'istruzione della causa e non al di fuori di un processo,
ovvero allo scopo di ottenere la consegna di documenti;
che con
il presente ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto procedurale, ritenendo a torto che l'istanza di edizione
fosse stata inoltrata in modo indipendente dall’azione principale;
che se
non v'è dubbio sul fatto che -come correttamente rilevato dal primo giudice-
l’edizione di documenti (art. 206 segg. CPC) è un mezzo di prova tra quelli
conosciuti dal nostro CPC e al quale può essere fatto ricorso solo nell'ambito
di un processo, è altrettanto vero che in concreto la domanda di edizione
documenti presentata dall’istante, diversamente dalla conclusione del Giudice
di pace, non può essere considerata come atto a sé stante;
che
infatti la stessa è stata esplicitamente presentata nel quadro di cui alla
petizione datata mercoledì 20 novembre 2002 (allegata alla presente),
allegato introduttivo in cui l’istante ha peraltro indicato tra i mezzi di
prova proprio anche l'edizione di documenti dalla controparte;
che è
d'altra parte irrilevante che l'istante abbia formulato questa proposta di
prova con uno scritto distinto (ma con esplicito riferimento all'azione di
merito), dal momento che lo stesso avrebbe potuto essere considerato come
integrativo dell'istanza principale, rispettivamente come un'anticipazione (non
vietata) di una proposta di prova che avrebbe poi dovuto essere riproposta in
sede di udienza preliminare (art. 207 cpv. 1 lett. b CPC);
che, in
particolare, per la domanda di edizione di documenti tra le parti non è
necessaria, quindi non può essere esclusa, una separata istanza scritta (cfr. Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 207 m. 1);
che
comunque, al di là della proponibilità del ricorso poiché la decisione in esame
costituirebbe ordinanza (art. 213a CPC) e non decisione finale ai sensi
dell'art. 327 CPC, il ricorso dev'essere accolto per almeno due motivi;
che
infatti, da un lato, dev'essere considerata manifesta violazione di diritto
formale l'anticipata decisione sulla prova, ovvero prima ancora che l'edizione
fosse confermata (ritualmente proposta) nello stadio previsto dalla procedura
(art. 327 lett. g CPC), mentre può rappresentare motivo di revisione (art. 327
lett. f CPC) la circostanza secondo cui il giudice ha fondato il suo giudizio
su una supposizione errata la cui verità è incontrastabilmente esclusa (art.
340 lett. d CPC), ciò che è individuabile nell'aver voluto considerare
l'istanza di edizione come avulsa dalla contemporanea azione di merito;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993
in re P./S.);
che vista
la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente
giudizio, mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo
di ripetibili per questa sede, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino
visto che la parte convenuta non è neppure stata chiamata in causa.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la
LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di __________ è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di
Vezia è annullata.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.-
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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