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Numero d'incarto:
16.2002.24
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00024
Lugano
03 luglio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 2002 presentato da
Contro
la sentenza 26 febbraio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23
gennaio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'204.30 oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________dell’UE di Morges, domande respinte in
ordine dal primo giudice a causa della sua incompetenza territoriale,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 23 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ per ottenere
il pagamento di fr. 2'204.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per
l’utilizzo della carta aziendale VISA no. __________di cui era titolare,
pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;
che
con il querelato giudizio il pretore ha respinto in ordine l’istanza,
concludendo alla propria incompetenza territoriale in base alla Legge federale
sul foro in materia civile (LForo), che all'art. 22 cpv. 1 lett. b prevede,
nelle controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori, per le
azioni del fornitore, il foro del domicilio del convenuto (in concreto_______________,
non valendo la proroga convenzionale del foro di cui al punto 7 delle CG;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. b CPC: essa rimprovera al primo giudice di aver accertato la propria
incompetenza territoriale, considerando applicabile l'art. 22 LForo, mentre il
contratto concluso fra le parti aveva per oggetto una carta di credito
aziendale non destinata al fabbisogno personale del convenuto;
che
giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza;
che
la competenza territoriale è un presupposto processuale che il giudice verifica
d'ufficio (art. 34 LForo), in particolare se il foro è imperativo (art. 97 n. 3
CPC);
che
al foro previsto dall'art. 22 cpv. 1 lett. b il consumatore non può rinunciare
né a priori né mediante costituzione in giudizio (art. 21 cpv. 1 lett. a
LForo);
che
per contratti conclusi con consumatori si intendono quei contratti che hanno
per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o
familiare del consumatore e che sono offerte dall'altra parte nell'ambito della
sua attività professionale o commerciale (art. 22 cpv. 2 LForo);
che
alla base del credito litigioso vi è un contratto di carta di credito in virtù
del quale al titolare della carta viene concessa la possibilità di acquistare
beni o servizi senza dover utilizzare denaro contante (Schluep/ Amstutz,
in Comm. di Basilea, 1996, Einleitung vor Art. 184 ff., N. 241 e 243.);
che
di principio simile contratto può rientrare nella definizione dei contratti
conclusi con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LForo (Walther, in
Gerichtsstandsgesetz, Komm. zum Bundesgesetz, Berna 2001, art. 22 LForo, N. 35;
Gross, in Gerichtsstandsgesetz, Komm. zum Bundesgesetz, Müller/ Wirth,
Zurigo 2001, art. 22 LForo, N. 181), ma, come sostiene la ricorrente, solo
quando tende a soddisfare esigenze personali o familiari del consumatore (Walther,
op. cit., ibidem, N. 34; Gross, op. cit., ibidem, N. 181) e non attiene
alla sua attività professionale o commerciale;
che
ciò è il caso per le carte di credito aziendali rilasciate al titolare di una
ditta individuale per le sue esigenze e quelle della ditta (Gross, op.
cit., ibidem, N. 182);
che
nel caso di specie, la carta di credito alla base delle rivendicazioni
dell’istante, denominata carta aziendale, è stata rilasciata alla
convenuta non a titolo personale, bensì nella sua qualità di titolare
dell'esercizio pubblico __________ (doc. A), tant’è che tutti gli estratti
conto recano questa intestazione (doc. C e D);
che
di conseguenza, contrariamente a quanto concluso dal pretore, per l'azione
della fornitrice __________ non è competente il giudice del domicilio del
convenuto previsto dall'art. 22 cpv. 1 lett. b LForo, ma quello prorogato di
Lugano;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, dev'essere accolto con il conseguente rinvio degli atti al
primo giudice affinché abbia a pronunciarsi sul merito della lite, non
potendovi procedere questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC), contrariamente a
quanto chiesto dalla ricorrente;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 8 aprile 2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 febbraio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
proceda a un nuovo giudizio.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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