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Numero d'incarto:
16.2002.58
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00058
Lugano
8 luglio 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 24 giugno 2002 presentato da
contro
la
sentenza 18 giugno 2002 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a
procedura
speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 novembre
2001 da
rappr. dal __________
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori a
titolo di
pretese
salariali, domanda ridotta in corso di causa a fr. 2'751.75 e così accolta dal
primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 7 novembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice
di lavoro __________, presso la quale ha lavorato dal 24 gennaio al 6 marzo
2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori -
domanda in seguito ridotta a fr. 2'751.75- corrispondenti al salario residuo
che la convenuta non intende riconoscere;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del rapporto di
lavoro dal 24 gennaio al 31 marzo 2000, data per la quale la datrice di lavoro
ha validamente disdetto il contratto (scaduto ormai il periodo di prova), ha
condannato quest'ultima al pagamento di fr. 2'751.75 lordi oltre interessi del 5%
dal 5 aprile 2000;
che
con ricorso 24 giugno 2002, dal quale deve essere estromessa la documentazione
allegata al medesimo poiché prodotta in urto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
__________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande, nonché i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo o di cassazione
invocato: caso contrario, l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto l'esposto 24 giugno 2002 non supera la soglia imposta dalla
procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
manifestare il proprio disappunto in merito all'accoglimento della tesi di
controparte, non tenendo conto dei fatti da lei addotti;
che
in concreto, non solo è impossibile individuare i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato, ma si può concludere che non v'è motivazione
alcuna;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dell'impugnazione, senza notifica alla
controparte per le osservazioni, qualora essa si rilevi inammissibile o
manifestamente infondata.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 giugno 2002 __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tassa e da spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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